Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della Finanza Locale, con la Circolare DAIT n.24 del 2 marzo 2023, chiarisce che le sanzioni, di cui al comma 4 dell’articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui al comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC (piano nazionale complementare) di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
L’art. 8, comma 6, del DL n. 13 del 24-2-2023, pubblicato in G.U. n. 47 nella stessa data, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, c.d. “Decreto-ter”, dispone che talune disposizioni vigenti circa l’invio di dati contabili e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali non si applichino relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le disposizioni di cui si esclude l’applicazione sono quelle che prevedono la sospensione dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all’ente locale in caso di
mancato invio da parte di questo, entro i termini previsti:
▪ dei dati relativi ai bilanci di previsione, ai rendiconti e al bilancio consolidato, necessari per la loro approvazione (art. 161, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
▪ delle informazioni richieste dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a, funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali (art. 5, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 216/2010).
Pertanto, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali procederà a breve all’erogazione delle risorse economiche anche nei confronti dei Soggetti attuatori per i quali il pagamento era stato sospeso a causa della mancata trasmissione dei dati relativi ai bilanci di previsione, rendiconti e bilancio consolidato ovvero delle informazioni richieste tramite il sistema SOSE.
Infine, il Dipartimento ricorda ai Comuni che non abbiano ancora provveduto al completo inserimento di tutti i dati di monitoraggio e di rendicontazione nel sistema informativo ReGiS,di provvedere, con la massima urgenza, a implementare in modo corretto ed esaustivo il predetto sistema informativo.
La redazione PERK SOLUTION