Anac, Pnrr: Gli enti locali non possono avvalersi di soggetti non qualificati come centrali di committenza

Per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori, nell’ambito del Pnrr e del Piano degli investimenti complementari (Pnc), gli enti locali non possono avvalersi di soggetti che non siano qualificati né come centrali di committenza né come soggetti aggregatori. Non è possibile nemmeno servirsi di soggetti che non risultino iscritti all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Lo chiarisce un comunicato del presidente Anac  del 1° febbraio 2023 in seguito a numerose segnalazioni sui servizi espletati in favore degli enti locali nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da soggetti che non sono centrali di committenza né sono iscritti al registro delle società in house gestito dall’Anac.

L’Autorità ricorda che il decreto governance Pnrr n. 77 del 31 maggio 2021 ha disposto la sospensione dell’obbligo di aggregazione solo per le procedure che non riguardano gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR/PNC. Quindi a un soggetto non qualificabile come centrale di committenza è precluso lo svolgimento di attività di centralizzazione delle committenze ossia: l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.

Un operatore economico privato può offrire attività di committenza ausiliaria (come ad esempio, consulenze sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, messa a disposizione di infrastrutture tecniche) ma nel rispetto dei princìpi previsti dal codice appalti per gli affidamenti diretti, nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli appalti oltre che al rispetto del principio di rotazione. Anac avverte che, ad esempio, risultano elusivi della disciplina ripetuti affidamenti nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso servizio da parte della stessa stazione appaltante, in relazione a un orizzonte temporale breve. Nell’ipotesi, quindi, in cui non sia possibile procedere all’accorpamento degli affidamenti, dovrà essere applicato il principio di rotazione.

Le stesse considerazioni valgono se si intendano affidare attività di supporto dei RUP: anche in questo caso gli affidamenti devono avvenire nel rispetto della disciplina del Codice. Infine, non è possibile, da parte degli enti locali, ricorrere a soggetti privi dei requisiti necessari per la qualificazione quale società in house, ai fini del supporto tecnico – operativo per il Pnrr. Quanto alla clausola che impone all’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara, le stazioni appaltanti sono invitate a non prevedere nella documentazione di gara clausole che impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, direttamente al prestatore del servizio, il corrispettivo per il supporto che quest’ultimo ha assicurato alla stazione appaltante (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Nelle gare va indicata la quantità di fornitura richiesta e non soltanto la percentuale

Affinché le imprese formulino offerte consapevoli, è necessario che la stazione appaltante fornisca ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fornitura richieste, sulla base anche delle precedenti esperienze. Indicare soltanto la percentuale al posto della quantità non è corretto sia dal punto di vista del principio di trasparenza amministrativa che da quello della buona fede nella formazione del contratto. È quanto stabilito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 33 del 25 gennaio 2023 fornendo un parere richiesto da un operatore economico nell’ambito della gara dell’importo di 32.884.615 euro indetta dall’Aeronautica Militare per l’affidamento dell’accordo quadro di fornitura di prodotti alimentari.

L’operatore economico si è rivolto all’Anac ha evidenziato che, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica amministrazione, gestito da Consip, l’Aeronautica Militare invitava a presentare offerta per un contratto di forniture di generi alimentari per il confezionamento del vitto presso propri Enti, suddiviso in otto lotti territoriali. Per ogni lotto era previsto l’elenco dei prodotti alimentari e dei relativi prezzi ma non l’indicazione delle quantità che la stazione appaltante stima necessarie alle proprie esigenze. Al posto delle quantità presunte, la stazione appaltante indicava la percentuale sul totale di ciascuna delle 17 categorie comprensive di 613 prodotti (ad esempio: “salse e condimenti 0,92%; acqua e bevande 7,58%; prodotti ortofrutticoli freschi e di quarta gamma 9,91%; carni fresche 19,19%” ecc.). Secondo la società che si è rivolta all’Autorità la gara fatta in questo modo impedisce la partecipazione: la mancata indicazione delle quantità infatti non consente ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole.

Anac dà ragione all’operatore economico ricordando che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro. Nel caso in esame, l’indicazione delle percentuali è troppo poco dettagliata: le categorie comprendono un elevato numero di prodotti di cui, appunto, non c’è alcuna quantificazione nemmeno stimata, e ciò, secondo l’Autorità, non consente agli operatori economici un’adeguata ponderazione utile a formulare offerte consapevoli. Per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria e ponderata, occorre ridurre il margine di incertezza. Il criterio utilizzato dall’Aeronautica invece non è idoneo a ridurre a un livello ragionevole i margini di rischio imprenditoriale, e quindi è necessario fornire ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fabbisogno della stazione appaltante sulla base anche delle precedenti esperienze (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION