Esenzione IMU su immobili occupati

Il comma 81 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, legge di bilancio 2023, introduce una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione. Il successivo comma 82 istituisce un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, per ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle nuova lettera g-bis).

A tale proposito si ricorda che il comma 759 prevede che sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggirare la soglia dei contratti con affidamenti diretti plurimi viola il Codice degli appalti

Parcellizzare lavori di appalti di manutenzione al fine di aggirare la soglia prevista dalla norma, e quindi procedere con affidamenti periodici plurimi, viola la legge e i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli affidamenti. Inoltre, denota da parte delle amministrazioni pubbliche che procedono in tale direzione una incapacità o non volontà di programmazione pubblica corretta dei lavori. E’ quanto ha ribadito ancora una volta l’Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenendo sulla violazione ripetuta e sistematica del Codice degli Appalti da parte di un  Comune, negli anni dal 2019 al 2021.

Anac intima al Comune di prendere atto dei rilievi sollevati a fronte di un’approfondita istruttoria, e di mettersi in regola al più presto, fornendo trenta giorni di tempo per la risposta. Il ricorrere di possibili irregolarità da parte del Comune, con il continuo spezzettamento degli appalti e il pressoché costante utilizzo degli affidamenti diretti, era stato segnalato anche alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.

L’Autorità ha fatto poi presente all’Ente che l’affidamento dei servizi di committenza ausiliaria ad Asmel violava il Codice dei contratti. “Le attività di committenza ausiliare diverse da quelle inerenti alla gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata – scrive Anac -, devono essere affidate conformemente al Codice dei contratti, con le procedure previste in relazione alle varie soglie individuate per le diverse tipologie di affidamento, qualora non siano svolte da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze”.

 

La redazione PERK SOLUTION