Rendicontazione sociale, asili nido e trasporto disabili: I chiarimenti operativi di Sose

SOSE in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato hanno organizzato, a partire da luglio 2022, diverse sessioni formative, che sono proseguite fino a ottobre con cadenza settimanale, allo scopo di favorire la conoscenza dei meccanismi previsti dalle norme in tema di rendicontazione delle risorse aggiuntive del FSC attribuite per spese sociali, asili nido e trasporto disabili, e supportare gli enti locali nella rendicontazione delle risorse attraverso l’utilizzo della piattaforma strutturata e gestita da SOSE per conto di RGS.

I comuni hanno avuto la possibilità di intraprendere un percorso formativo dedicato a LEP, obiettivi di servizio e rendicontazione delle risorse aggiuntive secondo quanto previsto dalle Leggi di bilancio 2021 e 2022. Le sessioni formative si sono svolte online e hanno registrato una particolare attenzione da parte degli enti, testimoniata anche dai numerosi quesiti, oltre 200, formulati durante i webinar e ai quali SOSE e RGS hanno fornito delle risposte, in seguito anche pubblicate e condivise sui portali istituzionali. Questo ha contribuito a chiarire molti dubbi in merito alle corrette procedure da seguire affinché i comuni da queste novità normative possano raggiungere il massimo dei loro obiettivi in termini di erogazione dei servizi previsti.

L’introduzione degli obiettivi di servizio associati alle risorse aggiuntive riconosciute ai comuni per il potenziamento dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto scolastico degli studenti con disabilità costituisce, infatti, un passo in avanti importante in Italia e pone i comuni nelle condizioni di poter incrementare alcuni dei servizi più importanti in tema di diritti civili e sociali dei cittadini. Durante gli incontri è stato introdotto lo scenario normativo e istituzionale entro il quale si collocano gli strumenti messi a disposizione dal legislatore e hanno avuto la possibilità di testare una navigazione guidata della piattaforma SOSE dedicata proprio alla rendicontazione delle risorse aggiuntive.

Le registrazioni dei webinar sono pubblicate sul canale Youtube di SOSE mentre i materiali presentati sono consultabili sulle pagine dedicate di sose.it e opencivitas.it.

Documentazione di riferimento: 

 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi: i chiarimenti ministeriali

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisce chiarimenti in merito alla programmazione biennale degli acquisti, in particolare sulle date entro le quali svolgere attività obbligatorie per legge.

Il Ministero rappresenta, in primo luogo, che il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, per espressa previsione dell’art. 21, comma 6, del Codice, deve contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, calcolato alla stregua dei criteri di cui all’art. 35 del medesimo testo di legge.
Tanto premesso, le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il programma anzidetto e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Sul punto, l’art.7, comma 6, del D.M. del 16 gennaio 2018, n. 14, con specifico riguardo alla modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, prescrive l’obbligo, per le amministrazioni dello Stato, di procedere all’aggiornamento del programma e del relativo elenco annuale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio; mentre, per le altre amministrazioni aggiudicatrici, l’approvazione dei medesimi documenti deve intervenire entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento di ciascuna amministrazione.
Tali documenti devono poi essere pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del MIT e sul sito dell’Osservatorio ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all’art. 29, comma 4, del Codice.
Da ultimo, per effetto dell’art. 21, comma 6, del Codice grava sulle amministrazioni pubbliche l’obbligo di comunicare, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a un milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Economia Circolare: inviato lo schema di regolamento “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti”

Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso lo schema di regolamento sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti (RENTRI) al Consiglio di Stato per l’acquisizione del previsto parere e alla Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535.

Decorrono da tale data i novanta giorni di “stand and still” durante i quali gli stakeholder europei potranno presentare osservazioni sulle regole tecniche previste dal RENTRI. Al termine di tale periodo, il Ministero adotterà il provvedimento che istituisce il RENTRI in linea con gli obiettivi previsti dalla Strategia nazionale per l’economia circolare e dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Prosegue nel frattempo la sperimentazione avviata in collaborazione con le Associazioni di categoria, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere, affinché il RENTRI rappresenti un valido supporto operativo per ottimizzare il sistema di gestione dei flussi di rifiuti in un’ottica sempre più marcata di circolarità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU risulta decisiva la classificazione catastale

Ai fini IMU, un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale. Per accedere al trattamento agevolato conta, infatti, l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. È quanto stabilito dalla CTP di Napoli, con sentenza del 13/09/2022 n. 8578/7. Sul punto, spiegano i giudici, è anche recentemente intervenuta la Corte di Cassazione (ordinanza n. 5574/2022) secondo la quale, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale, “per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta”.

Di conseguenza, la classificazione catastale prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile è nei fatti la reale sede della residenza di famiglia e, a tal fine non sarebbe nemmeno sufficiente dimostrare che, in via di fatto, l’immobile in tutto e per tutto adibito a casa. Infatti, nel caso in cui “sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento.

 

La redazione PERK SOLUTION