Servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari. Le indicazioni di ANAC all’AGCOM

Tra i requisiti che un’impresa deve avere per ottenere la licenza di svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e multe deve esserci l’obbligo di rispetto della normativa antimafia. È quanto si legge nelle osservazioni dell’Anac in merito alla consultazione pubblica sulla revisione del regolamento Agcom per il rilascio delle licenze.

Il Regolamento Agcom disciplina i requisiti e il procedimento per conseguire la licenza. Tra i requisiti sono individuati quelli morali, di affidabilità, onorabilità e moralità sostanzialmente coincidenti con i requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 50 del codice dei contratti pubblici. Il Regolamento inoltre prevede la possibilità di conseguire la licenza individualmente oppure come gruppo di imprese ampliando, in questo caso, l’ambito anche ai raggruppamenti di imprese (Rti) di tipo verticale (e non solo orizzontale).  E proprio a proposito di questo ampliamento, Anac invita alla prudenza: la materia dei raggruppamenti temporanei d’impresa è stata oggetto di indicazioni dalla Corte di Giustizia ed è anche modificata dallo schema del nuovo codice dei contratti pubblici attualmente sottoposto al parere delle commissioni parlamentari. È difficile, secondo Anac, prevedere quale potrà essere l’assetto normativo definitivo: il suggerimento dell’Autorità è di evitare l’introduzione di innovazioni che potrebbero essere a breve superate dalla legge e di rinviare le indicazioni sulla partecipazione alle gare dei Rti in occasione dell’aggiornamento delle linee guida Anac – Agcom. Se invece Agcom volesse confermare la previsione, potrebbe adottare una formulazione più generica.

Quanto alla piattaforma per le notifiche digitali, Anac condivide le preoccupazioni di AGCOM in relazione alle previsioni che regolano il funzionamento e l’accesso alla Piattaforma e ai possibili profili di disparità di trattamento evidenziati con riferimento ai vari soggetti interessati al processo di notifica. A tale ultimo proposito, si condivide la necessità di prevedere requisiti di accesso al servizio uniformi in modo da evitare discriminazioni basate sull’organizzazione societaria adottata.

 

Conversione DL Milleproroghe: Accordi per il riequilibrio finanziario

Il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dal Senato, dispone all’art. 3, comma 10-quater proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2023, del termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che abbiano presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

La norma in esame modifica l’articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale consente agli enti locali che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, senza che sia successivamente intervenuta la relativa sottoscrizione, di presentare o di riformulare i piani finanziari di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis del TUEL), nonché l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, entro il 31 dicembre 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Cassazione: la tassa sui rifiuti va ridotta se la raccolta non è regolare

La TARSU è caratterizzata, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che la disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica. In particolare, i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata, ed i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi. La legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio.

Fermo restando che rientra nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana, la riduzione è purtuttavia dalla legge prevista per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità (sempre che lo scostamento da queste ultime comporti i suddetti caratteri di gravità e perdurante non fruibilità), e dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all’ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (“colpa” contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale.

La riduzione tariffaria non opera infatti quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti, e men che meno quale “sanzione” per l’amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo (entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore) tra l’ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell’area municipale, ancorché significativamente alterato, correlazione sulla quale si basa la Tarsu, senza con ciò contraddirne il già descritto carattere prettamente tributario (Cass. S.U. n. 14903 del 2010; Cass. n. 4283 del 2010 ed altre), e non privatistico- sinallagmatico.

Soltanto in tale situazione -di disfunzione temporanea- che può darsi ingresso ad una valutazione di imprevedibilità del disservizio e, per questa via, di non imputabilità dello stesso alla sfera tecnico-organizzativa dell’amministrazione comunale; al contrario, in presenza di una situazione di disfunzione non temporanea della raccolta rifiuti, ma apprezzabilmente protratta nel tempo (qual è quella qui lamentata dalla società contribuente), la legge attribuisce all’utente – in presenza di un’accertata emergenza sanitaria – la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata, e tuttavia “fermo restando il diritto alla riduzione. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 25/01/2023, n. 2374.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, in G.U. il DPCM relativo al contributo per assunzioni di personale a tempo determinato per i piccoli comuni

È stato pubblicato in G.U. n. 43 del 20-2-2023 il DPCM del 30 dicembre 2022 concernente il riparto delle risorse destinate ad assunzioni a tempo determinato, anni dal 2022 al 2026, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti, ai sensi del  comma 5 dell’articolo 31-bis del D.L. n. 152/2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Le risorse sono ripartite riconoscendo un costo annuo del personale, secondo i valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e di una quota forfettaria del trattamento economico accessorio, distinto per categoria di inquadramento giuridico in riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali e riproporzionato in relazione alla percentuale di tempo parziale indicata. In relazione al requisito di professionalità previsto dal richiamato art. 31-bis, nell’ambito del tavolo tecnico di coordinamento sono state ritenute ammissibili ai sensi del comma 5 le assunzioni per le categorie di inquadramento D, C e anche B3, in considerazione delle caratteristiche organizzative e operative dei piccoli comuni e della possibilità riconosciuta dal CCNL, per comuni privi di posizioni di categoria D, di assegnare posizioni organizzative di elevata responsabilità anche a dipendenti classificati nella categoria B.

I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo
2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualita’ di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualita’ precedente e a riversare al
capitolo 3560, capo XIV, art. 3 «Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo non utilizzato, ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 31-bis. Il Ministero dell’interno provvedera’ ad erogare annualmente
i contributi ai comuni beneficiari previa verifica, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, del permanere del
requisito di soggetto attuatore dei progetti previsti nel PNRR. Con successivo decreto saranno ripartite le economie derivanti
dall’attuazione del presente provvedimento, con le modalita’ di cui all’art. 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

 

La redazione PERK SOLUTION