Le perdite delle società partecipate del 2020, non ripianate nel 2021, sono oggetto di accantonamento nel rendiconto 2022

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 112/2022, nell’ambito delle attività di controllo sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 e sul bilancio preventivo 2021-23 redatte dall’organo di revisione, ha riscontrato che numerosi organismi partecipati dall’ente hanno registrato perdite, in taluni casi anche ingenti, nel corso dell’esercizio 2020, rispetto alle quale il Comune non ha effettuato accantonamenti nel fondo perdite, né in sede di bilancio di previsione 2022 né in sede di composizione dell’avanzo di amministrazione 2021, in applicazione della norma di cui all’art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Sul punto, la Sezione richiama, preliminarmente, la regola generale di cui all’art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 («Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di seguito T.U.S.P.), in base al quale “nel caso in cui società partecipate […] presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti […] accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto, all’articolo 10 comma 6-bis, in deroga alla regola generale di cui sopra e per quanto qui rileva, che “in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione […] dell’articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”. La Sezione precisa che il mancato accantonamento nel bilancio finanziario dell’ente non esclude l’evidenziazione della perdita 2020 nel bilancio consolidato, redatto in contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell’art. 11-bis e dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, disposizioni non espressamente derogate dal citato art. 10, comma 6-bis, in modo da rappresentare in maniera corretta, trasparente e armonica la situazione patrimoniale tanto dell’ente partecipante che dell’ente partecipato.

Inoltre, le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell’esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell’ente locale, in sede di rendicontazione dell’esercizio 2022. Ciò in quanto la norma di cui al d.l. n. 77/2021, in ragione degli eccezionali eventi pandemici, comportanti ab externo effetti depressivi della gestione delle partecipate e conseguenti perdite di esercizio, ha chiara portata derogatoria di una regola generale – quella del T.U.SP. – la cui ratio va rinvenuta nell’esigenza di una corretta e veritiera rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente (come sintetizzabile dal risultato di amministrazione) la cui esposizione nei confronti del soggetto partecipato può manifestarsi, in caso di mancato ripiano, attraverso la necessità della ricapitalizzazione o comunque della razionalizzazione della società partecipata, non escludendo la sua dismissione (art. 20 T.U.S.P.). Diversamente opinando, verrebbe obliterato l’effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto “manipolativo” del risultato di amministrazione dell’ente partecipante per gli anni successivi al 2021 (cfr. Corte cost., sentenza n. 115/2020).

 

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Conversione DL Aiuti bis, la nota ANCI sulle norme di interesse per gli Enti locali

ANCI ha pubblicato la nota sulle norme di interesse di Comuni e Città Metropolitane contenute nel D.L. 9 agosto 2022 n. 115 convertito in Legge 142/2022 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” – cd aiuti bis, che contiene importanti misure in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

 

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Via libera dal Consiglio dei ministri al regolamento sui concorsi e le assunzioni nelle PA

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 ottobre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Secondo quanto si legge nel comunicato stampa del Governo, il testo stabilisce che l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione, che si svolgono con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

Si stabiliscono i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e, rispetto alla normativa precedente, si introduce la previsione che ai concorsi possano partecipare i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria e i cittadini di Paesi terzi che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, del godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.

Inoltre, al fine di garantire l’equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, si prevede che il bando contenga, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento, a parità di titoli e di merito si applica il titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato.

 

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Fondo caro bollette: Criteri e modalità di riparto dell’ulteriore incremento di 400 milioni di euro, per l’anno 2022

Adottato dal Ministero dell’Interno il decreto del 27 settembre 2022, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente i Criteri e modalità di riparto dell’ulteriore incremento di 400 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo da destinare a comuni, città metropolitane e province, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas» previsto dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34. L’ulteriore incremento di 400 milioni di euro del citato fondo, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, è previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, (c.d. decreto Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.142.

 

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Ricognizione delle somme dovute – Province e Città metropolitane della Regione Sardegna – Liberi consorzi e Città metropolitane della Regione Sicilia

Il Ministero dell’Interno, con apposito comunicato, ricorda che a seguito della Circolare DAIT n.70 del 21 giugno 2022, gli importi da iscrivere nei bilanci 2022 e seguenti, di competenza delle province della regione Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari, sono indicati nella tabella A allegata alla Circolare DAIT n.18 del 9 aprile 2021.

Per quanto riguarda i Liberi consorzi e le Città metropolitane della regione Sicilia occorre, invece fare riferimento alla tabella E allegata alla Circolare DAIT n.17 del 9 aprile 2021. Le circolari citate sono riportate nelle risorse correlate.

 

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