Responsabilità erariale per il Sindaco in caso di revoca illegittima di una posizione organizzativa

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Sicilia, con sentenza n. 89/2023, ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del Sindaco, con conseguente risarcimento del danno causato al Comune, per la revoca illegittima di una posizione organizzativa e con essa della retribuzione (danno patrimoniale) e del prestigio professionale (danno non patrimoniale) sotteso all’incarico.

L’illiceità della condotta è insita nell’adozione da parte del Sindaco dell’atto di revoca della posizione organizzativa in precedenza conferito alla dipendente, atto da reputarsi certamente illegittimo, stante la sua contrarietà quale atto datoriale ai principi di lealtà e correttezza e alle disposizioni pattizie in materia cui avrebbe dovuto conformarsi, e dunque contrario, per tale motivo, ai doveri di ufficio incombenti sul titolare della carica di Sindaco e datore di lavoro. Nel caso di specie, l’atto di revoca è stato adottato al di fuori dei presupposti di legge, ossia senza che ricorressero “i mutamenti organizzativi” o lo “specifico accertamento di risultati negativi” – costituenti le eventuali ipotesi di giusta causa della revoca alla stregua della disciplina contrattuale (art. 9, comma 3, del CCNL 31 marzo 1999) cui la parte datoriale deve conformarsi – ed ancora senza alcuna motivazione in relazione a tali presupposti legittimanti e senza alcun rispetto della garanzia del contraddittorio, garanzia espressamente prevista dalla suddetta fonte (art. 9, c. 4, del citato CCNL) nell’ipotesi in cui si intenda contestare una valutazione negativa.

La Sezione ricorda che la disposizione contrattuale recante la disciplina del Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative(art. 9, del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali per il personale non dirigente del 31.3.1999, così rubricato) consente espressamente la revoca dell’incarico di posizione organizzativa, prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi ovvero per motivi soggettivi riconducibili allo specifico accertamento di risultati negativi (co. 3). ll successivo comma dispone che, in tal caso, deve essere attivata una procedura di contestazione, prima della definitiva formalizzazione della valutazione non positiva, per garantire il necessario contraddittorio sulle contestazioni e consentire al dipendente di fornire le proprie valutazioni e di eventualmente avvalersi dell’assistenza di un’organizzazione sindacale (art. 9, co. 4).

Il potere discrezionale del datore di lavoro pubblico non deve essere inteso come potere autoritativo, tale da degradare ad interesse legittimo la posizione soggettiva del pubblico dipendente o di porlo in condizione di mera soggezione al potere datoriale, tanto più quando dalla scelta si passi alla revoca.

La ratio della disposizione contrattuale citata, nel prevedere la revoca con atto scritto e motivato, nonché la procedimentalizzazione delle contestazioni circa i risultati negativi, è evidentemente quella di porre il dipendente in condizione di comprendere le ragioni per le quali la posizione organizzativa è stata revocata e di valutare se il potere discrezionale del datore sia stato esercitato in una delle fattispecie previste dalle parti collettive; la motivazione, quindi, si modella diversamente a seconda delle diverse ipotesi che giustificano la revoca e, quindi, se per la violazione delle direttive occorre l’indicazione degli ordini violati, per i risultati negativi la menzione dei dati dai quali il giudizio è stato tratto, per la modifica organizzativa il richiamo ai provvedimenti che quella riorganizzazione hanno attuato, per la sanzione disciplinare è sufficiente la menzione del provvedimento con il quale la stessa è stata irrogata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Elezioni amministrative 2023: Si vota il 14 e il 15 maggio

Il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, ha informato il Consiglio dei Ministri in relazione all’individuazione, nei prossimi 14 e 15 maggio, delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 591 comuni delle regioni a statuto ordinario, tra i quali 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso, Vicenza). Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagamento contributi a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022

Con comunicato del 24 febbraio 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con provvedimento dirigenziale del 22 febbraio 2023, si è provveduto ad erogare il contributo assegnato con decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2022, diffuso sul sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “I DECRETI”.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (TUOEL), nei confronti degli enti locali che non sono in regola con la trasmissione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) dei documenti contabili, come previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, nonché nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE. Il pagamento a favore di detti enti locali sarà disposto solo dopo che gli stessi avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del medesimo.

Sono momentaneamente esclusi dal pagamento tutti gli altri enti, potenziali beneficiari del contributo a seguito dello scorrimento della graduatoria, che, alla data del 6 febbraio 2023, non abbiano proceduto all’affidamento della progettazione come previsto all’articolo 3 del citato decreto del 28 ottobre 2022. Il controllo viene effettuato sul sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE_anno 2023», nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – B.D.A.P.

Per questi ultimi enti locali è richiesto, entro e non oltre il 15 aprile 2023, di adottare i correttivi necessari, ove possibile, affinché dal monitoraggio sulla BDAP la propria posizione risulti di adempienza (dall’attuale colorazione in rosso a colore verde).

Dopo la data del 15 aprile 2023, verrà effettuata un’ulteriore verifica su BDAP e per gli enti locali che risulteranno adempienti sarà disposto il pagamento del contributo assegnato mentre tutti gli altri enti ancora inadempienti saranno considerati “non più beneficiari” del contributo stesso.

Si rammenta che le risorse finanziarie stanziate per le finalità in esame sono fondi nazionali e non rientrano nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

La redazione PERK SOLUTION

Chiarimenti ministero interno sulla rendicontazione dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale – con comunicato del 23 febbraio 2023 ricorda che in data 19 dicembre 2022, ha provveduto ad adottare il “Manuale delle procedure di controllo” ed i relativi allegati, propedeutico alle procedure di controllo facenti capo al Ministero dell’interno, destinato agli Enti locali assegnatari dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio nazionale.

In conformità con quanto indicato all’interno del Manuale, per i contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019 e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018, per le annualità le cui assegnazioni sono ricomprese nel PNRR, non trova applicazione il Manuale in oggetto, rinviandosi a quanto dettagliato negli appositi strumenti di controllo (Sistema di Gestione e Controllo, Manuali di Istruzioni per il Soggetto Attuatore, check-list, ecc.) predisposti dall’Unità di Missione.

Con riferimento ai contributi PNRR di cui il Ministero dell’interno è Amministrazione Titolare, nel rispetto delle esigenze di semplificazione connesse alla realizzazione del Piano, i Soggetti Attuatori dei relativi interventi, che ottemperano agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio delle opere tramite il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178, denominato ReGiS, assolvono l’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Pertanto, i Comuni beneficiari delle seguenti risorse PNRR assegnate dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale:

  • articolo 1, comma 29 e seguenti, legge n.160/2019 (piccole opere);
  • articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n.145/2018 (medie opere);
  • articolo 1, comma 42 e seguenti, legge n.160/2019 (rigenerazione urbana);
  • articolo 21, decreto-legge n.152/2021(piani urbani integrati);

che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema ReGiS sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

 

La redazione PERK SOLUTION