Mobilità sostenibile: Il rapporto su investimenti, programmi e innovazioni nelle Città metropolitane

Pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il rapporto su investimenti, programmi e innovazioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle Città metropolitane, che illustra le politiche, le iniziative, gli investimenti e le innovazioni per la mobilità urbana sostenibile introdotte negli ultimi 20 mesi.

Il Rapporto, che segue quello pubblicato a maggio 2022 “Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile”, parte dall’analisi della domanda e dell’offerta di trasporto a livello locale, illustra gli strumenti a disposizione delle amministrazioni locali per migliorare la mobilità nelle aree urbane e metropolitane, compresi quelli su cui il Mims ha investito nel biennio 2021-2022, e dà conto dei principali piani e programmi per le Città metropolitane e le aree urbane, con un approfondimento sugli investimenti già individuati, o in fase di realizzazione, nei trasporti ferroviari e stradali di alcune Città metropolitane.

In particolare, il Rapporto fornisce un quadro completo delle politiche per la mobilità locale sostenibile e testimonia l’intensa attività svolta su questo tema durante il biennio 2021-2022, specialmente per la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture e del sistema dei trasporti locali: 3,6 miliardi per la messa in esercizio di 216 km di nuove metropolitane, tranvie, bus-vie; 3 miliardi per l’acquisto di 3.000 autobus elettrici/idrogeno nelle aree urbane e 1.500 autobus a metano per il trasporto extraurbano; 200 milioni per la costruzione e messa in esercizio di 565 km di piste ciclabili urbane. Importanti sono state anche le azioni intraprese per incentivare un cambio di paradigma della mobilità verso il modello del Mobility as a Service (MaaS), che prevede l’integrazione di più servizi di trasporto pubblici e privati combinabili tra loro in un unico servizio accessibile digitalmente attraverso piattaforme che offrono differenti opzioni di mobilità in base alle esigenze del singolo utente. Milano, Napoli, Roma, Bari, Firenze e Torino sono state identificate come città capofila per la sperimentazione dei servizi di MaaS e sono destinatarie di contribuiti statali per circa 57 milioni di euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per il dipendente che utilizza l’auto di servizio per finalità non istituzionali

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per l’Umbria, Sentenza n. 63/2022, ha accertato il danno erariale nei confronti di un dipendente pubblico per aver utilizzato l’auto di servizio per attività non istituzionali, bensì riconducibili a viaggi di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale.

La Corte, nel ricordare che l’utilizzo delle autovetture di servizio è espressamente disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014, adottato ai sensi co.4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rileva che l’esame del registro  di utilizzo dell’auto e dal foglio di viaggio restituisce un quadro di indizi precisi e concordanti che, in base al criterio della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non che informa il giudizio contabile (cfr. Sez. II, 2 aprile 2021, n. 111; Sez. III, 6 dicembre 2020, n. 221 e 9 aprile 2018, n. 110), appaiono più che sufficienti a ritenere integrata la prova del fatto che l’autovettura  sia stata utilizzata per finalità diverse del ulteriori rispetto a quelle indicate nel foglio di viaggio. Per il Collegio, risulta provata la condotta dolosa del dipendente per scopi estranei alle finalità istituzionali, in violazione anche della disciplina regolamentare dell’Ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Intitolazione di strade e piazze pubbliche, monumenti e lapidi commemorativi in luogo pubblico. Indicazioni operative

La Prefettura di Avellino, con nota n. 89146 del 12 ottobre 2022, fornisce indicazioni operative sulla corretta applicazione della legge n. 1188/1927 in tema di intitolazione di nuove strade e piazze pubbliche, variazione del nome di quelle già esistenti nonché approvazione di targhe e monumenti commemorativi. 

Intitolare una strada, una piazza, un parco o un edificio pubblico è un argomento emotivo e delicato per una comunità poiché riguarda la sua identità, la sua storia e i suoi valori. All’inizio si attribuivano i nomi alle strade al solo scopo di potersi orientare e di dare punti di riferimento negli spostamenti sul territorio, poi la questione da geografica e toponomastica si è fatta più “culturale” e le strade hanno acquisito denominazione in base a valori storici, simbolici ecc. fondamentali per costruire l’identità e il senso di appartenenza alla comunità. 

La nota rammenta che il Prefetto autorizza l’attribuzione della denominazione di nuove strade e la variazione di quelle esistenti, l’approvazione di targhe e monumenti commemorativi. Le istanze di nuova intitolazione o variazione devono essere inviate alla Prefettura, corredate dalla deliberazione di Giunta Comunale, con allegata documentazione e cartografica (planimetria) della zona interessata e del curriculum vitae del personaggio di cui si chiede l’intitolazione che deve essere deceduto da almeno 10 anni. Il Prefetto, tuttavia, su delega del Ministero dell’Interno, può derogare a tale divieto qualora pervengano istanze in favore di soggetti che si siano distinti per particolari benemerenze e cioè di coloro che, con opere concrete, nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, ovvero collaborando alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al comune rendendone più alto il prestigio.

Il Ministero dell’Interno, con circolari n. 7 del 29/6/1981 e n. 4 del 10/2/1996, ha comunque espresso l’avviso che i Comuni procedano alla variazione della denominazione delle aree di circolazione in base ad effettive necessità e solo dopo approfondite riflessioni in ordine alle conseguenze sugli adempimenti successivi (aggiornamento schedario servizio anagrafico, stradario, settore postale ecc.) cercando di evitare il ricorso frequente al mutamento dei toponimi esistenti cui potrà procedersi solo in base ad effettive dimostrate motivazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le istruzioni INPS sull’indennità una tantum di 150 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti nel mese di novembre 2022

L’INPS, con la circolare n. 116 del 17-10-2022 fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-ter. L’articolo citato prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto-legge.

L’Istituto evidenzia che l’erogazione della indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato. L’articolo 01, comma 10, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede, infatti, la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato. L’esclusione dell’istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli. L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017. Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

 

La redazione PERK SOLUTION

116 del 17-10-2022

116 del 17-10-2022