PNRR: Nuova circolare del MEF su aggiornamento guida operativa per il rispetto del DNSH

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 di aggiornamento della Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) emanata con la circolare n. 32 della RGS emanata in data 30 dicembre 2021.

Come è noto, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post.

La nuova versione della Guida allegata alla circolare reca tra i principali aggiornamenti:

– la revisione della mappatura che associa ad ogni misura le schede tecniche e check list di riferimento, in base alle attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
– il recepimento di integrazioni e modifiche puntuali tese a rendere le schede tecniche e check list più coerenti con l’attuazione delle misure;
– l’inserimento di due nuove schede su “Impianti di irrigazione” e “Trasmissione e distribuzione di energia elettrica”;
– l’introduzione, laddove possibile, di “requisiti trasversali” che semplificano l’attività di verifica poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti.

Le revisioni apportate alle opzioni di verifica ex-ante ed ex-post e alle check list sono migliorative ma non inficiano scelte eventualmente effettuate sulla base delle precedenti versioni. Rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti DNSH degli interventi finanziati, anche tramite la trasmissione di indicazioni puntuali ai soggetti attuatori in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e in sede di verifica e controllo della spesa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Imu prima casa: indipendentemente dal numero familiare l’esenzione spetta a chi vi risiede e dimora

«Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». È quanto si legge nella sentenza n. 209/2022, con cui la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
L’illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021). Quest’ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile».
La Consulta ha chiarito che questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in «un contesto come quello attuale», «caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale».
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente – per ciascun coniuge o persona legata da unione civile – la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio.
La Corte ha dunque ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz’altro
efficaci».

Appalti: cause di esclusione per gravi violazioni in materia fiscale

È stato pubblicato in G.U. n. 239 del 12-10-2022 il decreto del MEF del 28 settembre 2022 che individua limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

Si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

La violazione, di cui ai punti precedenti, si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

La violazione grave è considerata non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Tali violazioni non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
La redazione PERK SOLUTION

Via libera dalla Conferenza Stato città allo schema di decreto concernente la certificazione dei fondi Covid 2022

La Conferenza Stato-città, nella seduta del 12 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, concernente certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Il modello COVID-19/2022 mantiene sostanzialmente la struttura già nota del modello compilato per l’anno 2021, mettendo a confronto i dati degli anni 2022 e 2019, con la novità che gli enti dovranno attestare nella stessa certificazione anche l’utilizzo nell’anno 2022 del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e, successivamente, dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, nonché l’utilizzo nell’anno 2022 del contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi, per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Gli enti locali sono tenuti, inoltre, a riportare la quota parte dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese COVID-19 sottoscritti nel 2022 e di competenza nell’anno 2023, ma limitatamente agli oneri relativi al primo bimestre 2023. Si segnala che i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 risultanti dalla Certificazione Covid-19 per l’anno 2022, a seguito della verifica a consuntivo di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 31 ottobre 2023, sono soggetti a restituzione se l’ammontare residuo è superiore all’importo di 100 euro. Pertanto, i ristori di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sino all’importo di 100 euro non devono essere restituiti dagli enti locali. La scadenza della certificazione è fissata al 30 maggio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Incarichi di collaudo, ai dipendenti non vanno gli stessi compensi di professionisti esterni

Gli incarichi di collaudo conferiti ai dipendenti non possono essere retribuiti secondo le tariffe professionali di ingegneri e architetti, neanche se decurtati del 50%. L’attività affidata al personale interno è premiata esclusivamente con il meccanismo degli incentivi che si aggiunge alla ordinaria retribuzione e non può superare il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Lo ha stabilito l’Anac nella delibera n. 453 del 5 ottobre 2022 con cui ha richiamato un consorzio piemontese che, in un apposito regolamento per l’affidamento interno dei collaudi, ha previsto il riconoscimento di emolumenti assimilabili ai compensi dovuti ai professionisti.

In riferimento alla modalità di remunerazione degli incarichi di collaudo conferiti ai dipendenti, l’Autorità non ritiene coerente con il principio di economicità del codice appalti il riconoscimento di compensi calcolati secondo le tariffe professionali, seppure decurtati del 50%. Tradiscono il principio di economicità anche i compensi a favore dei dipendenti del consorzio per l’attività di commissario di gara, in aggiunta alla normale retribuzione.

 

La redazione PERK SOLUTION