Ministero interno: aggiornamento del Fondo di solidarietà comunale

Il Ministero dell’interno, con apposito comunicato, informa che il prospetto di calcolo del Fondo di solidarietà comunale 2022 è stato aggiornato con l’inserimento, per ciascun ente, nella sezione “Altre componenti di calcolo della spettanza 2022”, delle assegnazioni relative agli incrementi della dotazione del Fondo:

  • di 120 milioni di euro finalizzati all’aumento dei posti disponibili negli asili nido, di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge n.232/2016 (DM 19 luglio 2022);
  • di 30 milioni di euro finalizzati al potenziamento del servizio di trasporto degli studenti in disabilità, di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-octies, della legge n.232/2016 (DM 30 maggio 2022).

Per i soli comuni della Regione Siciliana e della Sardegna:

  • di 44 mln di euro destinati allo sviluppo dei servizi sociali nei comuni della due Regioni, di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo periodo, della legge n.232/2016 (DM 8 agosto 2022).

Tali assegnazioni, già divulgate con la pubblicazione nella sezione “I DECRETI” dei provvedimenti sopra citati, sono ora organicamente inserite nel prospetto riepilogativo del FSC 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU per l’immobile che ospita una scuola d´infanzia parificata

L’attività didattica, finalizzata all’adempimento di scopi sociali e erogata attraverso modalità di esercizio dell’attività non commerciali, beneficia dell’esenzione dell’assoggettamento a IMU dell’immobile che la ospita. Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado friulana, con sentenza del  12/09/2022 n. 199, ha accolto l’appello dell’istituto religioso che gestiva l’attività didattica.

Nel caso di specie, con sentenza della CTP di Trieste veniva rigettato il ricorso proposto dell’istituto, avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune aveva accertato in Euro 5.342,00 l’imposta dovuta oltre sanzioni e interessi per l’ICI relativa agli anni 2010/2011 per un totale di Euro 14.667,00 sul fabbricato destinato a svolgimento dell’attività didattica di scuola dell’infanzia.  La C.T.P. aveva ritenuto che la gestione di scuola dell’infanzia parificata comportava, nel caso di specie, il pagamento di rette scolastiche rivelatrici dell’esercizio di attività con modalità commerciali essendo irrilevante lo scopo di lucro e potendo escludersi il carattere imprenditoriale solo quando l’attività fosse stata svolta in modo del tutto gratuito.

I giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado spiegano che tale istituto non ha natura societaria né commerciale, che l’immobile è di fatto adibito principalmente a residenza delle religiose e ad attività di culto, che vi è mancanza di discriminazione di qualsiasi tipo nell’accesso alla scuola da parte degli alunni, che la richiesta di rette simboliche, soprattutto per la refezione scolastica, è tale da coprire solo una parte del costo effettivo. La presenza di tali caratteristiche evidenzia, pertanto, che l’attività di esercizio della scuola materna paritetica sia orientata allo svolgimento di sole attività meritorie, prive del carattere commerciale che giustificherebbe l’assoggettamento dell’immobile a IMU.

 

La redazione PERK SOLUTION

IFEL, Le modifiche al processo tributario – principali novità per i Comuni

A seguito della pubblicazione della legge n.130 del 31 agosto 2022, sono state apportate diverse modifiche al processo tributario.

Quelle che sembrano avere risvolti più rilevanti dal punto di vista dei Comuni sono: la previsione del giudice monocratico per le cause di valore fino a 3 mila euro (il quale, quindi, si occuperà prevalentemente di tributi comunali) e le novità riguardanti il regime delle spese di lite. In particolare, queste ultime coinvolgono la responsabilità amministrativa dei funzionari comunali poiché le nuove disposizioni prevedono che, in caso di rigetto del reclamo e di successiva soccombenza dell’ente, la condanna al pagamento delle spese di giudizio “può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione”. Questa previsione comporta da un lato un obbligo di risposta espressa al reclamo e, dall’altro, può indirettamente comportare un più frequente accoglimento dei reclami al fine di evitare a priori qualsiasi addebito di responsabilità.

A tal riguardo, IFEL ha pubblicato una Nota di approfondimento contenente tutte le novità recate dalla riforma del processo tributario e uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi la Corte di Cassazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica

Entro il prossimo 31 dicembre 2022, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021 e la relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP).

Come ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili le schede in formato elaborabile, nonché gli orientamenti, le indicazioni e le direttive della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP. I documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria e dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014.

L’avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull’home page del Portale Tesoro e con l’invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l’applicativo Partecipazioni.

Allegati:

 

 

La redazione PERK SOLUTION