Vincoli di cassa per le entrate da sanzioni amministrative per violazione codice della strada

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 167/2022, nell’ambito dell’indagine sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso, avviata con la somministrazione di apposito questionario agli enti selezionati, ha ribadito che la mancata rappresentazione dei vincoli di cassa dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada effettuata dal Comune è da considerarsi grave irregolarità contabile in quanto queste entrate rispondono ad entrambi i requisiti (specificità del vincolo e provenienza del vincolo, attribuito da legge o principi contabili/trasferimenti/indebitamento) essendo entrate che la l. n. 285/92 destina alla realizzazione di specifici interventi che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall’art. 208, comma 4. La grave irregolarità rilevata comporta una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 226 TUEL (Corte dei conti Toscana, deliberazione 6 maggio 2019, n. 167).

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le “entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall’art. 180, comma 3, del TUEL” restando conseguentemente escluse dall’obbligo sia le entrate di cui all’art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le “entrate con vincolo di destinazione generica”. L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, dopo la novella apportata dal d.lgs. n. 126/2014, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

Risulta, altresì, importante che la corretta rilevazione delle giacenze vincolate in occasione delle verifiche trimestrali compiute dall’organo di revisione, al quale fa carico di segnalare espressamente nei verbali anche l’eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni (prelievi, ricostituzioni) anche in caso negativo che attengono alle poste anzidette.

 

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Videosorveglianza: presentazione richieste di ammissione ai finanziamenti entro il 31 dicembre

È stato pubblicato in G.U. n. 281 del 1-12-2022 il decreto del Ministero dell’interno del 21 ottobre 2022, concernente “Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall’articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per l’anno 2022”.

Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni e le «associazioni di comuni»:
a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;
b) che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto;
c) i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti di retti ve impartite dal Ministero dell’interno;
d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.
2. Non è ammesso il «finanziamento» dei «progetti» per i quali l’importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000 euro.
3. Non è ammesso, in ogni caso, il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo.

Le richieste di ammissione al «finanziamento» per l’esercizio finanziario 2022 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la quale provvederà a trasmetterle al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.

 

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Dipendenti pubblici, via libera dal Cdm alle modifiche del Codice di comportamento

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato un regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Lo schema di DPR, adottato in attuazione di quanto previsto dal decreto legge cosiddetto ‘Pnrr 2’ (dl n. 36/2022), integra gli elementi costitutivi della Milestone M1C1-58, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), di riforma della Pubblica amministrazione, che deve essere conclusa entro la scadenza del primo semestre del prossimo anno (30 giugno 2023). Il decreto segue le direttrici di riforma previste dal Pnrr e aggiorna coerentemente il Codice vigente del 2013, per adeguarlo al nuovo contesto socio-lavorativo e alle esigenze di maggiore tutela dell’ambiente, del principio di non discriminazione nei luoghi di lavoro e a quelle derivanti dall’evoluzione e dalla maggiore diffusione di internet e dei social media.

Il testo, tra l’altro, disciplina l’utilizzo delle tecnologie informatiche prevedendo la facoltà per l’amministrazione di svolgere gli accertamenti necessari a verificare il loro corretto utilizzo e a garantire la sicurezza degli stessi sistemi informatici, nel pieno rispetto della tutela della privacy dei dipendenti. Si prevede un obbligo di comportamento per i dipendenti conformato al rispetto dell’ambiente, finalizzato alla riduzione del consumo energetico, della risorsa idrica e più in generale dei materiali e delle risorse fornite dall’amministrazione per l’assolvimento dei propri compiti, nonché per la riduzione dei rifiuti e per il loro riciclo.

Si vietano le discriminazioni, precisando che il dipendente è obbligato a conformare la condotta sul luogo di lavoro al rispetto della personalità, della dignità e dell’integrità fisica e psichica degli altri dipendenti e, in tema di rapporti con il pubblico, si prevede un comportamento idoneo alla soddisfazione dell’utente. Per i dirigenti, si specificano i canoni della condotta interna ed esterna in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e si prevede il dovere dei dirigenti di cura e formazione dei collaboratori.

 

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