Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza).
Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell’interesse primario di cittadini e utenti.
Sul testo è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata, laddove previsto. Inoltre, si è tenuto conto dei pareri espressi dalla stessa Conferenza e dalle competenti Commissioni parlamentari ed è stata sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo per le iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori

È stata firmato, in data 15 dicembre 2022, il decreto, a firma del Capo dell’Ufficio I del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che approva l’elenco dei comuni ammessi al finanziamento del Fondo per le iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori per le annualità 2021, 2022 e 2023, ed i relativi importi, come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022, la pubblicazione ha valore legale di notifica degli esiti della procedura

Nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto, per ciascuna delle annualità 2021, 2022, 2023 e per ciascun comune, sono riportati gli importi disponibili, così come determinati dal Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 4 agosto 2022.

Le risorse erogate saranno utilizzate dai comuni delle isole minori, previo avviso pubblico, per finanziare i seguenti ambiti: Turismo; Commercio; Servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riforma Codice degli appalti: il Consiglio dei ministri approva il decreto in esame preliminare

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta  del 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Secondo quanto si legge nel comunicato del Governo, Di seguito alcune tra le principali innovazioni introdotte.

Digitalizzazione

La digitalizzazione diventa un vero e proprio “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. Si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Programmazione di infrastrutture prioritarie

È impresso un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere prioritarie. Si prevede l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato

Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

Procedure sotto la soglia europea

Si adottano stabilmente le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Sono previste eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.

General contractor

Si reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. È da sottolineare che l’attività anche di matrice pubblicistica da parte del contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di riconoscere nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d’interesse generale.

Partenariato pubblico-privato

Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Settori speciali

Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.
Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi.
Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Subappalto

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Concessioni

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

Revisione dei prezzi

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.

Esecuzione

Sul versante dell’esecuzione, si prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisdizione

Allo scopo di fugare la cosiddetta “paura della firma”, è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.
In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.

Entrata in vigore

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Nuova modalità per comunicare l’avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP)

Con comunicato del 15 dicembre scorso, la Direzione Centrale della Finanza Locale ricorda che con la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022, in sostituzione delle precedenti Circolari del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2009 e del 10 luglio 2019, è stata definita una nuova modalità per comunicare l’avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) ed è stato abilitato l’utilizzo del nuovo portale web relativo alle operazioni,  sviluppato congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Gli obblighi di comunicazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) da parte dei soggetti aggiudicatori che pongano in essere contratti di PPP si applicano a tutti gli interventi, indipendentemente dalla tipologia di finanziamento (PNRR o altre fonti). Rientrano tra questi anche tutti gli interventi di efficientamento energetico registrati sia come contratti di concessione e costruzione, sia come concessione di servizi purché prevedano spese per investimento.

Presso il DIPE della Presidenza del Consiglio è attivo un nucleo di esperti in grado di fornire, a titolo gratuito, supporto e assistenza in materia tecnico-ingegneristica, economico-finanziaria e giuridico-legale in tutte le fasi dei procedimenti relativi a operazioni di PPP.

 

La redazione PERK SOLUTION