Avviato il tavolo di contrattazione collettiva integrativa decentrata dei segretari comunali e provinciali

Avviato al Viminale il tavolo di contrattazione collettiva integrativa decentrata dei segretari comunali e provinciali.

Alla riunione hanno partecipato il prefetto Claudio Sgaraglia, capo del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, rappresentanti di Anci e Upi e referenti delle organizzazioni sindacali Unscp, Fedir – Dipartimento Segretari, Fedirets sez. Direts area Direl, Cgil, Cisl e Uil.

Tra i numerosi temi discussi – riguardanti le materie di cui all’art. 99 del Ccnl dell’Area Funzioni locali del 17 dicembre 2020 – particolare attenzione è stata dedicata alla maggiorazione della retribuzione di posizione, al trattamento economico per le reggenze o supplenze, alla riclassificazione delle sedi e alla definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.

Il Sottosegretario Ferro, nel comunicare che saranno a breve calendarizzati nuovi incontri del tavolo, ha rinnovato la disponibilità del Ministero dell’Interno ad intraprendere un percorso condiviso di lavoro (Fonte Min. Interno).

 

La redazione PERK SOLUTION

L’imposta di soggiorno finanzia gli specifici ambiti funzionali inerenti al turismo

Gli interventi finanziabili con l’imposta di soggiorno corrispondono a quelli intrinsecamente inerenti alla materia del turismo di cui all’art. 4, comma 1, D. Lgs. 23/2011, e non quelli riferibili soltanto in via mediata e incidentale all’ambito turistico. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 52/2023.

Con l’istanza di parere, il comune ha chiesto se sia possibile finanziare con i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno:
1) spese direttamente ascrivibili alla materia del turismo, ma anche per interventi di carattere più generico, che l’ente sostiene per la manutenzione del patrimonio dei beni culturali, manutenzione strade comunali, segnaletica stradale, interventi di tutela ambientale, interventi di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini oltre che per l’acquisto di arredi urbani;
2) interventi per il sostegno economico di iniziative organizzate direttamente o a favore di enti e associazioni (quali la Pro Loco), che in collaborazione con il Comune realizzano iniziative culturali (mostre, festival, rassegne teatrali, ecc.), fieristiche o manifestazioni di promozione del territorio comunale di richiamo generale e che prevedano un afflusso e soggiorno di popolazione non residente.

Nel merito, la Sezione ricorda che l’imposta di soggiorno, secondo l’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, deve essere finalizzata a finanziare “interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”. Trattasi, come opportunamente rilevato dalla giurisprudenza contabile (deliberazione Sezione Campania, n. 11/2018/PAR, deliberazione Sezione Puglia, n. 201/2015/PAR e deliberazione Sezione Emilia Romagna, n. 228/2014/PAR), di una “imposta di scopo”, basata, cioè, sulla correlazione prelievo-beneficio e diretta a determinare un miglior livello di accettazione del sacrificio richiesto.

In altri termini, l’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 finalizza l’impiego del gettito ottenuto dall’imposta esclusivamente per il finanziamento diretto ed immediato di interventi nel settore del turismo e di interventi ad esso connessi, mediante la previsione di un vincolo di destinazione incombente sulla relativa entrata. L’esistenza di siffatto vincolo implica evidentemente che, nel bilancio dell’ente, tale entrata debba essere correlata esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore e non ad altre. Viene ricusata la riconducibilità al predetto vincolo normativo di scopo delle fattispecie connotate soltanto da una sorta di connessione per accessorietà alla materia del turismo, ove lo scopo turistico si atteggi a requisito soltanto eventualmente riflesso dell’attività che si intende finanziare con l’imposta di soggiorno. Ammettere una soluzione diversa consentirebbe di includere qualsiasi spesa che sia eventualmente riconducibile a interventi in materia di turismo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Approvati i coefficienti IMU 2023 per i fabbricati commerciali “D” e per le piattaforme marine

Pubblicato in G.U. il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 febbraio 2023 che approva i coefficienti aggiornati ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non accatastati e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l’anno 2023.

Il comma 746 della legge 160/2019 dispone che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore sia determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con l’approvazione dei nuovi coefficienti, i metodi di calcolo precedenti, basati sui valori contabili, devono ritenersi superati e anche per i fabbricati appartenenti al gruppo D si potranno applicare le ordinarie modalità di calcolo ai fini Imu.

 

La redazione PEKR SOLUTION

Pubblicata in G.U. la legge n. 14 del 2023 di conversione del DL Milleproroghe

È stata pubblicata in G.U. n. 49 del 27-2-2023 la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative, c.d. “Milleproroghe”.

Il 23 febbraio 2023 la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti.  Nel testo del provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sono confluite le previsioni del decreto-legge n. 4 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici (art. 4, comma 8-bis). Il disegno di legge di conversione reca, inoltre, la proroga dei termini per l’esercizio di alcune deleghe legislative in materia di ordinamento sportivo, di disabilità, di spettacolo, di sostegno e valorizzazione della famiglia, di concessioni demaniali, di fonti energetiche rinnovabili.

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL, la Regolazione rifiuti urbani: Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

IFEL ha pubblicato online una guida che illustra in modo organico le disposizioni emanate dall’ARERA nel corso del 2022 in materia di regolazione dei rifiuti, con particolare riferimento alla delibera ARERA n.363/2021.

In particolare, il nuovo metodo MTR-2, che nel Volume viene dettagliatamente analizzato, segna il passaggio da un PEF annuale ad uno quadriennale, (2022-2025), e introduce diverse novità e integrazioni al primo MTR;  si prevede l’introduzione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, allo scopo di premiare la strada della valorizzazione del rifiuto, e l’introduzione del concetto di “perequazione ambientale ”sulla base della gerarchia dei rifiuti, oltre ad altre importanti novità che a partire dal 2022 faranno parte integrante dei Piani economico finanziari degli enti.

L’obiettivo è quello di restituire agli operatori una chiave di lettura agile in un testo unico e integrato, a partire dalle note di approfondimento predisposte da IFEL sin dall’avvio della nuova regolazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid, enti inadempienti: messa in regola entro il 15 marzo 2023

Con comunicato del 28 febbraio 2023, la RGS informa che per gli enti che risultano inadempienti all’invio della certificazione riferita all’anno 2020 o 2021 sono stati riaperti, rispettivamente, i modelli 2020 o 2021 e possono procedere all’invio delle correlate Certificazioni COVID-19 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, evitando così le sanzioni ex art.1 comma 828 della legge 178/2020 ed ex art.39 comma 3 DL 104/2020.

L’articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. – Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023) prevede, infatti, che le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’invio delle certificazioni, trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.

Con Decreti del Ministero dell’interno del 18/11/2021 e del 21/09/2022 sono state applicate le sanzioni per ritardato invio delle Certificazioni COVID-19, rispettivamente, degli anni 2020 e 2021, da irrogare in tre annualità a decorrere dall’anno 2023 secondo gli importi definiti negli allegati ai predetti decreti.

Per gli enti indicati nei file excel relativi agli Allegati 1 e 2 sotto riportati, che abbiano trasmesso le Certificazioni COVID-19 per l’anno 2020 e/o per l’anno 2021 oltre il termine perentorio del 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ma entro il 27 febbraio 2023, si provvederà d’ufficio all’emanazione del decreto di revoca della sanzione applicata, rispettivamente, con Decreti del Ministero dell’interno del 18/11/2021 e del 21/09/2022.

Gli enti individuati nel file excel denominato Allegato 3 che, alla data del 27 febbraio 2023, risultano ancora inadempienti all’invio delle Certificazioni COVID-19 dell’anno 2020 e/o dell’anno 2021, sono tenuti a trasmettere, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di dare attuazione all’articolo 1, comma 22-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022.

Invece, per gli enti che risultano inadempienti ad entrambe le certificazioni 2020 e 2021 sono stati aperti solo i modelli 2020, dal momento che i dati che saranno inseriti dall’ente nella certificazione 2020 comporteranno la contestuale modifica degli importi prospettati nella sezione centrale del Modello RISTORI COVID-19/2021 e, conseguentemente, dell’importo per il quale risulterà valorizzata la voce “Ristori specifici di spesa (E)” nella Sezione 2 – Spese del Modello COVID-19/2021. Si invitano, pertanto, gli enti in parola a comunicare all’indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it l’avvenuta trasmissione della Certificazione 2020 e a richiedere contestualmente la riapertura dei modelli 2021 al fine di procedere all’invio di entrambe le Certificazioni COVID-19 entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

Si rappresenta che la certificazione digitale risulta validamente trasmessa se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato”.

Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione “Certificazione digitale” e verificando che il campo “stato” finale del documento riporti la dicitura “inviato e protocollato”. Dal 16 marzo 2023 i modelli delle rispettive certificazioni saranno bloccati e non sarà consentito l’invio delle certificazioni digitali.

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La redazione PERK SOLUTION