DL Aiuti-quater approvato dal Senato: le disposizioni di interesse per gli enti locali

L’Aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modifiche, del ddl n. 345, di conversione del decreto-legge n. 176/2022 sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica, c.d. “Decreto Aiuti-quater”. Il provvedimento passa all’esame della Camera. Il provvedimento prevede l’abrogazione del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2022, n. 274 ed entrato in vigore il 24 novembre 2022). Rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Tra le disposizioni di interesse per gli enti locali segnaliamo:

Articolo 3-bis, comma 1 (Contributo straordinario per utenze per energia elettrica e gas degli enti locali per la continuità dei servizi erogati): incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2022 l’importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L’incremento di risorse è destinato per 130 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. Il comma riproduce il testo dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 179/2022, il cui contenuto è stato interamente trasfuso nel decreto-legge 176/2022. L’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, recante il riparto dell’ulteriore incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2022, è stata sancita nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 13 dicembre 2022 (vedi ns. precedente notizia).

Articolo 3-bis, commi 2, 3 e 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale): reca misure di sostegno per fronteggiare i costi dell’energia e, con specifico riferimento al trasporto pubblico locale e regionale, ai commi 2 e 3, assegna ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis) per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto.

Articolo 3-ter (Misure straordinarie in favore degli enti locali relative alla spesa per utenze di energia elettrica e gas): l’articolo inserito nel corso dell’esame in sede referente, esclude l’applicazione della sanzione prevista dal TUEL per gli enti locali in situazione di criticità finanziaria che, per l’anno 2022, non riescano a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale.

Articolo 3-quinquies (Disposizioni per l’acquisto di beni e servizi): si interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: telefonia mobile e fissa, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.

Articolo 8-bis (Anticipazioni di tesoreria degli enti locali): prevede che l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, da parte degli enti locali – già previsto a legislazione vigente per il triennio 2020-2022 – sia esteso all’anno 2023. La finalità della disposizione è quella di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Articolo 10, commi 1 e 2 (Affidamenti di lavori pubblici): Il primo comma consente ai Comuni non Capoluogo, per gli interventi PNRR e PNC, di compiere affidamenti diretti fino a 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture. Per i medesimi Enti dunque, solo oltre tale soglia di acquisti di servizi e forniture, scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni (attraverso Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni; Province e Città Metropolitane; Comuni Capoluogo di Provincia). Per i lavori invece la soglia, oltre la quale scatta l’obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, rimane invariata e fissata a 150.000 euro. Il comma 2 stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC –   di ricevere contributi, volti a fronteggiare gli
incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento regionale dei prezzari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022) e fino al 31 dicembre 2022.  È specificato che sono destinatarie di tali contributi le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, istituito nello stato di previsione del MEF, pur in possesso dei requisiti previsti; non risultano   beneficiarie delle previste preassegnazioni di risorse; non ricorrano a risorse provenienti da rimodulazioni a disposizione del quadro economico e dall’utilizzo di eventuali somme disponibili derivanti da interventi di competenza delle medesime stazioni appaltanti per cui siano stati eseguiti i relativi collaudi. Con apposito decreto  del MEF saranno definite le modalità di attuazione del comma 2.

Articolo 10, commi 2-bis e 2-ter (Proroga dei termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio): il comma 2-bis proroga al 31 marzo 2023 i termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31  dicembre 2021. La norma precisa che la proroga introdotta non interviene sulle scadenze e sugli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il comma 2-ter precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono validi gli affidamenti attuati alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non abbiano utilizzato stazioni appaltanti qualificate o enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

Articolo 12, commi 1 e 2 (Esenzioni in materia di imposte – IMU settore dello spettacolo): si stabilisce che la seconda rata dell’IMU non è dovuta per
gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si chiarisce, inoltre, che a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 14, comma 3-bis (Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria): La disposizione reca una norma di interpretazione relativa all’art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 (come convertito dalla legge n. 58 del 2019) in materia di facoltà assunzionali , laddove si chiarisce che le entrate correnti dovranno essere calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati. Da tale media dovranno essere esclusi gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, «Tributi destinati al finanziamento della sanità», del titolo I (rubricato  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa») e quelli relativi al Fondo Nazionale dei Trasporti, al netto dell’accantonamento obbligatorio, ai medesimi primi tre titoli, del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Articolo 14-ter (Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa): la disposizione novella la disciplina (di cui all’articolo 9, comma 1- quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) relativa alla previsione del divieto di assunzione di personale nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti, aggiungendo un’ulteriore eccezione a tale divieto con la quale viene fatto salvo lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2010 n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell’anno  precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente.

Articolo 14-quinquies (Fondo per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti): si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro (115 milioni di euro per il 2025 e 120 milioni di euro per il 2026). Viene demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro la data del 30 giugno 2023, l’individuazione dei criteri di riparto, assicurando in ogni caso l’attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Articolo 14-sexies (Incarichi di vicesegretario comunale): la norma dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che – con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni – prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti. Gli incarichi di vicesegretario, purché conferiti entro la predetta data del 31 dicembre 2023, proseguono sino a naturale scadenza.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARAN, gli ultimi orientamenti applicativi pubblicati nel mese di dicembre 2022

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi dell’Aran del mese di dicembre 2022.

Altri compensi ed indennità

D. Nella nuova riscrittura dell’istituto dell’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del CCNL del 16.11.2022, rispetto alla disciplina contenuta nel precedente CCNL (art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018) non è più prevista l’incumulabilità con l’indennità condizioni lavoro; si può desumere pertanto che, oggi, sia possibile cumulare le due indennità?

R. Si conferma che nella nuova disciplina dell’Indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del CCNL del 16.11.2022 è stata espunta la “non cumulabilità con l’indennità condizioni lavoro”. Si ricorda, comunque, il principio per cui una stessa prestazione non può essere remunerata/indennizzata più volte. Pertanto, i criteri di indennizzo dovranno basarsi su causali diverse.

D. L’art. 98 del CCNL 16.11.2022 ha ri-disciplinato l’utilizzo dei proventi del codice della strada, citando alla lettera c) l’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Con tali proventi è possibile finanziare l’Indennità di servizio esterno del personale della polizia locale?

R. Atteso che il “servizio esterno” è per definizione teso al potenziamento della sicurezza urbana e stradale, si ritiene, in continuità con i precedenti orientamenti, che i proventi derivanti dal codice della strada possano essere impiegati per finanziare nell’ambito delle risorse decentrate (art. 67, comma 3 lett. c) CCNL 21.05.2018 espressamente richiamato all’art. 79, comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022) l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del nuovo CCNL.

D. Con riferimento alla disciplina della “tredicesima mensilità”, oggi contenuta all’art. 75 del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, si chiede di specificare la corretta modalità di calcolo della stessa nei seguenti casi:
a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part time: esempio di un lavoratore che rientra a tempo pieno il 1° di novembre dell’anno di riferimento;
b) progressioni fra le aree intervenute nel corso dell’anno.
In particolare si chiede se nei suddetti casi rileva la retribuzione mensile individuale nel mese di dicembre, oppure i periodi dell’anno vanno necessariamente rapportati in 365esimi?

R. Rispetto alle due casistiche prospettate, in considerazione della particolarità degli istituti coinvolti (part time e progressioni tra aree) si ritiene che la soluzione sia la seguente:
a) regime di part time fino al 31 ottobre e rientro a tempo pieno dal 1° di novembre: l’importo della tredicesima mensilità dovrà essere necessariamente riproporzionato per tener conto della ridotta prestazione lavorativa svolta fino al 31 ottobre, in base a quanto previsto dall’art. 62, comma 10 del CCNL del 16/11/2022; per effettuare tale riproporzionamento, il conteggio dei due periodi (periodo in part-time e periodo a tempo pieno) va effettuato in 365esimi;
b) progressione verticale in corso d’anno: l’importo della tredicesima mensilità sarà pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art. 74 comma 2, lett. c), spettante al lavoratore nel mese di dicembre in applicazione del comma 2.

 

Orario di lavoro

D. La nuova disciplina del turno festivo infrasettimanale contenuta nel CCNL Funzioni Locali siglato in data 16.11.22, che prevede la facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione dell’indennità di turno, è immediatamente efficace? Spetta al lavoratore decidere di fruire del riposo in luogo della maggiorazione?

R. All’art. 30, comma 5, lett. d) relativamente al turno festivo infrasettimanale, è stata prevista una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL. Questa costituisce la regola generale. L’eccezione alla regola è prevista nel caso in cui, in sede di contrattazione integrativa, di cui all’art. 7 comma 4 lett. ac) venga prevista la “previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30 comma 5, lett d)”. Solo se previsto in un CCI, successivo al CCNL 16.11.2022, spetta, quindi, al lavoratore esercitare l’opzione per il riposo compensativo anziché per la maggiorazione oraria. Resta inteso che, come espressamente previsto dalla predetta norma, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, l’onere relativo alla predetta indennità di turno maggiorata è computato figurativamente a carico del Fondo delle risorse decentrate.

D. La nuova previsione contenuta all’art. 30, comma 5 lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativamente al turno festivo infrasettimanale, da quando si applica? È legittimo riconoscere l’incremento dell’indennità con effetto retroattivo al 2019?

R. L’art. 30, comma 5, lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativo alla maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale è applicabile dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL senza alcun effetto retroattivo, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del citato CCNL del 16/11/2022.

 

Profili professionali per le attività di informazione e comunicazione

D. La disciplina dei profili professionali per le attività di informazione e comunicazione, introdotta con il CCNL del 21.05.2018, viene disapplicata con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale del CCNL del 16.11.2022?

R. Preme evidenziare che, i sensi di quanto disposto dal comma 8, dell’art. 2 del CCNL Funzioni Locali, del 16.11.2022, viene sancito il principio generale di tecnica redazionale del contratto, in forza del quale: “Le disposizioni contrattuali non disapplicate o sostituite in forza dei precedenti CCNL del comparto Funzioni Locali continuano a trovare applicazione, ove non espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del presente CCNL”.
Dal combinato disposto degli artt. 2, comma 8, e 21 (rubricato “Disapplicazioni”) del medesimo testo contrattuale si evince chiaramente che l’art. 18 bis del CCNL del 21.05.2018 è ancora pienamente in vigore, in quanto non espressamente disapplicato o sostituito da successive disposizioni.
Tra l’altro nell’esemplificazione dei profili contenuta nella Tabella A “Declaratorie” in calce al CCNL, sia nell’Area Istruttori che nell’Area dei Funzionari ed EQ, sono richiamati i profili delle attività di informazione e comunicazione previsti dall’”Accordo tra l’A.Ra.N, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI siglato il 7.04.2022.

 

Progressioni economiche orizzontali

D. Il numero dei differenziali stipendiali indicati nella Tabella A) in calce al nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, si intende pari al numero massimo di volte in cui quel dipendente può essere beneficiario di una progressione orizzontale?

R. Il numero massimo di differenziali indicato nella citata tabella A va inteso come numero massimo di progressioni economiche acquisibili dal dipendente durante tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nell’area, anche a seguito di mobilità ad altro ente o amministrazione.

D. Il discrimine temporale per la salvaguardia delle procedure di progressioni economiche disciplinate da un CCI già sottoscritto è da individuare nell’entrata in vigore del nuovo CCNL o nell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale? E se si trattasse di un CCI sottoscritto dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, ma prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, è possibile dare corso comunque alle procedure?

R. L’art. 13, comma 4, recita testualmente: “Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina”. Pertanto, le progressioni economiche disciplinate da un contratto integrativo sottoscritto dopo il 16 novembre 2022 (data di sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL), ma prima del 1° aprile 2023 (data di applicazione del nuovo ordinamento professionale), vanno effettuate sulla base del previgente ordinamento professionale.

D. L’art. 14, comma 2, lett. a) del nuovo CCNL siglato il 16.11.22, dedicato alle progressioni economiche prevede espressamente che “possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica.” Ai fini della verifica del predetto requisito si deve tenere conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate anche nel sistema di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018?

R. Si conferma che la nuova disciplina di cui all’art. 14 del CCNL 16.11.2022 va in continuità con quella di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, pertanto ai fini della verifica del requisito di ammissione espresso nel comma 2 lett. a) dell’art. 14 del nuovo CCNL si deve tenere conto anche delle progressioni economiche effettuate in virtù del CCNL previgente.

D. All’art. 14, comma 3, del nuovo CCNL siglato il 16.11.22 dedicato alle progressioni economiche prevede espressamente che la progressione “… è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2 lett. b).”. Si chiede se alla luce della nuova formulazione letterale della disciplina dell’istituto, tale decorrenza (1° gennaio) sia da ritenersi fissa.

R. Si conferma che, nella nuova disciplina di cui all’art. 14, comma 3, del CCNL 16.11. 2022, a differenza di quanto previsto all’art. 16 comma 7 del CCNL 21.05.2018, la decorrenza di attribuzione della progressione economica non può che essere il 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del CCI. Gli enti devono pertanto avere la necessaria copertura finanziaria dell’anno di competenza di risorse stabili del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del nuovo CCNL.

D. Al fine di identificare puntualmente i soggetti che possono beneficiare del differenziale maggiorato previsto dall’art. 96 del CCNL 16.11.2022, che cosa si intende per funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito?

R. Il differenziale stipendiale maggiorato di cui all’art.96 del CCNL 16/11/22 spetta al personale della Polizia locale inquadrato nell’area degli Istruttori “che risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito, … attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti”. Il riferimento agli ordinamenti degli Enti ed all’attribuzione con atti formali sulla base degli ordinamenti stessi, consente di dare corretta interpretazione alla locuzione “connesse al maggior grado rivestito”, con essa dovendosi intendere che il grado cui accede il diritto alla percezione dell’emolumento in parola sia solo quello più elevato secondo la catena gerarchica prevista nell’ordinamento del singolo Ente.

 

Incrementi stipendiali

D. In base all’art. 15, comma 3, del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, in caso di progressione tra le aree, al dipendente viene attribuito lo stipendio tabellare della nuova area successivamente acquisita per effetto della progressione medesima. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore allo stipendio tabellare della nuova area, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa nuova area. Tale regime di assorbimento vale anche per i differenziali stipendiali iniziali acquisiti ai sensi dell’art. 78, comma 3, lett. b), maturati in base alle progressioni economiche orizzontali del previgente sistema?

R. La previsione contenuta all’art. 14, comma 5, del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022 prevede espressamente che “I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall’art. 78, comma 3 lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all’art. 15 comma 3 (Progressioni tra le aree).”, ragione per cui il “differenziale stipendiale”, compresa la quota attribuita in sede di passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 78, comma 3, lett. b), cessa di essere corrisposto, fatta salva l’attribuzione dell’assegno ad personam di cui all’art. 15, comma 3, il quale però è riassorbito con le future progressioni economiche che saranno conseguite nella nuova area. Non vi è pertanto alcuna differenza nel regime di riassorbimento delle diverse quote che compongono il differenziale stipendiale.

D. L’assegno personale acquisito per effetto di progressioni verticali fatte nel corso del 2021, di cui all’art. 12, comma 8, del CCNL del 21.05.2018, fermo restando che si riassorbe con le future progressioni orizzontali, va rideterminato sulla base del nuovo tabellare di cui alla tab. D) del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022?

R. L’assegno personale previsto all’art. 12, comma 8, del CCNL del 21.05.2018, se riguarda progressioni verticali fatte nel triennio 2019-2021, va aggiornato con i valori a regime della Tab. E del CCNL 16/11/2022, i quali rideterminano con decorrenza 1° gennaio 2021 gli stipendi tabellari. Si ritiene altresì che tale assegno si consolidi e non vada, pertanto, ulteriormente aggiornato con le rideterminazioni dei valori stipendiali decorrenti in date successive alla sottoscrizione definitiva del predetto CCNL 16/11/2022.

 

Nuova indennità per specifiche responsabilità

D. L’indennità per specifiche responsabilità, così come disciplinata dall’art. 84 del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, può essere riconosciuta al personale di un ente locale (non titolare di posizione organizzativa) in relazione allo svolgimento di specifici progetti/obiettivi, il cui compenso è liquidato a consuntivo a seguito di apposita rendicontazione circa l’effettivo raggiungimento dei risultati previsti nell’incarico? In particolare, vista la nuova formulazione della disciplina di tale indennità, si chiede se sia coerente una disciplina che preveda l’individuazione annuale di dipendenti incaricati della realizzazione di progetti o di attività particolarmente complesse o implicanti una totale autonomia o responsabilità, cui assegnare tale indennità, considerando tale remunerazione come compenso “una tantum” e non una voce fissa da collegarsi esclusivamente allo svolgimento di specifiche funzioni.

R. L’impianto dell’istituto dell’indennità di “specifiche responsabilità” contenuto all’art. 84 del nuovo CCNL Funzioni Locali, ricalca quello dell’art. 70 quinquies del CCNL 21.05.2018. Come esplicitamente formulato nel comma 1 dello stesso art. 84, l’indennità di che trattasi può essere riconosciuta per compensare l’esercizio di un ruolo che, in base all’organizzazione degli enti, comporta l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, secondo i criteri generali di cui all’art. 7. comma 4. lett. f). Si ritiene, pertanto, che tale indennità, debba essere erogata sulla base di criteri predeterminati in contrattazione integrativa, necessariamente per lo svolgimento di attività che richiedano una maggiore responsabilità, eventualmente collegate anche a specifici progetti.

ANAC, Contratti pubblici: aggiornate le FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari

E’ stata aggiornata la sezione FAQ “Tracciabilità dei flussi finanziari” mediante l’inserimento della “Sezione E – Tracciabilità servizi sociali”.
Le FAQ sono state elaborate per dare indicazioni sulle prescrizioni e gli adempimenti a carico delle organizzazioni di volontariato e delle imprese di promozione sociale a seguito della delibera Anac n. 371 del 27 luglio 2022, in vigore dal 27 agosto 2022, che ha aggiornato le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vai alle FAQ.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato-Città: i dati provvisori relativi ad alcuni riparti di risorse a favore degli enti locali

È stata raggiunta l’intesa, in sede di conferenza Stato-Città, sul riparto dei fondi a favore degli enti locali.

  1. Riparto, per l’anno 2022, dei ristori ai comuni per minori entrate da addizionale comunale IRPEF per effetto di modifiche del testo unico delle imposte sui redditi (Riparto 1A) e dell’introduzione della cedolare secca sugli affitti (Riparto 1B).
  2. Riparto dell’ulteriore incremento di 150 milioni di euro per l’anno 2022 del contributo straordinario a comuni (Riparto 2A), province e città metropolitane (Riparto 2B) per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. Articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.179 del 2022.
  3. Anticipazioni ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria per il rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2022, dell’IMU, derivanti dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Articolo 48, comma 16, del decreto-legge n.189 del 2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 456, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Riparto 3).
  4. Utilizzo dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2022 per le esigenze di rettifica dei valori impiegati nel riparto, riscontrate in sede di verifica tecnica. Articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2022 (Riparto 4).
  5. Riparto ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione, per la prima rata 2022, dall’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, e sale da concerti, a valere sull’incremento di 9,2 milioni di euro per l’anno 2022 del Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2020. Articolo 78, comma 5, del decreto-legge n.104 del 2020 (Riparto 5).
  6. Riparto per gli anni 2020 e 2021 del fondo destinato alla concessione di agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi nei territori di comuni con popolazione fino 20.000 abitanti. Articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2019 (Riparto 6).

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto “milleproroghe”

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 dicembre, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. “Milleproroghe”. Di seguito alcune tra le disposizioni previste.

Pubblica amministrazione

Si prorogano determinate autorizzazioni alle assunzioni già adottate per le pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo al comparto sicurezza-difesa, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e agli enti pubblici.

Interno

Si autorizza l’impiego, per l’anno 2023, delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 in un apposito fondo di solidarietà presso il Ministero dell’interno, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato all’erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili a causa dell’occupazione abusiva. Si proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità dei titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito ai residenti in Italia.

Economia e finanze

Si proroga di ulteriori sei mesi (dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023) il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr).
Si proroga anche per il 2023 il regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera Sanitaria.
Nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasmissione dei dati sulle vendite di beni alle quali si applica l’IVA, si differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l’applicazione dell’obbligo dell’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte esclusivamente attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, ivi compresi i POS.
Si rinvia l’efficacia delle norme introdotte con il decreto-legge 50 del 2022, in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa resi, in particolare, a mezzo “buoni pasto”, mantenendo l’attuale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fino alla data di acquisizione dell’efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023.
Si proroga anche al 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR.

Salute

Si conferma, per l’anno 2023, la facoltà del Ministro della salute di ripartire le quote premiali per il finanziamento del Servizio sanitario regionale a favore delle regioni che abbiano istituito una Centrale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi e per quelle che hanno introdotto misure idonee in materia di equilibrio di bilancio.
Si proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per l’Agenzia italiana del farmaco di rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazione di lavoro flessibile in scadenza, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. Per tali rinnovi è previsto uno stanziamento di risorse per le quali viene indicata la copertura finanziaria.
È prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo della ricetta elettronica.

Istruzione e università

Si concedono ulteriori due mesi agli enti locali per l’aggiudicazione dei lavori e il conseguimento degli obiettivi del PNRR, nel rispetto della milestone europea fissata al 30 giugno 2023. In particolare, l’intervento si riferisce all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.
Si proroga per l’anno scolastico 2023/2024, la possibilità di conferire incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo.
Si proroga il periodo di 180 giorni previsto dalla disposizione che consente alle università, ad alcune istituzioni che rilasciano diploma di perfezionamento scientifico e agli enti pubblici di ricerca, di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca.
Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l’erogazione dei mutui per l’edilizia residenziale universitaria da parte di Cassa depositi e prestiti alle Università interessate.
Si proroga all’anno accademico 2023-2024 la validità delle graduatorie nazionali utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato nel comparto AFAM e si rinvia all’anno accademico 2023/2024 l’entrata in vigore del regolamento per il reclutamento del personale docente e amministrativo del comparto.

Cultura

Si proroga al 31 dicembre 2023 la durata delle funzioni del commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di consentire il proseguimento dell’attività di monitoraggio dei piani di risanamento presentati. Inoltre, si proroga alla stessa data la possibilità, per ciascuna fondazione lirico-sinfonica, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, mediante procedure selettive riservate al personale in possesso di specifici requisiti.
È prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di posare in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività degli esercizi stessi.

Giustizia

Si proroga, sino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale è consentito agli uffici giudiziari – per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria – di continuare ad avvalersi, previa stipulazione di apposite convenzioni autorizzate dal Ministero della giustizia, del personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari stessi, nonché la limitazione a comandi, distacchi o assegnazioni presso altre pubbliche amministrazioni del personale in servizio presso l’amministrazione della giustizia.

Lavoro e politiche sociali

Si proroga, per il biennio 2024-2025, il contratto di espansione. Inoltre, per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, si amplia la platea delle imprese ammesse al contratto di espansione e si riduce da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni. Qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto il 35°anno di età, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.
Si proroga poi l’intervento che prevede la riduzione oraria e l’integrazione salariale per determinate categorie di lavoratori, anche per gli anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Si proroga al sino 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi riferiti alle gestioni previdenziali dei pubblici dipendenti e si differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni che abbiano instaurato rapporti di co.co.co sono tenute a versare i contributi per la gestione separata.
Si proroga per tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari.
Si consente alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al RUNTS.
Si proroga al 31 marzo 2023, entro un limite di spesa, il termine di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni straordinaria per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e relativo ai periodi di CIGS concessi per l’anno 2022.

Infrastrutture e trasporti

Si rinvia al 1° gennaio 2024 il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2.
Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure per l’affidamento della concessione autostradale A22 Brennero-Modena.
Si proroga al 31 dicembre 2023 la sospensione dell’efficacia delle linee guida dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

Ambiente e della sicurezza energetica

Si proroga il termine per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale. Si ridetermina nel 30 giugno 2024 il termine previsto in materia di riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.

Agricoltura e sovranità alimentare

Si prevede che le disposizioni relative ai parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, nonché alle informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, si applichino anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l’assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi (ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell’asciugatura) fino al 31 dicembre 2023.

Sport

Si differisce al 1° luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.
Si proroga sino al 30 giugno 2023 il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell’Istituto per il credito sportivo.

Editoria

Si proroga al 31 dicembre 2023 il termine legislativo relativo alla scadenza dei contratti in essere stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi.
Inoltre, si consente a tutte le amministrazioni pubbliche di acquistare, mediante procedura negoziata, notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video-fotografico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si prevede per il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo di centrale di committenza per tutte le altre amministrazioni dello Stato.
Si individuano le modalità per la classificazione della rilevanza nazionale delle Agenzie di stampa attraverso un decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria.
Infine, si consente alle amministrazioni di acquistare mediante procedura competitiva o aperta servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video-fotografico, da Agenzie di stampa, anche diverse da quelle di rilevanza nazionale.