La spesa di personale per assicurare il maggiore costo del servizio di segretario comunale deve essere computata ai fini del rispetto del vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater, della l. n. 296/2006, essendo possibile una deroga agli stessi solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 154/2022, in riscontro ad una richiesta di quesito di un Ente volta ad appurare la possibilità di superare il limite della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557- quater della legge 27 dicembre 2006 n. 296, derogando a tale limite per il maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale.
La giurisprudenza contabile è consolidata nell’affermare che il vincolo della spesa di personale non è, comunque, superato per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 33 del c.d. decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), che hanno innovato la disciplina concernente le facoltà assunzionali degli enti locali, introducendo un sistema flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa (cfr. LOMBARDIA/243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama la deliberazione, sempre di questa Sezione, n. 164/2020/PAR).
Più nello specifico, è stato sottolineato che «la coesistenza di due diverse discipline del contenimento della spesa di personale si spiega in relazione ai diversi ambiti operativi che le caratterizzano. Segnatamente, il limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 557 quater, della l. n. 296/2006 riguarda l’intero aggregato della “spesa di personale”, e non solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale limite, in quanto espressione di un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, è suscettibile di deroga nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge» (LOMBARDIA/243/2021/PAR del 20 ottobre 2021 che richiama, fra le pronunce più recenti, le deliberazioni della Sezione di controllo per la Campania n. 208/2021/PAR e della Sezione di controllo per il Veneto n. 177/2020/PAR).
Per la Sezione, il “maggiore costo del servizio di segretario comunale, stante l’obbligatorietà dell’incarico istituzionale” non rientra tra le tassative deroghe al vincolo di spesa in esame come quella, ad esempio, prevista dall’art. 7, comma 1, del D.M. 17 marzo 2020 (attuativo dell’art. 33, comma 2, del già citato D.L. n. 34/2019), secondo cui “la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
La redazione PERK SOLUTION