Comunità energetiche rinnovabili nelle aree sisma: termine per le domande al 20 novembre

Gli enti e le amministrazioni locali avranno venti giorni di tempo in più, fino al prossimo 20 novembre, per presentare la richiesta di contributo per la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili, finanziate dal fondo NextAppennino complementare al Pnrr.
Il termine originario del 31 ottobre è stato prorogato dall’Ordinanza Speciale 38 approvata dalla Cabina di Coordinamento integrata sisma 2016 e 2009 presieduta dal Commissario Straordinario Giovanni Legnini e pubblicata sul sito NextAppennino.
Il bando, aperto dal 30 settembre, mette a disposizione degli enti e delle amministrazioni locali del territorio colpito dai due terremoti 68 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile e la creazione di sistemi di condivisione in ambito locale dell’energia prodotta aperti alla partecipazione dei privati. Il contributo, nel caso in cui il progetto preveda la condivisione, può arrivare al 100% delle spese necessarie per realizzare gli impianti e gestire la Comunità energetica.
Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate inviando una pec all’indirizzo email energia.pncsisma@pec.governo.it.

La Struttura Commissariale 2016 e la Struttura tecnica di missione 2009 approveranno l’elenco delle richieste ammesse ai contributi e i soggetti beneficiari entro il 15 dicembre. La valutazione dei progetti sarà effettuata da un apposito Comitato di Valutazione, nel quale sono rappresentati anche Regioni e Comuni.

 

La redazione PERK SOLUTION

MITE: Riapertura del Fondo Kyoto

E’ nuovamente possibile presentare le domande di ammissione alle agevolazioni previste dal Fondo Kyoto, destinate all’efficientamento energetico ed al risparmio idrico degli edifici scolastici, delle strutture sanitarie e degli impianti sportivi di proprietà pubblica. La riapertura del Bando, che si era concluso il 31 luglio 2022, è stata disposta con decreto direttoriale n. 200 del 15/09/2022 ed è stata ufficializzata con la pubblicazione dell’apposito Comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2022.

Il Fondo, gestito con il supporto della Cassa Depositi e Prestiti Spa, concede prestiti a tasso agevolato (0,25%) per il finanziamento di interventi che consentano un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche. Le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti sono disciplinati dal decreto interministeriale 11 febbraio 2021.

Le risorse stanziate ammontano ad euro 166.267.343,90 e la procedura di ammissione è effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 24,00 del 31 dicembre 2022.

ANAC: Compensazione dei prezzi vale per gli appalti ma non per le concessioni

L’ANAC, con il parere n. 51 dello scorso 12 ottobre 2022, ha evidenziato che La compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione, introdotta dal decreto sostegni bis, è applicabile solo agli appalti pubblici in corso di esecuzione, e non alle concessioni.

L’art. 1-septies del d.l. 73/2021 (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici), convertito in l. n. 23 luglio 2021, n. 106, infatti, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche con riguardo alle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, come rilevate dal MIMS con decreto, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. La compensazione dei prezzi introdotta e disciplinata dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021, conv. in l.n. 106/2021, è applicabile agli appalti in corso di esecuzione, nei limiti e alle condizioni fissate dalla norma, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione (in tal senso delibera Anac n. 63/2022 – AG1/2022 e pareri MIMS n. 1222/2022, n. 1227/2022).

La norma non ha reintrodotto l’istituto della “revisione dei prezzi”, la cui funzione era quella di mantenere l’equilibrio sinallagmatico attraverso l’adeguamento dei prezzi posti a base del contratto: la compensazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo non costituisce riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma…» (pareri MIMS n. 1196/2022, n.1244/2022). Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 1-septies del d.l. 73/2021 e alla possibilità di estendere l’istituto della compensazione dei prezzi ivi disciplinato anche alle concessioni, occorre osservare che se da un lato la disposizione, secondo la definizione contenuta nella rubrica (“disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”), sembra riferita a tutti i “contratti pubblici” disciplinati dal d.lgs. 50/2016, dall’altro, nel testo della stessa, vengono indicati adempimenti a carico dell’appaltatore (e non anche del concessionario), ai fini del riconoscimento della compensazione (ai sensi del comma 4 infatti “Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1…..”).

Peraltro, rileva Anac, l’istituto della compensazione non è coerente con le caratteristiche del rapporto concessorio. Nella concessione, infatti, il concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell’opera in fase di gestione. Pertanto il concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell’opera e sopporta il rischio operativo derivante dallo sfruttamento economico dell’opera. I rischi dell’operazione e anche della realizzazione delle opere restano in capo al concessionario.

 

La redazione PERK SOLUTION