DDL Bilancio 2023, il testo bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato

Pubblichiamo il testo del DDL Bilancio 2023 “bollinato” dalla Ragioneria generale dello Stato. Gli articoli in totale salgono a 174 contro i 156 dell’ultima bozza. Il Presidente della Repubblica ha firmato e autorizzato la presentazione al Parlamento del disegno di legge, dove inizierà il suo esame con tempi molto ristretti. L’esame partirà dalla Camera, dove venerdì 2 dicembre è in calendario l’audizione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di fronte alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Anci, in arrivo i pagamenti per le spese per la mensa del personale scolastico statale

Anci rende noto che il ministero dell’Istruzione ha autorizzato l’emissione degli ordini di pagamento, a titolo di rimborso ai Comuni, delle spese per la mensa del personale scolastico statale. Il contributo complessivamente pari a € 104.776.678,00, che ha visto un incremento di 42 milioni di euro rispetto ai 62,7 degli anni precedenti grazie all’impegno dell’Anci, è assegnato direttamente ai Comuni, secondo le modalità di cui al comma 41, art.7 della legge 135/2012.
Quest’anno, oltre all’incremento delle risorse, Anci ha ottenuto anche una revisione dei criteri per permettere l’ampliamento della platea dei fruitori inserendo anche quei Comuni dove le scuole effettuano rientri pomeridiani, anche se non a tempo pieno, e per garantire una maggiore equità tenendo conto di tutto il personale che può usufruire del pasto. Le risorse assegnate potranno essere consultate nella Tabella – Erogazione MENSA anno 2022 a favore dei Comuni.
Per apprezzando i risultati ottenuti, l’Anci continuerà ad esprimere presso le competenti sedi istituzionali, la criticità sul riconoscimento di un “contributo” in luogo dell’intero costo sostenuto dai Comuni per i pasti forniti al personale scolastico statale.

 

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Incentivi tecnici anche in caso di affidamento diretto previo esperimento di una procedura comparativa

Relativamente agli incentivi tecnici previsti dall’ art.113 d. Lgs. 50/2016 nel testo vigente è consentito adottare un’accezione estesa del requisito della procedura comparativa necessaria alla corresponsione degli stessi, tale da includere anche forme di affidamento più ridotte e semplificate, quali quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Lo ha chiarito la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 173/2022.

Il previo esperimento di una procedura comparativa è stato ritenuto, infatti, alla luce del tenore letterale dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, un presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, nella forma, quantomeno, dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Quale logica conseguenza è stato affermato che le procedure non comparative (come, per esempio, i lavori in amministrazione diretta), non sono idonee ai fini del riconoscimento degli incentivi tecnici.

Pur confermando l’esperimento di una procedura comparativa come presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, la Sezione accoglie una accezione estesa anche a forme più ridotte e semplificate, riferibili quantomeno allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare.

 

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Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Riparto finanziario

È stato pubblicato in G.U. n. 278 del 28-11-2022 la delibera 2 agosto 2022 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che ripartisce le risorse residue stanziate dall’art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pari rispettivamente a 88,6 milioni di euro e a 110 milioni di euro, concernenti la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

Le risorse vengono ripartite come segue, secondo annualità di legge:
a) 21,6 milioni di euro (annualità 2021) in favore delle settantadue aree selezionate nel ciclo 2014-2020, per un importo di 300 mila euro per ciascuna area;
b) 172 milioni di euro in favore di quarantatré nuove Aree interne, per un importo di 4 milioni di euro per ciascuna area;
c) 5 milioni di euro per attività di Assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo.

 

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IFEL, imposta di soggiorno: chiarimenti sul regime dichiarativo e altri adempimenti connessi al riversamento del gettito

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sul regime dichiarativo e sugli altri adempimenti connessi al riversamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni, alla luce di talune incertezze, sorte a seguito della prima applicazione della nuova dichiarazione telematica dell’imposta di soggiorno introdotta dal D.L. n. 34/2020.

Il decreto, nel disciplinare il nuovo adempimento dichiarativo, da effettuarsi mediante il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, non incide in alcun modo sulle modalità e sui tempi di versamento, di norma trimestrali, dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive ai Comuni, né tantomeno sulle comunicazioni che si accompagnano a tale riversamento e che sono disciplinate dal regolamento comunale. Le comunicazioni rese ai Comuni congiuntamente al riversamento periodico del gettito non ne rappresentano un adempimento diverso ed autonomo, ma anzi ne costituiscono il complemento necessario per l’amministrazione ad effettuare la contestuale riconciliazione tra versamento, numero di pernottamenti e gestore della struttura ricettiva. Pertanto, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni ai sensi dall’art. 52 del Dlgs 446/1997, di disciplinare le modalità di riversamento dell’imposta (e le comunicazioni trimestrali collegate).

 

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