Bilancio consolidato: approvate dalla Corte dei conti Linee guida e questionario per l’esercizio 2021

Con deliberazione n. 17/SEZAUT/2022/INPR la Corte dei conti – Sezione Autonomie – ha approvato le linee guida nonché il relativo questionario e la nota metodologica, per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2021, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Alcuni contenuti del questionario e della nota metodologica risultano modificati in relazione alla recente modifica del principio contabile applicato n. 4/4 allegato al d.lgs. n. 118/2011, in vigore per il bilancio consolidato 2021. Nello specifico, con riferimento al metodo integrale per il consolidamento dei bilanci delle società controllate a partecipazione pubblica non totalitaria (teoria della “Capogruppo” o c.d. “parent company theory”), sono state aggiornate le parti relative alla determinazione delle quote dell’utile e del patrimonio netto di pertinenza di terzi, secondo quanto disposto dal principio contabile rettificato con DM del 1° settembre 2021.

Sono previste, inoltre, richieste informative sull’esistenza, all’interno del perimetro di consolidamento, di soggetti attuatori o di supporto tecnico-operativo (ai sensi dell’art. 9, d.l. n. 77/2021) alla realizzazione di interventi finanziati con le risorse del P.N.R.R.

In ordine alle modalità di compilazione e di invio della relazione-questionario sul bilancio consolidato 2021 è necessario collegarsi al sito della Corte dei conti, area “Servizi”, attraverso il link https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata denominata “Questionari Finanza Territoriale”, tramite utenza SPID, dove sarà disponibile il questionario per la compilazione. La Sezione delle autonomie comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line, con apposito avviso che sarà pubblicato sulla piattaforma FitNet.

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La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto Aiuti quater

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. Sulla base dell’autorizzazione parlamentare già ricevuta, il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.

Di seguito le principali misure introdotte.

Benefit aziendali esentasse
Si innalza per il 2022 il tetto dell’esenzione fiscale dei cosiddetti “fringe benefit” aziendali, fino a 3mila euro. Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso il rimborso anche delle utenze (acqua, luce e gas).

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022
Con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro, si proroga fino al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:
– 40 per cento per le imprese energivore e gasivore;
– 30 per cento per imprese piccole che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.

Disposizioni in materia di accise e d’imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
Si stanziano 1,3 miliardi di euro per la proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 dello sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel, che conferma il taglio di 30,5 centesimi al litro (considerato anche l’effetto sull’Iva). Per il GPL lo sconto vale 8 centesimi di euro ogni kg, che sale a circa 10 centesimi considerando l’impatto sull’Iva.

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
Per fronteggiare l’incremento dei costi dell’energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.a. è autorizzata a concedere una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.

Misure per l’incremento della produzione di gas naturale
Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal GSE (Gestore dei servizi energetici). Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale il GSE potrà cedere a prezzi calmierati il gas naturale. Sono previste inoltre, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale, l’aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di mare e l’autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia.

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
Si stanziano 80 milioni di euro per la concessione di un credito d’imposta agli esercenti per la trasmissione della fattura telematica all’Agenzia delle entrate. Il contributo è pari al 100 per cento della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.

Tetto al contante
Dal 1° gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da 1.000 a 5.000 euro.

Superbonus
Si anticipa la rimodulazione al 90 per cento per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare). Il superbonus si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Esenzioni in materia di imposte
Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività.

Rinnovo del contratto degli insegnanti
Si stanziano ulteriori 100 milioni per il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca.

Esenzione imposta di bollo emergenze
Si introduce una disposizione che prevede, a regime, l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, comunque denominati, a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

 

La redazione PERK SOLUTION

FPV, vietata la reimputazione ad un solo esercizio in assenza di cronoprogramma

Come noto, il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenze di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale che intercorre tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego delle risorse. Il fondo evidenzia, quindi, con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate.

La magistratura contabile, nell’ambito dell’esame dei documenti contabili degli enti, ha affrontato più volte la questione sul corretto utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, e in particolare le ragioni dell’imputazione delle spese coperte da FPV ad un solo esercizio, invece che su più annualità. L’articolo 183, comma 3, del T.U.E.L. stabilisce che possono essere finanziate con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici a condizione che la gara sia stata formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l’esercizio successivo. In difetto, fatte salve alcune eccezioni di legge, l’entrata accertata confluisce nel risultato di amministrazione, sottraendosi al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Il ciclo tecnico di ciascun intervento per la spesa di investimenti, dalla programmazione al collaudo dell’opera, e parallelamente il ciclo finanziario, esige la predisposizione di un adeguato cronoprogramma, anche al fine di individuare le criticità e i tempi di attraversamento delle varie fasi del ciclo, a partire da quella di progettazione la cui qualità rappresenta il presupposto per garantire l’esecuzione dell’opera senza rallentamenti e, soprattutto, senza aumento di costi diretti e indiretti.

Sul punto, la Corte dei conti ha richiamato gli enti locali a programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi e a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego. Il cronoprogramma assume un ruolo strategico che implica l’individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase. Pur con i complessi tecnicismi che caratterizzano il fondo pluriennale vincolato, le regole contabili contengono strumenti in grado di accompagnare l’intero ciclo dell’investimento (progettazione, procedura di affidamento, contrattualizzazione, esecuzione, collaudo), monitorando il rispetto del cronoprogramma e fornendo indicazioni utili in chiave di controllo strategico e sulla performance nonché per l’attivazione di misure correttive.

L’imputazione delle spese di investimento in un unico esercizio vanifica, nella sostanza, lo strumento contabile del FPV, funzionale a dare contezza tanto all’Esecutivo quanto al Consiglio nonché agli stessi cittadini dei tempi di realizzazione dell’opera attesa. Infatti, la rappresentazione delle risorse di investimento in un unico anno non risponde alla ratio dell’istituto armonizzato, limitandosi a riproporre la classica modalità contabile di
riconduzione in bilancio degli stanziamenti con (eventuale) riporto, a seconda dei casi, a residuo proprio o a residuo di stanziamento, delle risorse, rispettivamente, non pagate o non ancora impegnate nonché dei pagamenti effettuati.

Pertanto, in considerazione dell’alta improbabilità della realizzazione dell’opera pubblica in un unico esercizio, è necessario che l’Ente riveda l’organizzazione, soprattutto le modalità di comunicazione tra uffici tecnici e ragioneria, impostando la programmazione in coerenza con cronoprogrammi dettagliati in funzione dei quali costruire le previsioni di bilancio e implementando gli strumenti di controllo interno. Ai fini di una completa rappresentazione del FPV, l’Ente è chiamato ad esplicitare le fonti in entrata destinate a finanziare (nella specie) le spese di investimento indicate nel cronoprogramma, e cioè se si tratti a) di prestiti; b) di contributi a rendicontazione assegnati da un ente sovraordinato; c) di utilizzo di nuove entrate; d) di utilizzo di avanzo libero (Corte conti, Sez. contr. Veneto n. 18/2019).

Oltre a dare dimostrazione delle fonti di finanziamento delle opere programmate nel prospetto del FPV, attraverso una corretta esposizione del Fondo, occorre monitorare anche gli andamenti più strettamente gestionali correlati alla realizzazione delle opere oltreché, sotto i profili giuridico/contabili, le scadenze delle diverse obbligazioni esigibili nel triennio. Diversamente, in violazione dei principi applicati dell’armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011, verrebbero surrettiziamente rese indisponibili risorse non ancora impegnate o impegnabili, potenzialmente destinabili a finalità alternative, con elusione dei principi di trasparenza e attendibilità e con possibile pregiudizio della piena conoscibilità da parte del Consiglio delle dinamiche finanziarie e gestionali delle spese di investimento. L’efficacia della contabilità armonizzata presuppone, oltre una corretta rappresentazione dei residui, attivi e passivi, anche un puntuale e veritiera stima del FPV, che incide sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

 

La redazione PERK SOLUTION