Il Comune non può rinviare, sine die, il piano generale degli impianti pubblicitari

Il TAR per la Puglia, Sez. III, con sentenza n. 1162 del 16/8/2022, nell’accogliere il ricorso presentato da una società, che ha impugnato il provvedimento di diniego opposto dal Comune all’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, ha ritenuto illegittimo il rinvio sine die in ragione dell’elaborazione in corso di un piano generale degli impianti, tenuto conto della prevalente giurisprudenza secondo cui i ritardi dell’Amministrazione non possono ripercuotersi negativamente sulla libertà di iniziativa economica privata.

La Sezione ha considerato fondata la censura di carenza assoluta di motivazione e di violazione dell’art.3 della legge n. 241/90. La motivazione opposta dall’ente al diniego all’autorizzazione di installazione di impianti pubblicitari (Le negative determinazioni si fondano sulla motivazione che di seguito si riporta: “…1) la proposta non può essere accettata in quanto un cartellone pubblicitario impedirebbe la visuale all’immobile destinato a caserma dei carabinieri; 2) Per il secondo si esprime parere negativo da un punto di vista paesaggistico. La Commissione fa presente, inoltre, che l’Ente si sta dotando di un piano comunale per l’individuazione delle aree e la regolamentazione paesaggistica, ecc., degli stessi che dovranno essere, successivamente, sottoposti ad evidenza pubblica per l’assegnazione”) appare, invero, a dir poco scarna, a nulla valendo l’esibizione in giudizio di successivi pareri non sfociati in un successivo diniego, insuscettibili di sorreggere il diniego precedente e, in ogni caso, di natura endo-procedimentale e, dunque, non immediatamente lesivi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale, non fondate le censure sulla sospensione del pagamento degli interessi durante il dissesto finanziario

Non sono fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulle norme che prevedono la “mera sospensione” del pagamento degli interessi durante la procedura di dissesto di un ente locale e non escludono il diritto dei creditori di chiedere il pagamento di quelli maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto. È quanto sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 219/2022, che ha ritenuto le norme sul dissesto contenute nel Testo unico enti locali (articolo 248, quarto comma) espressive di un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela dei creditori, alla base della sicurezza dei traffici commerciali, e l’esigenza di ripristinare i servizi indispensabili per la comunità locale.

La Corte, nell’esaminare la disposizione relativa agli interessi sul debito degli enti locali, ha affermato che, in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell’ambito del dissesto dell’ente locale, ma essa «non implica la “estinzione” dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell’ente risanato» (sentenza n. 269 del 1998). Tale meccanismo risulta finalizzato alla realizzazione della par condicio, oltre che a impedire un ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore.

La Corte ha ricordato che un comune, nell’assumere un impegno di spesa pluridecennale, dovrebbe prestare adeguata considerazione alla relativa sostenibilità finanziaria, con l’indicazione delle risorse effettivamente disponibili, a garanzia di una sana gestione finanziaria. Inoltre, in pendenza della procedura di dissesto, dovrebbe apprestare misure, anche contabili, idonee a garantire il più rapido ripristino dell’equilibrio finanziario. Il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalle situazioni debitorie non onorate tempestivamente.

L’assunto del Consiglio di Stato, secondo cui la vigente disciplina sugli accessori del credito attribuirebbe ai creditori degli enti locali in dissesto una tutela eccessiva a scapito della collettività di cui l’ente locale è esponenziale, non tiene conto del fatto che la disciplina sul dissesto (artt. 244 e seguenti del TUEL) contiene una serie di misure volte a consentire, da un lato, che l’OSL gestisca il passivo pregresso (a tutela della massa dei creditori) e, dall’altro lato, che il comune continui a esistere e operare (in quanto ente necessario), con un bilancio autonomo e distinto da quello dell’OSL, finalizzato non solo a gestire gli affari correnti, connessi soprattutto ai servizi essenziali, ma pure ad accantonare risorse per il pagamento di eventuali debiti o accessori che dovessero generarsi in pendenza della gestione liquidatoria.

Le attuali norme sul dissesto sono dunque espressive di un bilanciamento non irragionevole tra l’esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali, che si correla all’art. 41 Cost., di tutelare i creditori e l’esigenza di ripristinare sia la continuità di esercizio dell’ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale. La Corte ribadisce che il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un «“obiettivo prioritario […] non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente”.

Nel caso oggetto del giudizio, la possibile nuova dichiarazione di dissesto a cui – si assume – sarebbe esposto il Comune non è dunque imputabile alla norma censurata, ma rappresenta piuttosto un inconveniente di fatto, inidoneo, da solo, a fondare un profilo di legittimità costituzionale (ex multis, sentenze n. 220 del 2021, n. 115 del 2019, n. 225 del 2018). Peraltro, la Corte ha già chiarito, il quadro normativo e quello costituzionale vigenti consentono di affrontare le situazioni patologiche della finanza locale, sia quando queste siano imputabili a caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, mediante l’attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti dall’art. 119, terzo e quinto comma, Cost. (quindi, in ipotesi di deficit strutturali); sia quando le disfunzioni sono dovute a patologie organizzative, per il rilievo e contrasto delle quali il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto strumenti puntuali e coordinati per prevenire situazioni di degrado progressivo nella finanza locale (sentenza n. 115 del 2020).

 

La redazione PERK SOLUTION

Canone unico: Ristoro parziale ai Comuni dell’incremento di 3,5 milioni di euro del fondo per circhi e spettacoli viaggiati 2022

È stato adottato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 ottobre 2022, con i relativi allegati A e B, concernente il riparto parziale, dell’incremento di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022, del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19», previsto dall’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106.

Il fondo è parzialmente ripartito per la somma complessiva di 2.115.893,27 euro, sulla base dei criteri individuati nell’allegato A “Nota metodologica” e secondo gli importi indicati pro quota nell’allegato B “Piano analitico di riparto”. Con successivi analoghi provvedimenti si potrà procedere a ulteriori riparti del saldo residuo sulla base di documentazione integrativa prodotta dai comuni a dimostrazione del mancato gettito inerente alle fattispecie previste dalla normativa oggetto del presente decreto per l’anno 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per la mancata riscossione dei tributi locali

Con la sentenza n. 62/2022, la Sez. Giurisdizionale della Corte dei conti Umbria ha condannato sindaco, l’assessore e i dirigenti, compreso l’amministratore della società partecipata, per la gestione inefficace del servizio tributi determinante il mancato incasso della TARI e per concorso  nella causazione del danno attraverso comportamenti gravemente colposi.

In particolare, al sindaco e all’assessore è imputato di aver proposto e contribuito all’approvazione di un quadro regolamentare caotico ed equivoco, tale da determinare l’inefficiente gestione dell’ufficio, in considerazione della omessa chiara definizione del nuovo riparto di compiti e le competenza da ripartirsi tra uffici e società partecipata del Comune. I funzionari amministrativi, dal canto loro, non si sono attivati per sollecitare i chiarimenti necessari, né hanno agito per la riscossione delle somme dovute a titolo di TARI (artt. 1 L. n. 20 del 1994 e 107 TUEL).

La corretta gestione delle entrate è fondamentale per l’ente locale, anche per perseguire un bilancio in equilibrio ed obiettivi di sana finanza pubblica locale. Nei fatti, invece, la inefficiente gestione amministrativa ha prodotto una sorta di buco delle entrate con gravi ricadute sul ciclo del bilancio del Comune.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Inclusione sociale: nuova riapertura termini

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che con il Decreto Direttoriale n. 276 del 20 ottobre 2022 è stata adottata una nuova riapertura dei termini di cui allAvviso pubblico n. 1/2022 PNRR, che com’è noto finanzia proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili. La riapertura dell’Avviso riguarda gli ATS delle Regioni sottorappresentate, così come previsto nel Decreto Direttoriale 249/2022 e nel Decreto Direttoriale 254/2022, al fine di colmare la sotto-rappresentazione del numero di progetti ammessi rispetto al numero indicato per ciascuna Regione.

I Soggetti proponenti dovranno presentare la domanda di ammissione tramite la piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), accedendo all’area operatori BDAP, a partire dal 21 ottobre 2022 e, a pena di esclusione, entro le ore 17:00 del 3 novembre 2022.  A tal fine è a disposizione una versione aggiornata del Manuale utente linee di finanziamento. Qualora si riscontrassero problematiche nella fase di presentazione dell’istanza, è possibile accedere al servizio di assistenza tecnica ed inserire una nuova richiesta di supporto con le modalità descritte a pag. 36 del Manuale.

Ai fini della presentazione delle domande si dovrà tenere conto anche delle indicazioni fornite con la Nota n. 6855 del 26 luglio 2022, dei chiarimenti di cui alla Nota n. 8463 del 30 settembre 2022 e delle relative FAQ. I soggetti interessati, fino a 3 giorni prima della scadenza del termine per l’invio delle domande di ammissione a finanziamento, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dginclusione.divisione4@pec.lavoro.gov.it, riportando come oggetto: “DD 276/2022 – Quesito”. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate nella pagina dell’Avviso.