ANAC: Escluse dall’appalto delle opere del PNRR le ditte che non assumono giovani e donne

Con il parere di precontenzioso n. 451 del 5 ottobre 2022, l’ANAC ha stabilito che fa bene un’amministrazione pubblica a escludere dalla gara di appalto delle opere del PNRR le ditte che non si impegnano ad assicurare le quote di occupazione femminile e giovanile stabilite dal decreto Semplificazioni n. 77/2021. Non è, infatti, sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto di una quota prestabilita di occupazione di giovani e donne.

“Trattandosi di investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari – scrive Anac – sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non assumano l’obbligo di salvaguardare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile”.

 

La redazione PERK SOLUTION

CCNL Funzioni Locali: arriva il via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo contratto collettivo nazionale 2019-2021 del comparto Funzioni locali, che riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, e all’accordo per il personale della carriera diplomatica.

Il contratto del comparto Funzioni locali è il terzo, dopo quello delle Funzioni centrali e della Sanità, ad essere stato concluso all’Aran e approvato in via definitiva dal Cdm. Il prossimo rinnovo riguarderà il personale dell’Istruzione e della ricerca, per cui sono in corso le trattative. Al Dipartimento della Funzione pubblica sono stati, invece, sottoscritti nell’ultimo anno gli accordi per il comparto Sicurezza e Difesa, per i Vigili del Fuoco, per la carriera prefettizia e, da ultimo, per la carriera diplomatica.

Ora c’è il passaggio alla Corte dei conti e, poi, la sottoscrizione definitiva, che potrebbe avvenire nella prima decade di novembre.

 

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Esenzione IMU per il personale militare in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica

Non è dovuta l’Imu, spettando l’esenzione ex art.2 del d.l.. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella l. n. 124 del 28 ottobre 2013, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che il contribuente, nella fattispecie alloggiato in una caserma, presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione da presentare al Comune con la quale attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali dell’immobile per il quale si chiede il riconoscimento del beneficio, onere previsto dalla legge n. 124 del 28/10/2013, art. 2 comma 5 bis. È quanto ribadito dalla CTR per il Lazio, con sentenza n. 3722 del 6/9/2022.

Nel caso di specie oltre al rigetto dell’appello del contribuente per il mancato adempimento dell’onere, è stata riconosciuta la correttezza della notifica dell’atto impugnato, inviato dal Comune con raccomandata del 24 dicembre 2018 e ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2019, realizzata secondo la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, valida, come sancito da giurisprudenza costituzionale, sent. n. 477/2002, e copiosa giurisprudenza di Cassazione e di merito, con riguardo agli atti processuali.

 

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Rilevanza IRAP di somme corrisposte da una PA a un dipendente a seguito di sentenza del TAR

Sono rilevanti ai fini contributivi e, quindi, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta e che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, a eccezione delle somme e dei valori che la norma esclude espressamente dal prelievo contributivo. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 509/2022, in tema rilevanza IRAP di somme corrisposte da un’Amministrazione pubblica a un dipendente a seguito di sentenza del TAR.

Nel caso di specie, a seguito di una sentenza del TAR, passata in giudicato, l’Amministrazione Istante è stata condannata a corrispondere al ricorrente, attualmente in servizio alle proprie dipendenze, una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione in servizio. In esecuzione del giudicato, l’Amministrazione Istante ha proceduto a corrispondere al proprio dipendente la somma dovuta assoggettando la somma corrisposta a ritenute. In relazione alla predetta somma, l’Amministrazione chiede se essa debba rientrare nella base imponibile IRAP e se, in tal caso, tale imposta “debba essere versata entro gli stessi limiti decisi in sentenza per gli oneri contributivi.

Secondo l’Agenzia, ciò che rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è la natura giuridica delle somme erogate al personale dipendente vale a dire, per quanto di interesse, se le medesime somme siano da qualificare quali retribuzione erogata al personale dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR. Inoltre, come chiarito nella circolare n. 97 del 1998, l’ammontare delle retribuzioni rilevante ai fini IRAP è quello rilevante ai fini previdenziali, determinato a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’articolo 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Con riguardo ancora all’individuazione delle retribuzioni “erogate” di cui all’articolo 10-bis) del decreto legislativo istitutivo dell’IRAP, con la circolare 26 luglio 2000, n. 148/E, paragrafo 7.2.1, è stato chiarito che le retribuzioni e i compensi che concorrono a formare la base imponibile vanno determinati con il criterio di cassa, atteso che la disposizione in parola fa riferimento alla «erogazione» delle retribuzioni e dei compensi.

Nel merito della questione prospettata nell’istanza, per l’Agenzia assume rilievo la circostanza che le somme erogate al dipendente sono state assoggettate a tassazione ai fini Irpef ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR in base al quale “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.” Le somme in questione, pertanto, in quanto sostitutive del reddito di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, sono state considerate reddito di lavoro dipendente, che in base a quanto in precedenza rappresentato, costituisce la base imponibile ai fini Irap ai sensi del citato articolo 10-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Pertanto, le somme corrisposte dall’Istante al dipendente rilevano ai fini della base imponibile IRAP nell’anno della relativa erogazione (cd. criterio di cassa) per un ammontare pari a quello rilevante ai fini previdenziali e determinato ai sensi dell’articolo 12 della citata legge n. 153 del 1969 (sostituito dall’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 314 del 1997).

 

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