Anac, approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022

Anac ha approvato definitivamente il Piano nazionale Anticorruzione (Pna) 2022, che avrà validità per il prossimo triennio. Il testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata e, dopo il loro visto, diverrà operativo, presumibilmente dal mese di dicembre 2022.

Il Piano è finalizzato a rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando però nello stesso tempo a semplificare e velocizzazione le procedure amministrative. Tra le novità previste, va segnalato un rafforzamento dell’antiriciclaggio, impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all’interno della pubblica amministrazione, e delle stazioni appaltanti.

In merito alla disciplina del pantouflage, le cosiddette “porte scorrevoli” per cui il titolare di un incarico pubblico passa senza soluzione di continuità al privato in favore del quale ha emanato provvedimenti, Anac ha deciso di predisporre delle apposite Linee Guida sulle quali si sta già lavorando, che aiutino le pubbliche amministrazioni ad applicare con più fermezza e definizione il divieto stabilito dalla legge.

Altra novità del nuovo Piano è quella riguardante i Comuni più piccoli. Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il piano anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni. Per tali Comuni vengono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull’attuazione delle misure del piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore. Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, Anac ha rivisto le modalità di pubblicazione. Non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l’utente e il cittadino possano conoscere l’evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento e revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l’anno 2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18-11-2022 il DPCM del 16 maggio 2022, concernente l’adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio asili nido ed aggiornamento dei dati relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2022.

In primo luogo si provvede all’aggiornamento delle variabili che concorrono alla stima del fabbisogno standard relativi alle funzioni: Istruzione pubblica; Gestione del territorio e dell’ambiente (servizio smaltimento rifiuti); Settore sociale (al netto del servizio di asili nido); Generali di amministrazione, di gestione e di controllo; Polizia locale; Viabilità e territorio; Trasporto pubblico locale. I coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali sono stati aggiornati all’annualità 2018. Per le variabili desumibili da fonti ufficiali, l’aggiornamento è avvenuto considerando i valori relativi al 2018 o all’annualità disponibile più recente. Per le variabili desumibili dal questionario somministrato ai comuni, invece, i valori sono stati aggiornati al 2018 utilizzando le informazioni acquisite con il questionario FC50U alla data del 1° settembre 2021.

Viene aggiornata la metodologia di calcolo dei fabbisogni standard relativi al servizio Asili nido. Per tale servizio l’impianto metodologico di riferimento rimane quello basato sulla funzione di costo: il calcolo del fabbisogno standard corrisponde al prodotto tra il costo unitario e gli utenti serviti, ovvero il numero di bambini tra 0 e 2 anni che frequentano una struttura comunale o in convenzione e/o il numero di beneficiari di contributi/voucher per il servizio di asilo nido. La variabilità del costo standard è stata colta considerando nella stima le variabili che tengono conto delle differenze esistenti tra i comuni in termini di tipologia di servizio offerto (l’incidenza degli utenti lattanti, degli utenti a tempo parziale che non usufruiscono del servizio di refezione) e di modalità di gestione (diretta o esternalizzata a terzi). Inoltre sono state prese in considerazione le caratteristiche del contesto (individuazione di 10 gruppi omogenei di comuni, cluster) e la dimensione demografica del comune. Tra le variabili utilizzate nella stima dei fabbisogni standard per il servizio Asili nido è considerata la spesa storica di riferimento. Dai dati utilizzati emerge come il livello di spesa ai fini dei fabbisogni standard cresca all’aumentare dell’ampiezza dimensionale dei comuni, dove si registra una maggiore offerta del servizio. Nel periodo preso come riferimento la spesa media per utente risulta costante nel primo triennio, mentre subisce una lieve contrazione negli ultimi due anni nella quasi totalità delle fasce. Questa riduzione della spesa nell’arco dei cinque anni in esame riflette una riduzione a livello aggregato nazionale del 13,7 per cento, passando quindi da una spesa ai fini dei fabbisogni standard per utente servito di 6.976 euro del 2013 a 6.017 euro del 2018.

In appendice allo schema sono riportati, per ciascuno dei 6.565 comuni delle regioni a statuo ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle otto funzioni Generali, Polizia locale, Istruzione pubblica, Rifiuti, TPL, Viabilità e territorio, Sociale, Asili nido. Per ogni comune il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio, al netto del servizio Rifiuti (la cui componente è neutralizzata).

 

La redazione PERK SOLUTION

Assistenti sociali: in GU il decreto sulla ripartizione in ambito territoriale delle risorse

È stato pubblicato ella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022, n. 270 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 settembre 2022 , recante “Liquidazione di ulteriori risorse in favore degli ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e determinazione di ulteriori risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022”.

Le somme liquidabili, annualità 2021, secondo la allegata per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, ammontano ad euro 420.206,46. Le somme prenotate per l’annualità 2022 per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, ammontano ad euro 412.829,15.

In sede di riparto del Fondo povertà, le somme prenotate per l’annualità 2022 sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi. Le somme prenotate, laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili l’anno successivo in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. In sede di riparto del Fondo povertà, anche le somme saranno determinate entro il 30 giugno 2023 e laddove non considerate in tutto o in parte liquidabili nell’annualità 2023, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti nel sistema SIOSS, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà per essere ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

In G.U. il decreto di riparto dei 20 mln di euro a Province e Città metropolitane in relazione alla riduzione del gettito di IPT e RC Auto

È stato pubblicato in G.U. n. 270 del 18-11-2022 il decreto del Ministero dell’interno del 23 settembre 2022 in merito al riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, alle province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città metropolitana di Roma Capitale, in relazione alla riduzione del gettito di IPT e RC Auto.

In applicazione dell’art. 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il fondo di 20 milioni di euro per l’anno 2022 è assegnato – in proporzione alla somma delle perdite di gettito registrate per le due imposte, secondo le misure indicate pro quota nell’allegato A «Piano di riparto anno 2022» che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Con successivi decreti si provvederà ad assegnare in relazione alle perdite di gettito delle due imposte nel 2022 rispetto al 2021 per l’anno 2023, nel 2023 rispetto a 202e per l’anno 2024, risultanti dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze per ulteriori dotazioni annuali del fondo.

 

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Appalti: progettisti e direttori dei lavori hanno diritto a un compenso per i lavori aggiuntivi chiesti dalle stazioni appaltanti

Anac, attraverso un Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2022, ha chiarito che progettisti e direttori dei lavori hanno diritto a un compenso aggiuntivo per l’aggiornamento dei computi metrici di progetto e della contabilità dei lavori richiesti dalle stazioni appaltanti per adempiere alle disposizioni del Decreto Aiuti n. 50/ 2022, adottato a fronte dell’eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime.

Anac rileva che l’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo non è un principio assoluto e inderogabile, e non esclude che le prestazioni introdotte in ariazione di quella originaria debbano essere, comunque, valutate e pagate a parte. Anac precisa che non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione del contratto. Pertanto anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori fatte successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.

 

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DL Aiuti quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in G.U. n. 270 del 18-11-2022 il decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, c.d. “DL Aiuti quater”, approvato il 10 novembre scorso dal Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, l’ANCI ha pubblicato una nota sintetica in merito all’art. 10 del provvedimento relativo  alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a valere su risorse PNRR e PNC per i Comuni non capoluogo.

Il primo comma riguarda i Comuni non Capoluogo per gli interventi PNRR e PNC e dispone che – come richiesto dall’ANCI – tali enti possono compiere affidamenti diretti fino a 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture. Per i medesimi Enti dunque, solo oltre tale soglia di acquisti di servizi e forniture, scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni (attraverso Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni; Province e Città Metropolitane; Comuni Capoluogo di Provincia). Per i lavori invece la soglia, oltre la quale scatta l’obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, rimane invariata e fissata a 150.000 euro.

Il secondo comma, invece, consente alle stazioni appaltanti rimaste escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, per opere PNRR e PNC (articolo 26, c. 7  del dl 50/2022), l’accesso ai contributi di cui al fondo per l’avvio delle opere indifferibili, regolato dal DPCM del 28/7/2022. La norma prevede che i contributi residuali rispetto alle richieste di accesso al fondo già pervenute, saranno destinati a finanziare le amministrazioni che sono in possesso dei requisiti richiesti dal DPCM stesso e che hanno provveduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Molti comuni infatti avevano bandito le procedure di affidamento per interventi PNRR e PNC prima del 18/5/2022 (anche in adesione ad Accordi Quadro con Invitalia) – data a decorrere dalla quale, come previsto dal DPCM, potevano essere effettuate le richieste di accesso al fondo avvio opere indifferibili – nonché non risultano neppure beneficiari delle preassegnazioni previste dal dl 144/2021 che richiama interventi specifici del PNC.

La disposizione apre quindi la possibilità di accedere al fondo in questione, ma rimanda le modalità operative ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

 

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