Conversione DL Milleproroghe: Disapplicazione delle sanzioni per enti locali inadempienti agli obblighi di certificazione Covid

Il comma 22-ter dell’articolo 1 del DDL n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, dispone la disapplicazione delle sanzioni previste a decorrere dall’anno 2023 per la mancata presentazione, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. Fondone COVID), delle certificazioni riferite agli anni 2020 e 2021, qualora gli enti locali inadempienti provvedano a trasmettere le predette certificazioni entro il 15 marzo 2023.

La disposizione è volta ad evitare l’applicazione, a partire dall’anno 2023, delle sanzioni previste nei confronti degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali che non abbiano trasmesso al MEF, entro i termini perentori previsti dalla normativa vigente, le  certificazioni attestanti la effettiva perdita di gettito e l’andamento delle spese relative agli anni 2020 e 2021 dovuta all’emergenza epidemiologica da
COVID-19. A tal fine, agli enti risultati inadempienti è richiesta la trasmissione delle predette certificazioni al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 15 marzo 2023.

I termini perentori disattesi dagli enti locali, cui si riferisce il comma in esame, sono quelli fissati:

  • al 31 maggio 2022 dal comma 827 dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020, per le certificazioni finalizzate ad attestare la effettiva perdita di gettito e
    l’andamento delle spese dell’anno 2021 (cfr. al riguardo il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° aprile 2021, n. 59033);
  • al 31 maggio 202147 dal comma 2 dell’art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, per le certificazioni dell’anno 2020 (cfr. decreto Ministero  dell’economia e delle finanze 28 ottobre 2021, n. 273932).

In entrambi i casi, la normativa vigente collega al mancato o tardivo invio della certificazione rispetto ai predetti termini perentori – previsti dal decreto-legge n. 104 del 2020 (31 maggio 2021) e dalla legge di bilancio 2021 (31 maggio 2022) – una sanzione di carattere finanziario a carico dell’ente inadempiente, consistente in una riduzione dei trasferimenti statali ad essi assegnati in tre annualità a partire dall’anno 2023 (ai sensi del comma 828 della legge n. 178/2020 e del comma 3 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, come da ultimo modificato dall’art. 13, comma 2-ter48 , del D.L. n. 121/2021).

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Milleproroghe, Enti in dissesto finanziario: Assunzioni di personale anche in esercizio provvisorio

Il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dal Senato dispone all’art. 1, comma 22-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all’approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e autorizzate per l’anno 2022, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Milleproroghe: Risorse per indennità degli amministratori locali

Nella seduta del 15 febbraio 2023 l’Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. “Milleproroghe”. Il provvedimento passa all’esame della Camera dei Deputati per la definitiva conversione in legge entro il 27 febbraio 2023.

Tra le disposizioni di interesse per gli enti locali si segnala l’art. 1, comma 20-ter, che stabilisce che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per l’incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge, siano riconosciute ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità prevista dalla normativa all’epoca vigente. La disposizione trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini dell’incremento dell’indennità previste dalla citata legge di bilancio.

Fino al 31 dicembre 2023 possono beneficiare del riparto delle risorse anche quei comuni che abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, della misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente. La disposizione sembrerebbe chiarire in via definitiva alcuni dubbi sollevati dagli enti locali in relazione al comunicato del 9 gennaio 2023 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno con cui venivano fornite alcune precisazioni in relazione al DM 30 maggio 2022, di riparto del fondo per le indennità. La possibilità di accedere al riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 è ammessa, quindi, a condizione che tali risorse siano state destinate alle finalità previste dalla medesima legge, ossia ai fini dell’incremento dell’indennità dei sindaci di cui ai commi 583 e 584, e di quelle di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali di cui al comma 585.

 

La redazione PERK SOLUTION

Programmazione del fabbisogno del personale fra PIAO e DUP: i chiarimenti di Arconet nella nuova FAQ

Con la FAQ n. 51 del 16 febbraio 2023, la Commissione Arconet fornisce chiarimenti in merito al fatto che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale sia determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

FAQ 51: A seguito dell’inserimento del piano dei fabbisogni del personale nel PIAO, previsto dall’art. 6 del decreto-legge n. 80/2021, gli stanziamenti del bilancio di previsione degli enti locali riguardanti la spesa del personale devono essere predisposti  sulla base dell’ultimo PIAO approvato o sulla base del DUP o della nota di aggiornamento al DUP?

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, è uno strumento di programmazione adottato al termine del ciclo della programmazione finanziaria previsto dall’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011. Al riguardo, si richiamano:

  • l’articolo 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132 che descrive il rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che “ il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”;
  • l’art. 7 del medesimo decreto il quale prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data e il successivo art. 8 comma 2, il quale precisa che “ in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”.
    Ciò premesso, nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG. In coerenza con il quadro finanziario definito da tali documenti, per ciascun triennio di programmazione, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all’approvazione di tale documento contabile.

Ad esempio, gli enti locali che non si avvalsi delle facoltà di rinvio, nel corso del 2022 hanno approvato il DUP 2023-2025, la nota di aggiornamento al DUP 2023-2025, il bilancio di previsione 2023 – 2025 e il PEG 2023-2025. Sulla base del quadro di programmazione definito da tali documenti nell’anno successivo è approvato il PIAO 2023-2025.

Risulta pertanto evidente che in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano dei fabbisogni di personale previsto nell’ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce.

Al fine di adeguare la disciplina del DUP all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: possibile adottare un PIAO provvisorio prima dell’approvazione del bilancio di previsione

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 48/2023, ammette la possibilità di approvare un PIAO provvisorio nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio.

Nel caso di specie, il Comune istante ha rappresentato il seguente dubbio interpretativo:  “se, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e, conseguentemente, di quello per l’approvazione del PIAO, per applicare l’art. 3 del d.l. 80/2021 sia comunque consentito agli enti locali – nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle regole di cui all’art. 163 del Tuel per l’assunzione degli impegni di spesa in esercizio provvisorio – procedere alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile di cui alla richiamata norma, provvedendo ad aggiornare – nelle more dell’approvazione del bilancio e del PIAO – la sola sotto-sezione 3.3 del PIAO destinata alla programmazione dei fabbisogni di personale, ovvero, nel caso dovesse prevalere la tesi secondo la quale il PIAO deve essere approvato come strumento integrato in cui i piani in esso assorbiti sono coordinati e orientati al valore pubblico, se sia consentito -valorizzando le disposizioni dell’art. 5, comma 1 ter del d.lgs 150/2009, che non sono state abrogate dalla normativa sopravvenuta – approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio”.

La Sezione ricorda, preliminarmente, come il PIAO costituisca una rilevante innovazione introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allo scopo «di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni (ad esempio, il piano triennale dei fabbisogni, il piano della performance, il piano di prevenzione della corruzione ed il piano organizzativo del lavoro agile), racchiudendoli in un unico atto».  In fase di esercizio provvisorio, l’impossibilità di assumere a cui allude il Comune discende dalla indisponibilità, in tale arco temporale, di un Piano triennale dei fabbisogni di personale aggiornato che contempli le assunzioni che si intendono effettuare nell’esercizio in corso. Del resto, come affermato dalla giurisprudenza contabile, «Il combinato disposto del citato art. 6 con il successivo art. 35, comma 4, del d. lgs. 165/2001 e s.m.i. – a mente del quale tutte le “determinazioni relative all’avvio delle procedure di reclutamento sono adottate (…) sulla base del piano triennale dei fabbisogni” – attribuisce, infatti, a tale provvedimento la natura di condicio sine qua non per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione» (Sez. Contr. Veneto, deliberazione n. 113/2019/PAR).

La norma istitutiva del PIAO rimarca l’attitudine dello stesso a configurarsi, non già quale mera sommatoria espositiva di atti o provvedimenti di natura programmatica, bensì quale documento unico, finalizzato a compendiare, in una logica organica e coordinata, i molteplici contenuti ad esso assegnati. I criteri in materia di redazione e adozione del PIAO, ai quali le amministrazioni sono tenute a conformarsi, non paiono in sintonia con una procedura, come quella delineata dall’Ente, orientata a realizzare una approvazione per “stralci” del citato documento ovvero una sua non meglio precisata “formazione progressiva”. La Sezione ritiene, invece, condivisibile l’opzione dell’ente relativa alla possibilità di approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio».

Nel merito, la Corte dei conti ha costantemente sottolineato l’importanza della tempestività nella adozione degli atti di programmazione da parte degli enti locali ai fini del corretto esplicarsi del ciclo del bilancio, non mancando di segnalare gli effetti deleteri e le situazioni di rischio legate al protrarsi dell’esercizio provvisorio (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 2/SEZAUT/2022/INPR; n. 14/SEZAUT/2017/INPR; n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR e n. 23/SEZAUT/2013/INPR). In particolare, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2014/INPR, la Sezione delle Autonomie, dopo aver rappresentato le implicazioni negative derivanti dal reiterato slittamento del termine per l’approvazione del bilancio preventivo, ha espresso «la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo».

Tali principi sono stati poi ribaditi, nel tempo, dalle Sezioni regionali di controllo focalizzando l’attenzione sulla loro concreta attuazione soprattutto con riferimento al ciclo di gestione della performance, in considerazione sia della centralità che, rispetto a tale processo, riveste la tempestiva definizione e assegnazione di obiettivi pur nelle more del bilancio di previsione (a garanzia del buon andamento delle attività nonché ai fini della successiva distribuzione delle risorse incentivanti), sia del disposto di cui all’art. 5, comma 1-ter del d.lgs. 150/2009, inserito dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 e tuttora vigente, secondo cui «[N]el caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa» (cfr., tra le molte, Sez. Contr. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, deliberazione n. 10/2020). Il Collegio ritiene che, nonostante gli incisivi mutamenti apportati all’ordinamento nell’ultimo periodo, i suddetti orientamenti non siano divenuti inattuali e possano trovare adeguata declinazione anche nel rinnovato contesto normativo e, di conseguenza, anche in rapporto al PIAO. Pertanto, è esattamente a fronte della consapevolezza che il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione si accompagna, tra l’altro, alla «mancata approvazione del Piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti» che è stata raccomandata l’adozione di strumenti «quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio». Il fatto che alcuni dei contenuti del Piano esecutivo di gestione (e cioè il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance), come sopra ricordato, trovino ora collocazione nel PIAO, non scalfisce in alcun modo la validità e la pregnanza di tale ragionamento, rendendolo casomai estensibile, in parte qua, a quest’ultimo strumento.

Per quanto concerne, segnatamente, la programmazione triennale del fabbisogno di personale, si osserva che questa, qualora espressa all’interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell’approvazione del bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l’assunzione di impegni di spesa durante tale fase di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al paragrafo 8 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.
Resta fermo, più in generale, che l’Ente, tanto nella programmazione quanto nella gestione in esercizio provvisorio, dovrà attenersi al principio di prudenza di cui all’Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011 ed operare costanti e rigorosi monitoraggi al fine di salvaguardare la permanenza degli equilibri di bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arconet: Adeguamento principio contabile della programmazione concernente il DUP e il PEG alla disciplina del PIANO

La Commissione Arconet, nell’ultima seduta del 18 gennaio 2023, ha esaminato la proposta di adeguamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, principio contabile della programmazione, concernente il DUP e il PEG alla disciplina del PIAO.

Prima di iniziare l’esame della proposta di aggiornamento la Commissione ricorda che la disciplina del PIAO di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 riguarda gli enti con un numero di dipendenti maggiore di 50, ma l’art. 1, comma 3, del DPR n. 81/2022 prevede che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021” e che il DM n. 132 del 2022 definisce, altresì, le modalità semplificate per l’adozione del PIAO da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti .
Pertanto, la proposta di aggiornamento del DUP alla disciplina del PIAO deve riguardare e dovrà essere estesa anche alle due modalità di DUP semplificato.
Nell’esaminare la proposta di adeguamento dei principi contabili alla disciplina del PIAO si prende atto che tale disciplina ha determinato il venir meno dello stretto collegamento tra la programmazione strategica e quella operativa che caratterizzava la disciplina originaria del DUP e consentiva agli enti locali di definire contestualmente il quadro complessivo della programmazione e le risorse, non solo finanziarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi. Di seguito le proposte di aggiornamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 condivise dalla Commissione ARCONET che saranno inserite nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo).

La proposta di modifica del principio concernente il PEG alla disciplina del PIAO, discende, invece, dalla considerazione che a seguito dell’eliminazione dal PEG del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e del piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 la funzione di tale documento contabile sembra essere limitata a strumento della programmazione finanziaria operativa. Tale affermazione non è del tutto vera, in quanto l’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 prevede che “Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”.
Pertanto, l’art. 169 del TUEL continua a definire gli obiettivi di gestione e l’assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Al fine di dare attuazione alla norma, come modificata dal DPR n. 81 del 2022, è necessario distinguere:
– gli obiettivi di gestione, di primo livello o obiettivi generali, cui fa riferimento il PEG;
– gli obiettivi operativi o esecutivi o specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, cui fanno riferimento il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Tale impostazione è coerente con l’art. 3 concernente “Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione, del DL 80 del 2022 che, al comma 1, prevede:
“1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:
a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti:
1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;”

La Commissione prende atto che il PIAO indica obiettivi di primo e di secondo livello e delle criticità applicative con particolare riferimento alla programmazione delle risorse per il personale e approva la proposta in esame fermo rimanendo la richiesta di inviare il testo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Funzione pubblica per acquisire eventuali correzioni e/o integrazioni.
Di seguito la proposta di aggiornamento dell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 concernente il PEG, condivisa dalla Commissione ARCONET che sarà inserita nel prossimo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo).

 

La redazione PEK SOLUTION