Anac, Incarico Segretario comunale compatibile con DG azienda servizi municipalizzati

Lo svolgimento dell’incarico di Segretario Generale in una amministrazione comunale non preclude all’assunzione della carica di Direttore Generale, anche temporanea, di una azienda speciale costituita dalla stessa amministrazione per la gestione di numerosi servizi pubblici locali. Lo ha stabilito l’Anac nel parere richiesto dal Comune di Taormina sull’ipotesi di incompatibilità tra il ruolo di segretario comunale e quello di direttore generale dell’azienda servizi municipalizzati (Asm) del comune siciliano.

Le Aziende Speciali degli enti locali sono state qualificate da costante orientamento di Anac come enti pubblici economici e, così come le società in house, possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione. La natura giuridica di ente pubblico economico di una Azienda Speciale esclude, quindi, l’incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013 che invece richiede che uno degli incarichi che determinano incompatibilità sia assunto in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione pubblica che conferisce l’incarico. Resta esclusa anche ogni altra ipotesi di incompatibilità non essendo vietato da parte di chi detiene un incarico presso una pubblica amministrazione di assumere contestualmente un incarico presso un ente pubblico economico.

Nel caso di specie, trattasi di una azienda a controllo pubblico (100% del capitale sociale è posseduto dal Comune) costituita per la gestione di numerosi servizi pubblici locali. Tenuto conto della compagine totalmente pubblica, delle funzioni svolte e della gestione di servizi pubblici, quindi, Anac esclude la sussistenza, anche solo potenziale, del rischio che conflitto tra interessi pubblici e privati.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota sintetica di Anci al decreto Aiuti quater approvato dal Cdm il 10 novembre

Anci ha pubblicato una nota sul dl aiuti quater approvato il 10 novembre dal Consiglio dei Ministri che deve essere ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. All’interno del provvedimento è contenuto l’art. 10 richiesto dall’ANCI in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture a valere su risorse PNRR e PNC per Comuni non capoluogo.

 

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CDP: Operatività di fine anno per la concessione e l’erogazione di prestiti agli Enti Locali – Esercizio 2022

Con comunicato del 9 novembre 2022, Cassa depositi e prestiti, per favorire la programmazione delle attività finanziarie di fine anno, informa gli Enti Locali – di cui all’art. 2 del D.Lgs. 267/2000 – che:
– le richieste di nuovi finanziamenti, complete di tutta la documentazione prevista nelle Circolari CDP S.p.A. n. 1280/2013 (varie tipologie di prestiti di scopo) e n. 1254/2004 e n. 1279/2010 (anticipazioni sul Fondo Demolizioni Opere Abusive), 1294/2019 (Fondo Rotativo per la Progettualità) devono essere inviate a CDP entro il 14 dicembre 2022;
– le proposte contrattuali, complete dei documenti di garanzia, nonché degli altri documenti eventualmente richiesti nella “Comunicazione di fine istruttoria”, devono essere inviate entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2022;
– le richieste di erogazione, per poter essere evase con valuta beneficiario fissata entro il mese di dicembre 2022, devono essere inviate complete in ogni loro parte entro il 15 dicembre 2022.
Per l’incasso delle rate dei prestiti in scadenza il 31 dicembre 2022 (giorno non lavorativo) CDP anticiperà l’invio delle disposizioni di addebito diretto sui conti correnti (SDD) con data regolamento venerdì 30 dicembre 2022. Questa scelta risponde alle richieste avanzate da numerosi Enti e dei rispettivi Tesorieri, considerando anche le problematiche già emerse per la riscossione delle rate in scadenza il 31 dicembre 2022.
In ogni caso, gli Enti potranno pagare le rate tramite bonifici bancari a favore di CDP SpA e del MEF il 2 gennaio 2023, senza applicazione di interessi di mora da parte di CDP, utilizzando le coordinate bancarie e le rispettive causali indicate in calce all’avviso di pagamento inviato agli Enti.
Gli Enti che intendono procedere al pagamento tramite bonifico bancario dovranno dare disposizione ai propri Tesorieri di non regolare l’addebito diretto in conto (SDD), che CDP S.p.A. emetterà con data regolamento 30 dicembre 2022.Le richieste di diverso utilizzo dei prestiti potranno subire un rallentamento nella fase istruttoria, per consentire il perfezionamento prioritario delle domande di finanziamento.
Per quanto riguarda la determinazione dei tassi di interesse e delle maggiorazioni dei prestiti, CDP fa presente che il 9 dicembre 2022 saranno pubblicate le condizioni, con validità dalle ore 12:00 del 9 dicembre 2022 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2022, da applicare alle proposte contrattuali, complete e valide, inviate successivamente alle ore 12:00 del 9 dicembre 2022 ed entro il termine delle ore 12:00 del 27 dicembre 2022.
CDP si riserva in ogni caso di modificare – mediante ulteriore avviso alla clientela – il calendario di determinazione dei tassi di interesse e delle maggiorazioni sopra indicato.

Le domande di finanziamento per le quali non sarà perfezionata la concessione entro il mese di dicembre 2022 verranno annullate.

 

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Richiesta di accesso dei consiglieri comunali alle posizioni contributive IMU e TARI

In materia di diritto d’accesso dei consiglieri comunali, ciò di cui viene a conoscenza il consigliere dovrà essere utilizzato solo per finalità pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi sulla privacy. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in materia di accesso agli atti dei consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUEL. In particolare, è stato chiesto se sia ostensibile al consigliere comunale, che ha presentato istanza di accesso, l’elenco dei contribuenti, relativo alle posizioni contributive Imu e Tari, completo dei dati anagrafici e fiscali nonché della posizione contributiva di ciascun contribuente.

Il Ministero ricorda che il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art.43 del decreto legislativo n.267/00 che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, … del comune, nonché dalle … aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Dal contenuto della citata norma, si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n.241/90. Più recentemente, il T.A.R. Friuli Venezia Giulia-Trieste, Sez.I, con sentenza del 9 luglio 2020, n.253, pur riconoscendo il diritto del consigliere comunale di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, diritto ampiamente affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, ha ritenuto non assentibile “la pretesa dell’interessato, non assistita da alcun corrispondente obbligo di legge gravante sull’ente civico, di esercitare il diritto in questione nella modalità a lui più gradita”, precisando che non si possono “invadere spazi intangibili di discrezionalità, né, tanto meno, sostituirsi all’Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che solo ad essa competono e che fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art.43 del d.lgs. n.267/2000″.

Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art. 43, c.2, D.Lgs. n.267 del 2000 non è, dunque, incondizionato” (Cons. Stato, Sez.V, 11 marzo 2021, n.2089)”. Trattasi di un diritto soggettivo pubblico funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato derivante dal risultato elettorale. È, tuttavia, ovvio che i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Il rapporto sinergico fra il diritto di accesso ed il diritto alla privacy rappresenta due interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Quindi, non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. Pertanto, l’esercizio del diritto di accesso è finalizzato, certamente all’espletamento del mandato, costituendone il presupposto che lo legittima ma è anche, al tempo stesso, un suo limite, in quanto è funzionale esclusivamente allo svolgimento della missione del consigliere comunale (Cons. Stato, sez.V, sentenza 26 settembre 2000, n.5109).

 

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