Questionario controlli interni 2021, invio entro il 31 gennaio 2023

La Corte dei conti, con un avviso pubblicato nell’area riservata del portale, rammenta la trasmissione entro il 31 gennaio 2023 del questionario riguardante i controlli interni svolti nell’anno 2021, come indicato nelle Linee Guida allegate alla delibera n. 16/2022 della Sezione delle autonomie.

Il questionario risponde, principalmente, all’esigenza di cogliere le principali modalità attuative del sistema dei controlli interni che le diverse realtà territoriali hanno adottato, permettendo così di analizzarne il funzionamento ed i risultati raggiunti.

Il sistema dei controlli interni necessita di opportuni adeguamenti per renderlo più rispondente alle esigenze nascenti dalla crisi pandemica (che ha interessato anche il 2021), dall’attuazione del lavoro agile (che ha registrato un significativo sviluppo) e al PNRR (che caratterizzerà l’azione degli enti locali nei prossimi anni). A ciascuna di queste tematiche è dedicata una specifica Appendice. Allo stesso tempo lo schema di relazione -questionario conserva in buona parte inalterato il contenuto delle Linee guida approvate negli scorsi anni, essendosi stabilizzato, dopo la riforma del 2012, il tessuto normativo di riferimento.

Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, è organizzato in sette sezioni e tre appendici, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei profili di seguito indicati: Sistema dei controlli interni; Controllo di regolarità amministrativa e contabile; Controllo di gestione; Controllo strategico; Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo sugli organismi partecipati; Controllo sulla qualità dei servizi.

Le tre appendici riguardano il Covid, il lavoro agile, il PNRR e il PIAO. Le Sezioni regionali competenti, laddove dalle risposte degli Enti dovessero ravvedere gli estremi di un ridotto grado di affidabilità nel funzionamento del sistema di controlli interni da essi adottato, impegneranno le suddette Amministrazioni in controlli più serrati diretti a ridurre il rischio di possibili ricadute sugli equilibri di bilancio e sulla sana gestione finanziaria dell’Ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Regioni: 200 milioni per investimenti green di enti pubblici e locali

“Uno stimolo importante per permettere agli enti locali di accelerare la transizione ecologica, così come previsto anche dal PNRR, con investimenti vantaggiosi che avranno un impatto significativo sul territorio e sulle comunità”.
Accordo da 200 milioni di euro siglato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a favore di investimenti green di enti pubblici e locali. Si favoriranno tutti gli investimenti di Enti Locali e Pubblici a livello nazionale per accelerare la transizione ecologica con progetti che mirano a promuovere la mobilità sostenibile, migliorare l’efficienza energetica negli edifici e proteggere l’ambiente contro futuri shock climatici.
E’ la prima operazione fra le due Istituzioni interamente dedicata agli investimenti green del settore pubblico. L’intesa porterà alla mobilitazione di 100 milioni di euro ciascuno nel 2023, a vantaggio delle amministrazioni pubbliche, in particolare di quelle locali, che potranno usufruire di tassi più accessibili. Si garantirà così  un sensibile risparmio economico per gli Enti che intendono investire in infrastrutture sostenibili. “L’operazione consentirà – spiega CDP – di raggiungere un numero significativo di pubbliche amministrazioni in tutta Italia, incluse quelle che tradizionalmente non si avvalgono dell’accesso diretto ai finanziamenti della Banca dell’UE, con un duplice beneficio: stimolare l’economia locale e il raggiungimento degli obiettivi del PNNR legati al Green Deal europeo”.
La linea di credito è rivolta, tra gli altri, a progetti green nell’ambito dell’edilizia scolastica e pubblica, della mobilità ciclistica, delle energie rinnovabili, del rimboschimento, smaltimento rifiuti e automezzi pubblici. Inoltre, grazie ad un ulteriore accordo fra le due Istituzioni, CDP si avvarrà dei servizi di advisory della BEI per aumentare la propria quota di finanziamenti a favore della sostenibilità ambientale, così come previsto anche dallo stesso Piano Strategico 2022-24. I servizi di consulenza della Banca dell’UE, sviluppati nell’ambito del ‘Green Gateway’, il programma lanciato dalla BEI e la Commissione Europea, contribuiranno a migliorare la valutazione dell’ammissibilità ed il monitoraggio dell’impatto dei progetti green e, al contempo, a rafforzare le conoscenze degli intermediari finanziari BEI nell’area della Tassonomia verde dell’UE.

Piccoli comuni: attribuito contributo per messa in sicurezza e interventi di efficientamento energetico

La Direzione centrale della Finanza Locale con comunicato del 23 gennaio rende noto che è stato perfezionato il 20 gennaio 2023 il decreto del Ministro dell’interno recante: «Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2023», per un importo complessivo pari a 168 milioni di euro. Il relativo avviso è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il provvedimento è previsto dall’articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, cosi come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. Il contributo viene attribuito a ciascuno dei 2.005 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nello stesso importo, pari a 83.790,52 euro.

Gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2023, a pena di decadenza e, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid 2022: il dettaglio dei ristori di entrata e di spesa

La RGS comunica che è disponibile, sul sito web del pareggio di bilancio, il Modello RISTORI COVID-19/2022. Il Modello prospetta il dettaglio delle risorse che comporranno le voci “Ristori specifici entrata (B)” e “Ristori specifici spesa (E)” del Modello COVID-19/2022 relativo all’anno 2022.

Nella predetta voce “Ristori specifici spesa (E)” confluiranno sia le risorse assegnate agli enti per l’anno 2022 ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nel citato Modello RISTORI COVID-19/2022, sia le risorse assegnate come ristori specifici di spesa nel 2020 e nel 2021 e non utilizzate al 31/12/2021.  A tale riguardo, il Modello RISTORI COVID-19/2022 ripropone l’elenco dei ristori di spesa considerati ai fini della certificazione di cui al comma 827 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 (certificazione per l’anno 2021) e di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020 (certificazione per l’anno 2020).

Per ciascun ente, gli importi dei predetti ristori specifici di spesa 2020 e 2021 non utilizzati al 31/12/2021, sono tratti dalla Sezione “RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021 (Ristori specifici di spesa confluiti in Avanzo vincolato al 31/12/2020 e non utilizzati nel 2021 e Ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati)” dell’ultimo modello CERTIF-COVID-19/2021 dell’ente stesso, presente sull’applicativo web del Pareggio di Bilancio, nello stato di “Inviato e protocollato” alla data del 10/01/2023, anche se inviato oltre il termine perentorio del 31/05/2022.

Al comunicato è allegato l’elenco degli enti che non potranno visualizzare il modello RISTORI COVID-19/2022 e, conseguentemente, non potranno acquisire il modello COVID-19/2022 propedeutico all’invio della Certificazione COVID-19/2022 per le seguenti motivazioni:

  • enti che alla data del 10/01/2023 non hanno sanato l’incoerenza RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL 31/12/2021 presente nella Certificazione COVID-19/2021, nonostante i solleciti inviati;
  • enti inadempienti all’invio della Certificazione COVID-19/2021 alla data del 10/01/2023.

La RGS ricorda che la voce “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all’articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)” del Modello RISTORI COVID-19/2022 è valorizzata per la quota parte dell’assegnazione 2022 del predetto fondo attribuita per il sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza COVID-19 (pari a metà del contributo assegnato con l’allegato 2 del DPCM 24 settembre 2020). Ciò in ragione del fatto che il DPCM 24 settembre 2020 ripartisce l’intera dotazione del fondo per l’anno 2022 pari a 60 milioni di euro, ivi compresi i 30 milioni di euro destinati specificatamente alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’emergenza COVID-19.

Inoltre, il Modello RISTORI COVID-19/2022 riporta, per ciascun ristoro di entrata e di spesa 2022, anche le specifiche del provvedimento attuativo della disposizione normativa istitutiva del ristoro stesso. I dati relativi alle assegnazioni 2022 saranno aggiornati a seguito dell’emanazione dei vari decreti di assegnazione, anche successivamente alla data di messa in linea del modello RISTORI COVID-19/2022 e dei modelli di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legge n. 4 del 2022, relativi alla Certificazione per l’anno 2022.

Per visionare il Modello RISTORI COVID-19/2022 è necessario accedere all’applicazione web del pareggio di bilancio https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it e richiamare, dal Menu Funzionalità “Gestione modello” presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione di “Interrogazione/cancellazione Modello”, selezionare il codice ente – descrizione, esercizio finanziario (2022), il nome del Modello, il periodo di riferimento (anno) e cliccare sul pulsante ”CONFERMA”.

Imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici

Il verbale di avvio di esecuzione,  di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto di appalto pubblico, nonché i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità scontano l’imposta di bollo. È quanto previsto dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 130/2023.

Ai sensi dell’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 «Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa». L’articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al citato d.P.R. prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine per le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti».

Con riferimento al verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, individuato nel sopra citato articolo 19 del d.m. n. 49 del 2018, poiché detto verbale contiene le descrizioni delle aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività e dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, si ritiene che lo stesso sia da assoggettare all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, ai sensi del sopra richiamato articolo 2 della Tariffa. Allo stesso modo, l’imposta trova applicazione al verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 23 del citato d.m., poiché descrive, come già precisato dal Codice, «l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione». Con riferimento ai certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, si ritiene applicabile l’articolo 4 della Tariffa, che assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

 

La redazione PERK SOLUTION