Dalla Conferenza unificata via libera condizionato al riordino dei servizi pubblici locali

È stata sancita, in sede di Conferenza Unificata, l’intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”. – PNRR.

Il provvedimento legislativo in esame reca disposizioni per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 8 della Legge 5 agosto 2022, n.118. Al riguardo, come noto, l’ambito di intervento della Riforma incide significativamente sulle competenze delle Regioni e delle Province autonome in molte competenze loro attribuite. L’Anci ha espresso parere favorevole rispetto allo schema di decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Pnrr ma condizionato all’attivazione di un Tavolo tecnico per l’individuazione di alcuni necessari correttivi al provvedimento.
Pur apprezzando la disponibilità del Governo e le modifiche già accolte nel testo in sede di discussione, Anci ritiene necessario, per le connessioni con la materia delle gestioni in house e con le specifiche discipline di settore, affrontare alcune criticità legate alla necessità di chiarire quali siano gli ambiti ed il perimetro delineato dalla riforma in merito alla riorganizzazione degli ambiti e bacini di riferimento dei servizi pubblici (articolo 5 comma 2), al Trasporto Pubblico Locale ( artt. 4 e 32) e alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a società in house (articolo 17), su cui gravano oneri amministrativi ingiustificati alla luce del diritto comunitario.
Al centro del confronto anche il decreto legislativo sui criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato. Sul punto l’Anci ha espresso intesa ma con la raccomandazione che, per il prossimo triennio, sia aumentato l’importo destinato al volontariato e siano modificate le attuali quote (50% livello nazionale, 35% livello regionale e solo 15% livello locale). Nel 2021 è stato possibile, infatti, assegnare risorse ai progetti delle Organizzazioni di volontariato locale per un importo pari a circa il 7% delle somme richieste dal territorio.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’utilizzatore di una carta di credito dell’Ente è a tutti gli effetti un agente contabile

L’utilizzatore di una carta di credito dell’Amministrazione è a tutti gli effetti un agente contabile. Questo per l’evidente ragione che i mezzi elettronici di pagamento, quali sono appunto le carte di credito, tengono luogo del denaro contante, rappresentando degli strumenti attraverso i quali si procede all’acquisizione di beni o di servizi in favore di una Pubblica Amministrazione, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 47-53, della L. n. 549/1995 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 701/1996. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Marche, con deliberazione n. 89/2022.

In ragione dell’acclarata veste di agente contabile da parte di chi utilizza la carta di credito, ne deriva la necessità di rendere il conto della propria gestione, secondo i parametri normativi stabiliti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924, per i quali il conto deve comprendere obbligatoriamente: il “carico” (costituito dalla consistenza iniziale della gestione e pari alle risultanze finali del precedente conto); lo “scarico” (costituito dalle risultanze della gestione che tengono conto dei movimenti avvenuti nel corso della stessa); i “resti da esigere”; l’”introito”; l’”esito”; la “rimanenza”.

Al pari di un economo, l’utilizzatore della carta di credito è un soggetto “pagatore” che dispone di somme messe a disposizione dell’amministrazione (nel caso dell’economo tale somma è individuata nell’anticipo, nel caso di utilizzo di carta di credito può essere individuata nella disponibilità della carta), al fine di soddisfare prontamente necessità di cassa. Pertanto, il conto dell’agente utilizzatore di carta di credito dovrebbe essere caratterizzato da tutti quegli elementi contenuti nel modello 23 del DPR 194/1996”.

Sul punto, osserva il Collegio che è ben possibile una compilazione del conto giudiziale, che riporti il carico iniziale, il quale coincide con il limite di spesa regolamentato. Tale carico iniziale, come correttamente osservato nella relazione d’irregolarità, può individuarsi nella somma limite messa a disposizione nel caso di carte cc.dd. “prepagate” (mediante le ricariche) ed eventualmente reintegrate periodicamente. Nell’ipotesi si tratti di carte di credito cc.dd. “illimitate”, il carico iniziale deve essere individuato nella somma fissata in sede di regolamentazione da parte dell’Amministrazione. Durante, poi, l’utilizzo della carta di credito, le varie transazioni dovrebbero essere suddivise per tipologia ed importo, al fine di rendere possibile una effettiva verifica della pertinenza e legittimità delle spese effettuate, con l’indicazione degli estremi del documento giustificativo della spesa, quali possono il numero e la data della fattura o scontrino fiscale. Ovviamente, lo scarico sarà rappresentato dagli atti o dai provvedimenti mediante i quali si provvederà all’approvazione delle spese e dai relativi mandati di pagamento di regolarizzazione contabile, così come anche per le eventuali spese per rilascio, utilizzo e rinnovo della carta, nel caso in cui siano addebitate nell’estratto conto della carta di credito oggetto del conto giudiziale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Nuovi orientamenti applicativi di Aran sul CCNL Funzioni locali

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi dell’Aran sul CCNL Funzioni Locali

Nuovo fondo risorse decentrate
D. Con riferimento alla corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018, richiamato al comma 1 lett. b), è da fare in base al numero delle persone tenuto conto delle percentuali del part time?

R. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 79, comma 5.

Indennità condizioni di lavoro
D. La specifica indennità di “Condizioni lavoro” di cui all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 che non è stata disapplicata per effetto del nuovo CCNL del 16.11.2022, con quale altra indennità è cumulabile sulla base del nuovo quadro contrattuale? In particolare è ancora incompatibile con l’indennità di “Servizio Esterno” di cui all’art. 100 del nuovo CCNL?

R. Si conferma che la disciplina dell’indennità di “Condizioni lavoro” di cui all’art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 non è stata disapplicata per effetto del nuovo CCNL del 16.11.2022. Il nuovo CCNL con l’art. 84 bis è intervenuto soltanto nel rideterminare il valore massimo di detta indennità, portato ad € 15,00. Per quanto riguarda il regime di cumulabilità della stessa con altre fattispecie indennitarie, rimane frema la disciplina contenuta all’art. 70 bis sopra richiamato, ma con la precisazione che nella nuova disciplina dell’indennità di servizio esterno, di cui all’art. 100 del CCNL 16.11.2022 è stata esplicitamente espunta l’incumulabilità con l’indennità di condizioni lavoro. Rimane comunque fermo il principio per cui uno stesso disagio non può essere indennizzato con due o più causali diverse.

Costituzione del rapporto di lavoro
D. Un dipendente di un Comune A, vincitore di un concorso in un Comune B, dopo aver preso servizio in quest’ultimo Comune vince un concorso in un ulteriore Comune C. Si dimette dal Comune B, dopo solo 2 mesi, prima della scadenza del periodo di prova, mantiene nei confronti dell’Ente A o B la tutela di cui di cui al all’art. 25 comma 10 (conservazione del posto) del nuovo CCNL comparto Funzioni Locali del 16.11.2022?

R. La norma, in continuità con la previgente disciplina (art. 20 CCNL 21.05.2018) riconosce, come noto, in capo al dipendente a tempo indeterminato che sia risultato vincitore di concorso o comunque che sia stato assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, il diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione.
Secondo la richiamata previsione, pertanto, la tutela, della conservazione del posto, può essere vantata nei confronti dell’ente di appartenenza dal dipendente vincitore presso un secondo amministrazione pubblica, solo limitatamente alla durata del periodo di prova stabilito presso quest’ultima.
Qualora il lavoratore abbia risolto, con formali dimissioni presentate durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro presso la seconda amministrazione a seguito di vincita di concorso presso un terzo comune, lo stesso non potrà conservare il diritto presso l’ente di provenienza ma, diversamente, potrà avvalersi della tutela solo nei confronti del secondo comune a condizione che sussistano i presupposti di cui all’art. 25, comma 10. La tutela verso il primo ente di appartenenza potrà essere garantita nel solo caso in cui il lavoratore in questione, prima di accettare la presa in servizio nel terzo ente, abbia chiesto di rientrare in servizio presso il predetto ente originario, recedendo dal rapporto di lavoro con il secondo ente. Solo dopo il rientro nel primo ente, potrebbe accettare la presa in servizio nel terzo ente, vedendosi garantita la tutela del periodo di prova.
Ricordiamo, comunque, che il lavoratore ha sempre a disposizione l’istituto di cui all’art. 26 del nuovo CCNL del 16.11.2022 della “Ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Progressioni economiche orizzontali
D. Ai fini dell’applicazione dell’istituto delle progressioni economiche all’interno dell’area di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali, è possibile prescindere dal criterio delle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto? E se mancasse un anno su tre?

R. Alla luce della formulazione letterale della norma, contenuta nell’art. 16, comma 3, del CCNL del 21.05.2018, si esclude che possa prescindersi dalle risultanze della valutazione della performance individuale dell’intero triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivare l’istituto delle progressioni all’interno della categoria, in quanto costituisce il criterio principale sulla base del quale attuare l’istituto. In caso di assenza di un anno su tre delle valutazioni necessarie, la media delle valutazioni dovrà comunque essere data dal totale dei punteggi diviso tre

Nuovo fondo risorse decentrate
D. I compensi derivanti dalle previsioni di cui all’art. 16 del D.L. 98/11 (Piani di razionalizzazione) possono rientrare nella fattispecie di cui all’art. 18, comma 1, lett. h del CCNL 21.05.2018?

R. Si ritiene che i compensi derivanti dall’applicazione delle previsioni di cui all’art. 16 del D.L. 98/11 (Piani di razionalizzazione) possano rientrare nella fattispecie dei compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizioni di legge, di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) del CCNL 21.05.2018, e che pertanto possano andare a favore anche dei titolari di incarico di posizione organizzativa. Preme evidenziare che analoga disposizione è prevista all’art. 20, comma 1, lett. h) del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022, relativamente all’istituto dei “Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ”, che andrà in vigore dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione finale del CCNL.

Sistema di classificazione
D. La specifica tutela prevista all’art. 12, comma 8 del CCNL del 21 maggio 2018 del comparto è estensibile a dipendenti interni utilmente collocati in una graduatoria di un concorso pubblico bandito senza riserva gli interni?

R. Per quanto di competenza, limitatamente alla corretta interpretazione della disciplina contrattuale di cui all’art. 12, comma 8 del CCNL del 21 maggio 2018, si può solo evidenziare che la tutela economica ivi prevista è limitata alle fattispecie di passaggio tra categorie (o acquisizione dei profili inquadrati in B3) effettuate ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs n. 75/2017.
Analoga disposizione è prevista all’art. 15, comma 3, del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali siglato il 16.11.2022 che, relativamente all’istituto delle “Progressioni tra aree”, (che andrà in vigore dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione finale del CCNL) dispone “3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare inziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area”.

 

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