Illegittima la proroga tecnica del contratto disposta prima dell’avvio della nuova gara

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, la proroga tecnica del contratto è legittima soltanto a condizione che: a) rivesta carattere eccezionale, dovendo ricorrere l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more della scelta di un altro contraente; b) non sia disposta prima dell’avvio della nuova gara. È quanto evidenziato dal TAR Lombardia, sezione IV, sentenza del 17 novembre 2022, n. 2552.

L’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 prevede che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. La norma prevede che l’opzione per la proroga sia prevista a monte, nel bando e nei documenti di gara.

In merito l’ANAC (con delibera n. 576 del 28 luglio 2021), ha puntualizzato che “l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto” (nello stesso senso T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 10 febbraio 2022, n. 891). Più in dettaglio, in base all’interpretazione della norma fornita dall’ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa (in tal senso ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 10 febbraio 2022, n. 891), affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: a) la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr. C.d.S., V, 11 maggio 2009, n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10 settembre 2008, n. 86/2011 e n. 427 del 2 maggio 2018); b) la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (parere ANAC AG n. 33/2013).

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Edilizia scolastica: proroga al 15 settembre 2023 del termine di aggiudicazione degli interventi

Il Ministero dell’istruzione rende noto, con apposito comunicato, che con decreto del 28 novembre 2022, n. 308, attualmente in corso di registrazione presso gli organi di controllo, è stata individuata la data del 15 settembre 2023 quale termine unico e improrogabile di aggiudicazione dei lavori degli interventi rientranti tra i “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto n. 308 del 2022. Come noto, i piani di edilizia scolastica transitati tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito dell’Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Per tutti gli interventi, resta fermo il termine di avvio dei lavori entro la data del 30 novembre 2023. Il nuovo termine riguarda gli interventi di edilizia scolastica previsti nei seguenti decreti:

  • DM 5 giugno 2020, n. 24, Fondo Sisma Centro Italia, limitatamente agli interventi di importo sopra soglia; DM 25 luglio 2020, n. 71, “Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, II parte (per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini);
  • DM 7 gennaio 2021, n. 10 (per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini);
  • DM 8 gennaio 2021, n. 13, Fondo scuole superiori, I piano di 855 mln” per tutti gli interventi, come rimodulato con decreto del ministro dell’istruzione 18 maggio 2022, n. 116;
  • DM 11 gennaio 2021, n. 14 Programmazione triennale 2018-2020, annualità 2019, I parte(per i soli interventi per i quali non siano ancora scaduti i termini);
  • DM 15 luglio 2021, n. 217, Fondo scuole superiori, II piano di 1.125 mln per tutti gli interventi come rimodulato con decreto del Ministro dell’istruzione 18 maggio 2022,
    n. 117.

Trattandosi di interventi transitati nell’ambito dei c.d. “progetti in essere”, ciascun ente locale sarà destinatario di uno specifico accordo di concessione avente ad oggetto, oltre alle condizioni di utilizzo del finanziamento e le modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo, anche il rispetto di ulteriori obblighi quali:

  • il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, come previsto dall’articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
  • il rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2020/852. In particolare, l’articolo 17 dello stesso definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo, nonché il rispetto della Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

 

La redazione PERK SOLUTION