ARAN: Erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL58c, fornisce un’interpretazione in ordine alla erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti con incarico ad interim.

L’Agenzia, attraverso precedenti pareri ha sempre espresso un univoco orientamento per la uniforme applicazione degli articoli 18 comma 8 previgenti in materia di incarichi ad interim nel senso di escludere l’erogazione dell’indennità mensile di sostituzione e di ritenere che il maggior aggravio di responsabilità dell’incaricato ad interim potrebbe essere compensato nell’ambito della retribuzione di risultato, ovviamente nel rispetto delle procedure stabilite dal contratto integrativo aziendale della pertinente area di riferimento e tenendo presente che non sussiste alcun obbligo contrattuale in tal senso.

Con riferimento ai CCNL vigenti 2016-2018 per la sezione PTA dell’Area Funzioni Locali, oltre ad evidenziare che nel primo si dice “…potrà essere compensato..” e nel secondo si dice “…è compensato…” con una quota in più di retribuzione di risultato, viene rammentato che l’ammontare di tale quota in più è individuato nel rispetto delle relazioni sindacali di contrattazione integrativa richiamate dalle rispettive norme e che l’effettiva erogazione della suddetta quota in più sarà comunque subordinata all’esito della valutazione del risultato conseguito dal dirigente nell’espletamento dell’incarico ad interim affidatogli.

 

La redazione PERK SOLUTION

MIMS: Nuovi fondi per le aree interne per migliorare accessibilità e resilienza

Per migliorare la sicurezza stradale, l’accessibilità e la resilienza dei territori, sono assegnati 50 milioni di euro alle 43 nuove Aree Interne, individuate entro settembre 2022. Acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali lo scorso 12 ottobre, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato il decreto, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che attribuisce le risorse, articolate in 20 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni per il 2024, da destinare a programmi straordinari di manutenzione della rete stradale. Si completa così il programma del Mims, volto ad accrescere la resilienza delle zone più interne del Paese aumentandone gli standard di accessibilità e collegamento, che era iniziato con il decreto-legge n. 59/2021, per le 72 Aree Interne allora individuate.

Gli interventi, che dovranno essere definiti entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto dall’Assemblea dei Sindaci dell’Area Interna convocata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco Metropolitano, devono assicurare il potenziamento dell’accessibilità dei territori e essere inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche. Gli interventi possono riguardare le strade di competenza regionale, provinciale o comunale, qualora queste ultime siano l’unica via di comunicazione tra Comuni appartenenti all’Area. Le risorse sono ripartite sulla base di precisi criteri che tengono conto della popolazione residente, dell’estensione delle strade, dell’esistenza di rischi sismici o di situazioni di dissesto idrogeologico. Le spese ammissibili al finanziamento includono, tra le altre, quelle per l’adeguamento normativo delle pavimentazioni e dei sistemi di smaltimento delle acque, per la segnaletica, l’illuminazione e i sistemi di infomobilità, la realizzazione di percorsi per la tutela delle persone deboli, il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità, la riduzione dell’inquinamento ambientale e dell’esposizione al rischio idrogeologico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Obblighi di trasparenza per consulenti e collaboratori anche a carico degli organi di revisione

Con la delibera n. 452 del ottobre 2022, l’ANAC nel fornire riscontro ad una richiesta di parere concernente l’applicabilità dell’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ritiene  applicabile anche agli incarichi di componente dell’Organo di revisione  gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

La norma sopra richiamata obbliga le amministrazioni a pubblicare e aggiornare le informazioni relative agli incarichi di collaborazione o consulenza e, segnatamente, “gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione”. In merito a questa disposizione, l’A.N.AC. ha fornito alcuni chiarimenti nella delibera n. 1310/2016, rilevando che “Con la modifica apportata dall’art 14 della legge 97/2016, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Tenuto conto dell’eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, l’Autorità rammenta che ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli [..] di componenti del Collegio dei revisori dei conti”. In tal senso la successiva delibera n. 566 del 5 giugno 2019 ha qualificato alla stregua di consulenti e collaboratori anche i componenti del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato in controllo pubblico, valorizzando lo svolgimento di funzioni di controllo identiche a quelle assegnate ai revisori dei conti.

Poiché i componenti dell’organo di revisione economico-finanziario (Oref) degli enti locali sono scelti tra soggetti esterni all’ente locale risulta necessario assicurare la massima trasparenza delle informazioni che li riguardano.

 

La redazione PERK SOLUTION