Concessione a titolo gratuito di un bene comunale a favore di altra amministrazione pubblica

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 15/2023, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, alla luce dei principi in materia di gestione del patrimonio immobiliare delle Pubbliche Amministrazioni, della costituzione, a titolo gratuito, del diritto di superficie o di altro diritto reale di godimento su un immobile di una P.A., in favore di altra P.A., e se i suddetti principi gestionali del patrimonio immobiliare pubblico siano contemperati dal principio della c.d. finanza pubblica allargata in caso di trasferimento, sempre a titolo gratuito, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento in favore di altra Pubblica Amministrazione.

Non rinvenendosi nell’ordinamento gius-pubblicistico norme specifiche che prevedano una capacità degli Enti pubblici di adottare atti di liberalità in favore di altri soggetti, pubblici o privati, né, in verità, che prevedano divieti, la Sezione evidenzia come sia rimesso al prudente apprezzamento dell’Ente locale la scelta gestionale ritenuta in concreto più idonea a perseguire la migliore e corretta gestione del proprio patrimonio, nel rispetto del regime giuridico connesso alla natura dei beni (diverso se appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile o indisponibile) e del soddisfacimento dell’interesse pubblico, anche in relazione al necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà costituzionalmente previsto (cfr., art. 118 Cost.). Pertanto, in assenza di puntuali prescrizioni normative che consentano, o impediscano, la possibilità di disporre gratuitamente di un immobile del patrimonio comunale in favore di altra Amministrazione pubblica, la scelta gestionale che il Comune sarà chiamato ad adottare, in funzione di coerente espressione della discrezionalità amministrativa, dovrà essere confortata e sorretta da adeguata e congrua motivazione intesa a privilegiare e salvaguardare il perseguimento di finalità di interesse collettivo, oggetto di tutela dell’Ente, anche sotto il profilo della sicurezza e della legalità, sì da escludere ogni timore di negligente e non consentito depauperamento. Tale principio, risulta perfettamente compatibile con il “principio della c.d. finanza pubblica allargata” invocato dal Sindaco istante (vedasi sul punto, la previsione contenuta nell’art. 1, comma 439, L. 30.12.2004, n. 311, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis lett. b), D.L 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in l. 7.08.2012, n. 135: “Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà”).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Bando “Città che legge” 2022: on line le FAQ aggiornate

Anci ricorda che sono online le FAQ aggiornate del Bando “Città che legge”.
Rivolto ai comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023, il Bando “Città che legge” riguarda la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura. A disposizione un totale di un milione di euro da assegnare a n. 35 progetti “esemplari”, in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni creando un ecosistema favorevole alla lettura.
Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma bandi del Centro per il libro entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21 febbraio 2023.
Il bando, che si riferisce all’anno finanziario 2022, è stato predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 17 febbraio 2022, n. 61 recante “Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020 n. 15, per gli anni 2021-2023”.
Informazioni e/o chiarimenti sul Bando e sul procedimento possono essere richiesti, entro 5 giorni dalla scadenza del Bando, scrivendo esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: cittachelegge@cultura.gov.it.
Per richieste ed eventuali problemi di natura tecnico-informatica relativi all’inserimento dei dati sulla piattaforma è invece possibile scrivere unicamente a c-ll.bandi@cultura.gov.it o contattare telefonicamente l’Ufficio Tecnico ai numeri 06/32 38 93 38 e 06/32 38 93 32 solo ed esclusivamente negli orari di assistenza previsti: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00.

Allegati:

Bando
Allegato A Criteri di valutazione
Allegato B Elenco Comuni qualificati Città che legge
Guida alla presentazione dei progetti

Possibilità di differire al 31 marzo 2023 l’adozione e la pubblicazione del PIAO 2023-2025 e del PTPCT 2023-2025

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con comunicato del 10 febbraio 2023, ricorda che in occasione dell’esame da parte della Conferenza unificata sul Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), era stata rappresentata dalle amministrazioni la necessità di disporre di un periodo congruo, oltre il 31 gennaio, per dare attuazione sostanziale e non meramente formale alla disciplina del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e alle indicazioni dello stesso PNA, il cui iter di approvazione si è concluso a seguito del parere favorevole del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Tenuto anche conto del differimento al 30 aprile del termine per l’approvazione dei bilanci da parte degli enti locali introdotto con la legge di bilancio, per il 2023 il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), per i profili di rispettiva competenza, hanno ritenuto condivisibile la proposta emersa in sede di Conferenza unificata di un differimento del termine per l’adozione del PIAO, e quindi del PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), non oltre il 31 marzo 2023. Tale differimento è stato reso effettivo nell’ambito dell’approvazione in sede parlamentare, nelle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato, delle proposte emendative al decreto-legge cosiddetto Milleproroghe (Dl 29 dicembre 2022, n. 198).

Occorre considerare il carattere unitario che connota il PIAO – le cui diverse sezioni sono elaborate secondo un criterio di integrazione e interconnessione – nell’ottica di riconfigurare e integrare in modo progressivo e graduale i piani preesistenti in uno strumento nuovo e omnicomprensivo, come sottolineato dal Consiglio di Stato (pt. 4.1. del parere n. 506 del 2022) e nello stesso PNA. Pertanto, i tempi necessari per la corretta predisposizione dell’intero ciclo di programmazione del PIAO non potranno che essere allineati con quelli per la programmazione della strategia di prevenzione della corruzione, che si esplicita in particolare proprio con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Resta fermo che ciascuna amministrazione o ente potrà provvedere all’adozione del PIAO e del PTPCT anche prima del termine di differimento del 31 marzo 2023.