Certificazione Covid 2022: Pubblicati i dati IMU, Add.le Comunale IRPEF, IPT e RC Auto

La Ragioneria Generale dello Stato, nelle more della messa in linea sull’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it dei modelli relativi alla certificazione, per l’anno 2022, della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevista per le prime settimane di aprile 2023, ha pubblicato i dati relativi alle voci di entrata che nel richiamato modello COVID-19/2022 sono rappresentate con fonte F24 e fonte ACI.

Nelle predette Tabelle sono riportati, per singolo ente, i dati riferiti sia all’anno 2022 sia all’anno 2019.

Con riferimento al 2019, i dati pubblicati di fonte F24 e ACI, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2019 (b)” della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022, corrispondono a quelli presenti nella medesima colonna “Accertamenti 2019 (b)” del Modello COVID-19/2021 relativo alla certificazione 2021 e sono, quindi, da intendersi come dati definitivi. Si ricorda che, per la voce Addizionale comunale IRPEF, i dati fanno riferimento al gettito 2020 (si rinvia a quanto meglio precisato, in merito, al paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021, relativo alla certificazione COVID-19 del 2021).

Con riferimento al 2022, invece, i dati pubblicati di fonte F24 e ACI, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2022, sono dati comunicati dal Dipartimento delle Finanze. In particolare, per quel che concerne i versamenti F24 relativi all’IMU, si tratta di dati di gettito provvisori, al lordo di ogni trattenuta, risultanti dalle deleghe di versamento IMU riferite all’anno 2022 presentate entro il 27 gennaio 2023, mentre, per le altre entrate, i dati sono definitivi in quanto risultanti dai versamenti effettuati nell’anno 2022, al lordo di ogni trattenuta o compensazione.

Con particolare riferimento all’Addizionale comunale IRPEF, la RGS ritiene utile far presente quanto segue:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022 dei comuni per i quali il Modello COVID-19/2022 avrà valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2022, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene, di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

Infine, i dati 2022 pubblicati sono provvisori solo in riferimento ai versamenti IMU; i dati definitivi, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2022, saranno resi disponibili a partire dai primi giorni del mese di marzo 2023, in quanto i dati di gettito per l’anno d’imputazione 2022 relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS si riferiscono alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2023.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari

È stata pubblicata nella G.U. n. 42 del 18-2-2023 la DELIBERA 27 dicembre 2022  del CIPE concernente la ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2021 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni).

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell’impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che
potra’ essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell’impianto stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell’impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

Le risorse disponibili come misure compensative per l’anno 2021, pari a 14.502.090,39 euro, salvo conguaglio, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell’allegata tabella che costituisce parte integrante della delibera. Il contributo spettante ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito è calcolato in proporzione alla
superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall’impianto, secondo il dato Istat relativo all’ultimo censimento della popolazione (anno 2011).

Le somme sono versate dalla CSEA agli enti beneficiari, secondo le modalità previste dal sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, su capitoli appositamente istituiti da
ciascun ente locale interessato. Le suddette risorse finanziarie sono destinate alla realizzazione di interventi mirati all’adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare, in materia di:
tutela delle risorse idriche, bonifica dei siti inquinati, gestione dei rifiuti, difesa e assetto del territorio, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità, difesa del mare e dell’ambiente costiero, prevenzione e protezione dall’inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, interventi per lo sviluppo sostenibile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il potenziamento della PCC e la nuova Area RGS

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d’infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l’Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

In questo contesto, con le tre edizioni del webinar “Il potenziamento della Piattaforma PCC e le nuove funzionalità sul portale Area RGS”, Edizione IEdizione IIEdizione III, la RGS, in collaborazione con ANCI-IFEL, ha illustrato le nuove modalità di accesso ai dati e di comunicazione previste dal sistema PCC, nell’ambito dell’integrazione con il portale Area RGS.

DI seguito le risposte alle domande pervenute.

Tra gli argomenti trattati:

  • le modalità di calcolo dello stock previsionale riferito all’anno in corso e quelle di variazione dello stock riferito all’esercizio precedente (1. Lo stock dell’anno in corso è calcolato in base ai dati presenti nel sistema. La data dell’ultimo aggiornamento simula la data del 31.12 ovvero tutte le fatture ricevute nell’anno di riferimento scadute e non pagate alla data dell’aggiornamento saranno conteggiate nello stock e per queste sarà impostata la data di pagamento al 31.12 al fine del calcolo dei tempi di ritardo e di pagamento. 2. Nel corso dell’anno lo stock si aggiorna se si registrano tardivamente pagamenti effettuati nell’esercizio precedente o se si utilizzano (in un mandato o si registrano come non liquidabili) note di accredito ricevute nell’esercizio precedente. Se il sistema lo consente è consigliabile provvedere con l’aggiornamento);
  • gli aggiornamenti sulle modalità di gestione in PCC delle autofatture comunitarie (In riferimento all’obbligo introdotto dal 1° luglio 2022, sulla gestione delle fatture provenienti da fornitori esteri, si precisa che il sistema PCC è alimentato dal sistema SDI anche per i documenti di tipo autofattura (TD16, TD17, TD18, TD19, TD28). Nel caso in cui l’ente provveda a caricare su PCC i corrispondenti documenti equivalenti (con inserimento online o modello massivo) viene generata una duplicazione dei documenti contabili in PCC con una conseguente duplicazione degli importi. Si informa che non è più necessario caricare i documenti equivalenti per questa tipologia di debito. Si segnala che nei primi mesi del 2023 andrà in linea un aggiornamento del sistema che consentirà a PCC di associare al documento elettronico di tipo autofattura i pagamenti provenienti da SIOPE+, anche se il mandato contiene il riferimento al documento equivalente. L’associazione sarà possibile solo se il numero e la data del documento equivalente verranno specificati all’interno della struttura del tracciato SDI e tale struttura non verrà ripetuta. Contestualmente il sistema provvederà a chiudere in automatico gli eventuali documenti equivalenti caricati in Piattaforma. Finché l’evolutiva non sarà disponibile, per eliminare dal debito eventuali documenti duplicati e per consentire il calcolo corretto dello stock del debito e degli altri indicatori, si può utilizzare la funzione di chiusura (disponibile online nel portale Area RGS o nei modelli massivi);
  • le modalità di gestione di una fattura senza CIG accettata per errore (Se la fattura priva di CIG non è respinta entro il termine previsto di 15gg, l’ente può procedere al pagamento specificando nel mandato il CIG corretto previa integrazione da parte del fornitore – anche fuori SdI – della fattura con il CIG mancante oppure può concordare con il fornitore l’emissione della fattura corretta previa emissione della nota di credito per quella senza CIG).

FAQ WEBINAR PCC E AREARGS EDIZIONE I
FAQ WEBINAR PCC E AREARGS EDIZIONE II
FAQ WEBINAR PCC E AREARGS EDIZIONE III

Esenzione dalla TARI per gli immobili comunali detenuti da terzi

In tema di TARI, l’esenzione spettante al Comune, relativamente agli immobili di sua proprietà, non si estende a coloro che, a qualunque titolo, abbiano la detenzione degli stessi. Secondo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con sentenza del 30/12/2022, n. 959/3, infatti, la ratio dell’esenzione è giustificata dalla coincidenza in un unico soggetto della qualità di titolare dell’imposizione fiscale e di beneficiario della stessa. Ciò non si verifica in tutti gli altri casi, per i quali, invece, vale il principio comunitario (art. 15 direttiva 2006/12/CE art. 14 direttiva 2008/98/CE), per cui chi utilizza un bene suscettibile di produrre rifiuti ne paga la relativa imposta (“chi inquina, paga”). E’ questa la conclusione a cui sono pervenuti i giudici liguri che hanno ritenuto infondate le ragioni della società ricorrente riguardo alla debenza del tributo in questione.

 

La redazione PERK SOLUTION