Pubblicati sul sito della RGS il decreto e il modello di certificazione dei fondi Covid 2022

Sono stati pubblicati sul sito della Ragioneria Generale dello Stato il decreto e il modello di certificazione per l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, utilizzando l’applicativo web all’indirizzo https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.

Con successivi comunicati saranno rese note le date a partire dalle quali saranno messi in linea sull’applicativo i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione e il modello RISTORI COVID-19/2022, relativo ai ristori specifici di entrata e di spesa confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021 e assegnati nel 2022.

A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2023, il Ministero provvederà all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell’importo.

 

La redazione PERK SOLUTION

I vincoli di cassa dei Fondi PNRR: Le precisazioni sul sito Italia Domani

Pubblica la FAQ sul sito “Italia Domani” che fornisce chiarimenti in merito alla corretta gestione e rendicontazione dei finanziamenti connessi alla risorse del PNRR, e in particolare sull’obbligo o meno di apertura di uno o più conti vincolati specifici presso il proprio tesoriere/cassiere.

Le risorse relative ai progetti del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l’art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali.

Ciò premesso, si ribadisce che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l’accensione di appositi capitoli. A tal fine il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR” allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l’integrazione della descrizione di tali capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

Nel rispetto di quanto sopra richiamato poiché le risorse vincolate del PNRR, per gli enti locali, sono soggette anche al vincolo di cassa si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi. Di conseguenza, gli enti potranno gestire le risorse del PNRR secondo le regole dell’armonizzazione contabile.

 

La redazione PERK SOLUTION

I Comuni inferiori a 15.000 abitanti beneficiari del contributo per la rigenerazione urbana

È stato adottato il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua i comuni, inferiori a 15.000 abitanti, richiedenti e quelli beneficiari del finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale», ai sensi dell’articolo 1, commi 534-542, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l’anno 2022 i contributi assegnati ammontano complessivamente ad euro 296.285.347,88.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 538, legge n. 234 del 2021, decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto, nello specifico:
a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Il monitoraggio delle opere finanziate dovrà essere effettuato attraverso BDAP-MOP. Il Ministero dell’Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:
a) 20 per cento previa verifica dell’affidamento dei lavori entro i termini di cui all’articolo 3, comma 1;
b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come
risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 3, comma 3;
c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

La redazione PERK SOLUTION