Questionario PIAO: proroga al 10 novembre del termine per la compilazione

Il Dipartimento della Funzione Pubblicato, con comunicato pubblicato sul “Portale PIAO”, informa che, al fine di garantire la massima partecipazione all’indagine, la compilazione del questionario, presente nell’Area riservata del Portale, sarà possibile fino al prossimo 10 novembre.

Nella fase di prima applicazione del PIAO è intenzione del Dipartimento della funzione pubblica identificare gli interventi necessari per il rafforzamento della capacità di programmazione strategica delle amministrazioni, anche per la definizione degli interventi volti alla formazione e qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni preposto alla redazione del Piano di cui all’articolo 12 del decreto 30 giugno 2022.
A tal fine il Dipartimento ha richiesto il supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance, istituita ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 105/2016 e nominata con decreto del ministro per la pubblica amministrazione 14 aprile 2022. La Commissione tecnica, nella prima fase di indagine, ha individuato cinque dimensioni di analisi (condizioni abilitanti, sistema di pianificazione e misurazione degli obiettivi, integrazione dei processi, valutazione della performance, e impatti del PIAO) utili alla predisposizione di un breve questionario rivolto a tutte le amministrazioni tenute all’adozione del Piano.
La somministrazione del questionario rappresenta un importante momento per acquisire, in un’ottica di collaborazione con le amministrazioni interessate, elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del PIAO. Inoltre, sulla base delle dimensioni individuate dalla Commissione tecnica, il Dipartimento della funzione pubblica pubblicherà, in un’apposita sezione del Portale PIAO, un catalogo di buone pratiche di ausilio alle amministrazioni nel percorso attuativo delle disposizioni normative.

 

La redazione PERK SOLUTION

PTPCT e sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO: al via l’acquisizione dei dati per il 2022

È attiva tramite il sito dell’ANAC la procedura di acquisizione dei dati relativi ai Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2022-2024) per le amministrazioni ed enti tenuti alla predisposizione del PTPCT, e quelli relativi alla sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO per le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO e al monitoraggio delle misure in essi previste.

La procedura consente all’Autorità di rilevare le principali informazioni in merito alle modalità di individuazione e valutazione dei rischi corruttivi, progettazione e implementazione delle misure per il trattamento di tali rischi e per l’attuazione della trasparenza, da parte di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici e società pubbliche, con il duplice scopo di monitorare lo stato di attuazione della normativa e orientare le attività di vigilanza e di regolazione dell’Autorità.

I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza previa registrazione da effettuarsi tramite il Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Simulatore per il calcolo dei punteggi per la qualificazione delle stazioni appaltanti per i contratti di servizi e forniture

Dopo la pubblicazione del file per la simulazione dei punteggi ottenibili nella categoria dei lavori per la qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC ha messo a disposizione anche il Simulatore per il calcolo dei punteggi per la qualificazione delle stazioni appaltanti per i contratti di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti potranno effettuare così una autovalutazione per tutte le tipologie contrattuali previste nelle Linee Guida Anac di settembre 2022 (Delibera n. 441 del 28 settembre 2022 – Linee guida qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza).

 

La redazione PERK SOLUTION

Agenzia Entrate: IVA ordinaria per le prestazioni secondarie alla ristorazione scolastica

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 520/2020, ha chiarito che e prestazioni “secondarie”, quali la realizzazione della disinfestazione e derattizzazione e i servizi di riparazione e manutenzione, devono essere assoggettate ad aliquota IVA propria e fatturate nei confronti dell’Istante dalle imprese associate (mandanti) in relazione ai servizi di competenza, mentre la prestazione “principale” di ristorazione scolastica effettuata dalla impresa mandataria deve essere assoggettata ad IVA nella misura ridotta del 4 per cento, ai sensi del richiamato numero 37), parte seconda, della tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Comune istante fa sapere che l’appalto è stato suddiviso in lotti con prestazioni omogenee affidati a operatori economici associati come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale. Fa sapere inoltre che nella definizione del costo pasto stabilito nella gara sono incluse diverse voci, fra cui il costo del personale, quello delle derrate alimentari e non alimentari, le spese generali, gli interventi di derattizzazione e disinfestazione, nonché eventuali prestazioni di pronto intervento e piccola manutenzione. Il Comune chiede di conoscere “se sussistono i presupposti giuridici per poter considerare le singole attività erogate (ristorazione, derattizzazione-disinfestazione e manutenzione varia) come componenti di un unico servizio assoggettabile all’aliquota prevista per la prestazione principale”, nonché la “possibilità di richiedere alle imprese aggiudicatarie in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di tipo verticale, di procedere con la fatturazione separata, applicando per le attività secondarie e accessorie sopra definite l’aliquota IVA del servizio principale, pari al 4%, in quanto funzionali e direttamente connesse al servizio di ristorazione scolastica”.

L’Agenzia chiarisce, in base ai principi espressi dalla normativa, prassi e giurisprudenza, che per non assoggettare autonomamente ad Iva una cessione o una prestazione di servizi “accessoria” è necessario che l’operazione “secondaria” integri e renda possibile quella principale, sia resa dallo stesso soggetto dell’operazione principale, sia resa nei confronti del medesimo soggetto, cessionario o committente, come ampiamente chiarito dalla prassi (risposta n. 163/2020, risoluzioni n. 283/2009, n. 337/2008, 367/2008, n. 229/2007). Non è dunque sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria” all’attività “principale”, unitariamente considerata: occorre che la prestazione “accessoria” formi un tutt’uno con l’operazione “principale” (cfr. risposta n. 306/E del 3 settembre 2020; in tal senso anche risoluzioni n. 88/E del 12 giugno 2001 e n. 25/E del 14 aprile 2021). Nel caso di specie, come evidenziato dal paragrafo 3 del disciplinare di gara, l’appalto ha ad oggetto una prestazione “principale”, costituita dal servizio di ristorazione scolastica nei nidi (…), nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia, comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado destinatarie, e le prestazioni “secondarie” di disinfestazione e derattizzazione nonché i servizi di riparazione e manutenzione vari. L’Agenzia ritiene che le prestazioni “secondarie” non possono qualificarsi quali “accessorie” a quella “principale” in quanto non risulta soddisfatto il criterio soggettivo innanzi indicato, nel senso che dette operazioni “secondarie” non vengono rese né direttamente dal medesimo soggetto che è tenuto a effettuare la prestazione principale né tantomeno per suo conto o a sue spese, come peraltro stabilito dal citato articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972 e precisato dai richiamati documenti di prassi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incremento FSC per sociale, asili nido e trasporto disabili: Le istruzioni per il monitoraggio e la rendicontazione

Con le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità. A queste risorse sono associati dei livelli obiettivo da raggiungere nell’offerta dei servizi, ovvero i Livelli Essenziali delle Prestazioni – LEP e gli obiettivi di servizio, e un meccanismo di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione delle risorse. La gestione della piattaforma digitale per il monitoraggio e la rendicontazione di tali risorse è affidata a Sose S.p.A.

Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con Sose S.p.a., ha ritenuto opportuno fornire agli enti interessati un quadro di insieme, organicamente strutturato per servizio, delle risorse disponibili e delle relative modalità di impiego, monitoraggio e rendicontazione. Eventuali quesiti potranno essere inoltrati alla seguente casella di posta elettronica: comunicazione@sose.it.

  1. RIFERIMENTI NORMATIVI. LEP

  2. SOCIALI
    A partire dal 2021 sono state rese disponibili risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale per il potenziamento dei servizi sociali lasciando ai comuni la possibilità di intervenire sia sull’entità che sulla qualità dei servizi offerti. La norma tiene conto del LEP di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti e stabilisce un obiettivo di servizio intermedio da raggiungere entro il 2026. Le risorse stanziate crescono progressivamente dai 215 milioni di euro del 2021 fino ai 650 milioni dal 2030 per poi rimanere costanti nel tempo.Target –> 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti entro il 2026


  3. ASILI NIDO
    La legge di bilancio 2022 ha stanziato le risorse necessarie a incrementare il numero di posti in asilo nido fino a raggiungere nel 2027 il LEP fissato al 33% della popolazione tra 0 e 3 anni per ciascun comune o bacino territoriale. Il raggiungimento del LEP avverrà in modo graduale iniziando dai comuni con un livello del servizio inferiore al 28,88% dei posti e a questo scopo sono state stanziate risorse che crescono di anno in anno dai 120 milioni per il 2022 fino ai 1.100 milioni annui a decorrere dal 2027.Target –> +142.000 bambini serviti dal 2027


  4. TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ
    Per incrementare la percentuale di studenti disabili di scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado ai quali è garantito il trasporto per raggiungere la scuola, la legge di bilancio 2022 ha assegnato risorse aggiuntive ai comuni partendo dai 30 milioni di euro del 2022 fino ai 127 milioni annui dal 2027.Target –> +26.000 studenti dal 2027

I WEBINAR
Allo scopo di informare i comuni delle importanti novità introdotte su LEP e obiettivi di servizio SOSE, in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha promosso 6 webinar tematici divisi per macroaree. Di seguito i link:

Il consigliere comunale ha diritto di accedere al protocollo informatico del Comune

Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUEL, il consigliere comunale ha diritto di accedere ai dati del protocollo informatico del Comune, purché ciò avvenga in modo da arrecare il minor aggravio possibile agli uffici dell’ente. È quanto ribadito dal TAR Lombardia, sezione I, sentenza 24 ottobre 2022, n. 2317, pronunciandosi sul ricorso presentato da un consigliere comunale che ha impugnato il provvedimento del Comune di sospensione della trasmissione dei dati contenuti nel protocollo informatico. L’Ente ha motivato la sospensione con la necessità di predisporre specifiche cautele nella condivisione degli atti che contengono dati sensibili e giudiziari, in applicazione delle linee guida ANAC n. 1309/2016 sull’accesso generalizzato e del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sui dati riferiti ai procedimenti giudiziari.

Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge». La ratio della norma che riconosce ai consiglieri comunali la più ampia ed esaustiva conoscenza di tutte le notizie relative all’organizzazione amministrativa è infatti quella di favorire lo svolgimento del loro mandato rappresentativo della collettività con metodo democratico, mediante la verifica ed il controllo dell’attività degli organi dell’ente locale; per tale ragione è sufficiente che la conoscenza dei dati, delle informazioni e dei documenti sia utile all’espletamento del mandato rappresentativo, senza che sia richiesta anche la sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra tale conoscenza e l’esercizio del mandato.

Come affermato da consolidata giurisprudenza, «il fondamento del diritto di accesso del consigliere comunale trova ragione e limite nell’utile esercizio della funzione di componente dell’organo di cui è parte», per cui non può essere esercitato «in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.)» né con modalità eccedenti il «livello di digitalizzazione della amministrazione (cfr. art. 2, comma primo, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)» (C.d.S., Sez. V, 3 febbraio 2022, n. 769; 2 gennaio 2019, n. 12). Il Collegio ritiene che le informazioni e i dati richiesti dal ricorrente rientrino tra quelli accessibili ai consiglieri comunali, in quanto utili all’espletamento del mandato consiliare. È infatti evidente che la conoscenza della cronologia degli atti registrati in entrata e in uscita e del loro oggetto è idonea ad agevolare la valutazione dell’efficacia dell’azione amministrativa del Comune ed a stimolare la promozione di ulteriori attività in favore della collettività rappresentata.

Il Collegio ritiene che le motivazioni del diniego di accesso siano inconferenti, atteso che le esclusioni ed i limiti all’accesso civico, di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, in particolare quella prevista per gli atti, i dati e le informazioni riconducibili ad attività amministrative che siano confluite in un procedimento penale, non si applicano alla diversa fattispecie dell’accesso di cui all’art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000. Il consigliere comunale è infatti tenuto al rispetto del segreto istruttorio di cui all’art. 329 c.p.p. e di qualunque altro vincolo di riservatezza, incluso quello che grava sui dati sensibili e giudiziari. L’accesso ai dati contenuti nel protocollo informatico deve avvenire in modo da arrecare il minor aggravio possibile agli uffici dell’ente territoriale per cui, ove l’ente non sia in grado di garantire un elevato livello di sicurezza nella trasmissione dei dati di sintesi del protocollo informatico, è tenuto ad individuare modalità alternative di trasmissione, quali, ad esempio, l’utilizzo di postazioni informatiche sicure presso i locali dell’ente o la consegna dei dati di sintesi su supporto analogico.

La  necessità di adeguare il proprio protocollo informatico ai principi ed alle regole eurounitarie per il trattamento dei dati personali non è da sola sufficiente a giustificare la privazione del diritto di informazione del consigliere, il quale deve essere comunque assicurato in forma integrale con l’individuazione, da parte del Comune, delle modalità che assicurino la trasmissione dei dati in tutta sicurezza (accesso al protocollo informatico mediante predisposizione di postazioni informatiche protette all’interno degli uffici comunali o mediante consegna dei documenti su supporto analogico).

 

La redazione PERK SOLUTION

Conciliazione tra attività lavorativa e vita privata: La Circolare INPS

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022, n. 176, in vigore dal 13 agosto 2022, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza. Tali disposizioni si applicano, per esplicita previsione normativa, anche ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ferme restando le eventuali indicazioni operative fornite dal competente Dipartimento della Funzione pubblica.

L’articolo 2 del menzionato decreto legislativo apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche T.U.), novellando la disciplina in materia di congedo di maternità e di paternità (articoli 2, 18, 27-bis, 28, 29, 30 e 31-bis), di congedo parentale e di riposi, permessi e congedi (articoli 32, 34, 36, 38, 42 e 46), di congedi per la malattia del figlio (articolo 52), di lavoro notturno (articolo 53), di divieto di licenziamento (articolo 54) e di diritto al rientro e conservazione del posto (articolo 56). In ultimo, la riforma interessa le disposizioni sui periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste (articoli 68 e 70), nonché sul diritto al congedo parentale dei lavoratori autonomi (articolo 69).

L’articolo 3 del D.lgs n. 105/2022 apporta altresì modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, mentre il successivo articolo 4 modifica la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (cfr. l’articolo 8, commi 4 e 7-bis) e in materia di lavoro agile (cfr. l’articolo 18, commi 3-bis e 3-ter).

Infine, gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo in commento apportano modifiche rispettivamente, all’articolo 8 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro, e all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi per eventi e cause particolari.

La Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 dell’INPS, adottata d’intesa con questo Ministero, fornisce le prime indicazioni operative per illustrare le novità introdotte dal provvedimento in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei soggetti iscritti alla Gestione separata e delle libere professioniste, per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nell’ottica di una più equa condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e del conseguimento della parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

 

La redazione PERK SOLUTION