Legge di bilancio 2023: Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche

I commi da 369 a 379 della legge di bilancio 2023 recano alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del DL 17 maggio 2022, n. 50, attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione. L’incremento in questione è pari a: 500 milioni di euro per l’anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l’anno 2025, 3000 milioni di euro per l’anno 2026 e di 3500 milioni di euro per l’anno 2027.

A valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR nonché dal PNC è preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il
5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici
individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini.

Entro i successivi venti giorni gli enti locali dovranno accedere all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. Come indicato nella nota esplicativa di ANCI, i Comuni e le Città Metropolitane sono invitate, a partire dal 10 gennaio p.v., a controllare gli elenchi pubblicati sui siti internet delle Amministrazioni Statali finanziatrici dei propri interventi (a valere su risorse Pnrr o PNC ) al fine di verificarne l’inserimento dell’investimento e relativo CUP di cui sono soggetti attuatori e, nel caso di mancata presenza in elenco, ad attivarsi immediatamente per chiederne un’integrazione entro il 30 gennaio p.v., termine entro il quale, attraverso la Piattaforma Regis, occorre confermare la preassegnazione delle risorse. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e dà diritto all’accesso al Fondo con una procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti.

Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottarsi rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 (per il primo semestre) e il 15 luglio 2023 (per il secondo semestre) è approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione. Tale decreto costituisce titolo per l’assegnazione delle risorse in bilancio nonché per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti debbono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2023, stralcio cartelle: La nota di IFEL

La Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e, dall’altro, il magazzino dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante lo stralcio dei carichi fino a mille euro inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022.

IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento su tutti gli strumenti in questione:

  • definizione delle controversie tributarie (paragrafi 2, 3 e 4);
  • stralcio dei carichi fino a mille euro per i crediti delle amministrazioni centrali (par. 5);
  • stralcio parziale dei medesimi carichi per i crediti degli enti territoriali, con facoltà di diniego (par. 6);
  • definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione fino a giugno 2022 (par. 7).

La nota è corredata da uno schema di deliberazione del diniego allo stralcio parziale dei crediti di spettanza comunale (ex comma 229 della legge), il cui termine tassativo è molto ravvicinato (31 gennaio p.v.). Le motivazioni proposte possono ovviamente essere arricchite o modificate sulla base delle sensibilità e delle specificità di ciascun ente.
Si rinvia invece alle prossime settimane la pubblicazione di uno schema tipo di regolamento per la definizione del contenzioso tributario, il cui termine di deliberazione è fissato al 31 marzo 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU in caso di immobile in comodato a un imprenditore agricolo

Ai fini del conseguimento dell’esenzione dall’IMU, ex art. 1, comma 708, L. 147/13, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, D.L. 201/11, conv. in L. 214/11, non è in alcun modo prescritto che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta. E’, di conseguenza, richiesto il soddisfacimento del solo requisito oggettivo realizzato dalla circostanza che il fabbricato rurale sia una costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile. È quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 1409/2022.

I giudici toscani ricordano che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, prima per l’esenzione dall’ICI e successivamente per quella dall’IMU, basate sui medesimi presupposti normativi e fattuali, che “secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI (art. 23, c. 1 bis, cit., in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a) si correlava al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d. lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), cit., laddove se l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI “, ribadendo la “rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso, e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale”, giungendo perfino a fare prevalere le “obiettive emergenze catastali” anche nel caso di cessazione dell’attività agricola (vedasi da ultimo Cass. Ord. n. 23386/2021); peraltro la citata Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18.5.2012, non ha affermato la irrilevanza della categoria catastale D/10 attribuita, ai fini dell’esenzione di cui trattasi, sostenendo invece che “la classificazione dell’immobile nella categoria catastale D/10 non è condizione unica per il riconoscimento dell’agevolazione, poiché rientrano nell’agevolazione anche le fattispecie presenti nell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, che non rientrano necessariamente in D/10”, e quindi è pur sempre una condizione. La norma, quindi, non esige che la qualifica di imprenditore agricolo sia posseduta direttamente dal soggetto d’imposta.

 

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Legge di bilancio 2023, stralcio dei debiti fino a mille euro: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

I commi 222-230 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) – pubblicata in G.U. n. 303 del 29-12-2022 – dispongono l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione introdotte anteriormente (articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

L’annullamento automatico disciplinato dalle norme in esame opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D. Lgs n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento parziale opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

La misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Il comma 229 consente agli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri anche dagli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati) di non applicare le disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative, adottando entro il 31 gennaio 2023 uno specifico provvedimento, avvalendosi delle forme previste per l’adozione dei propri atti, e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione. Entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

A tal riguardo, sono state pubblicate, sul sito internet di Agenzia entrate Riscossione, le modalità con le quali gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. 

 

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Utilizzo accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2022

È stato adottato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 dicembre 2022, riguardante l’utilizzo dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2022, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto», previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2022, «Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.130 del 6 giugno 2022, Supplemento Ordinario n. 23.

A favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l’esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022, si è provveduto all’attribuzione, a titolo di conguaglio, di ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 4.723.949,96, nelle misure indicate pro-quota nell’allegato A. 2. Le risorse previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2022, costituite dall’accantonamento di 5,923 milioni e dall’integrazione di euro 1,077 milioni di euro, esaurita l’esigenza di ulteriori rettifiche per conguagli ai singoli comuni, sono destinate, ai sensi dell’articolo 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, all’incremento dei contributi straordinari per le fusioni, di cui all’articolo 15, comma 3, del TUEL.

 

ALLEGATI

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incarichi ai condannati per reati contro la Pubblica amministrazione

Il divieto di attribuzione degli incarichi ai condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica amministrazione vale anche nell’ipotesi in cui la pena sia stata sospesa. Lo ha ribadito Anac nella nota del presidente del 7 dicembre 2022.

L’inconferibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrrazione non rientra nella categoria delle sanzioni (penali o amministrative) ma riguardi uno status oggettivo nel quale si trova chi è stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la PA previsti dal codice penale. Sono vietati quindi l’attribuzione o il mantenimento degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. La sentenza infatti è la prova che il condannato non è idoneo ai poteri pubblici.

Quanto alla durata del periodo di inconferibilità, Anac precisa che il divieto di attribuzione degli incarichi decorre dal primo atto certo in cui l’amministrazione manifesta la propria conoscenza della situazione di inconferibilità. In altre parole, il calcolo della durata dell’inconferibilità parte dal momento in cui il dipendente raggiunto dalla sentenza di condanna sia stato effettivamente allontanato dall’incarico. Nel caso in esame, l’amministrazione è venuta a conoscenza della causa di inconferibilità il 28 maggio 2021, tuttavia l’incarico è stato annullato solo il 28 luglio 2021, due mesi dopo.

 

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Per partecipare a una gara d’appalto i professionisti devono essere iscritti al proprio Ordine

Per partecipare ad una gara d’appalto, i professionisti devono essere iscritti presso il proprio ordine professionale. La documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge. L’iscrizione è necessaria per poter verificare i requisiti di idoneità professionale. E’ quanto ha chiarito Anac nel parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, approvato in seguito a una richiesta di chiarimenti presentata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle D’Aosta (Oappc).

L’articolo 83, comma 3 del codice appalti, ricorda l’Autorità, sancisce che i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale “devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali”. La ratio della norma è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico: ne discende pertanto che la previsione della lex specialis in esame non risulti conforme alla disciplina di riferimento, oltre a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, cioè quelle legali e quelle di tipo tecnico.