Debito fuori bilancio per le spese comunicate tardivamente dall’ente capofila

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 118/2022, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un Comune ha affermato che: “In caso di comunicazione tardiva da parte dell’Ente capofila al comune titolare delle spese relative ai servizi di tutela dei minori, assunte su disposizione dell’autorità giudiziaria, le stesse sono riconducibili a debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL”.

Il Comune istante rappresenta che sussista l’obbligo per i comuni – dove risiedono i genitori dei minori al momento dell’attivazione del servizio di tutela – di compartecipare alle spese derivanti da interventi disposti dall’autorità giudiziaria, ha riferito che “…spesso…” tali interventi sono attivati da enti titolari del progetto, ma differenti dal comune a cui, per legge, va imputata la relativa spesa compartecipata. Nello specifico, ha evidenziato che, frequentemente, l’ente capofila, in sede di attuazione degli interventi disposti dall’A.G., provvede ad affidare a terzi le necessarie azioni di tutela e, solo successivamente, ne dà comunicazione al comune “…che ne deve sostenere gli oneri…”.

La Sezione ha evidenziato come non sussistano spazi, diversi da quelli espressamente codificati dalla vigente normativa, per sottrarre alcune peculiari fattispecie di “spesa-debito” alla procedura contabile di riconoscimento, risultando, invero, del tutto irrilevanti a tal fine, le peculiari circostanze di fatto che, per modalità, tempistica, ripartizione di competenze, ovvero, anche soltanto, per mere prassi organizzative, abbiano, in qualche modo, inciso sulla formazione del debito in violazione delle regole di corretta gestione della spesa, così come disciplinate dall’art. 191, commi 1, 2 e 3 del TUEL.

E’ evidente che trattasi di mere ragioni di carattere organizzativo che in nessun caso possono quindi condurre all’inapplicabilità – come sembra prospettare il quesito – della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. Anzi, in caso contrario, sarebbe ravvisabile, ove ne ricorrano tutti i presupposti di legge, un’eventuale responsabilità amministrativo-contabile laddove il debito produca interessi moratori che, com’è noto, non sono riconoscibili (cfr. Sez. contr. Puglia, delibera n. 149/2015), ovvero, nel caso in cui il ritardo nel riconoscimento de quo, dia luogo a procedure esecutive, a loro volta, fonte di ulteriori spese (per es. legali e/o processuali).

 

La redazione PERK SOLUTION

L’esclusione dei diritti di rogito dalle spese di personale si estende anche agli oneri riflessi e irap

Il Sindaco di un Comune ha rivolto alla Corte dei conti Sezione regionale per l’Emilia Romagna una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131 del 2003, volta a conoscere, ai fini della corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) – laddove stabilisce che “gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP” -, se l’esclusione dalla spesa di personale dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, debba avvenire considerando anche gli oneri riflessi e l’IRAP o viceversa l’esclusione non riguardi tali importi.

La Sezione, con deliberazione n. 122/2022, rileva che l’effetto di trascinamento che i diritti di rogito producono sui connessi oneri previdenziali e fiscali appare tautologica precisazione sol che si consideri lo stretto “vincolo pertinenziale” che lega i secondi ai primi in ragione del quale l’esclusione di questi ultimi dalla spesa di personale non può che comportare, quale stretta derivazione consequenziale, l’esclusione anche di oneri riflessi e Irap in quanto applicati su di un presupposto che non fa parte dell’aggregato “spesa di personale” ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296 del 2006.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto risorse del Fondo per le politiche per la famiglia 2022

Il Dipartimento per le politiche per la famiglia rende noto che si è concluso l’iter di emanazione del decreto di riparto del Fondo per le politiche per la famiglia 2022. Le risorse del Fondo ammontano, per il 2022, a 44.050.628,00 euro. Le risorse saranno destinate e suddivise tra Stato, regioni ed enti locali.

Ai compiti e alle attività di competenza statale sono assegnati 14.050.628,00 euro, per interventi che diffondano e valorizzino iniziative di enti pubblici e privati in materia di politiche familiari, anche attraverso la condivisione e lo scambio di esperienze virtuose e di buone pratiche. Ulteriori iniziative dovranno riguardare le persone di minore età orfane di crimini domestici, vittime di violenza assistita e vittime di cyberbullismo.

Alle attività di competenza regionale e degli enti locali spettano 30.000.000,00 euro, destinati a finanziare i Centri per le famiglie, i consultori familiari, i sostegno alla natalità e genitorialità e le politiche di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Pubblicata la proposta di graduatoria sugli impianti per la gestione dei rifiuti urbani

ANCI rende noto che è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Transizione Ecologica il decreto dipartimentale recante la proposta di graduatoria relativa all’Investimento PNRR 1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti” – Linea di Intervento B. Questa linea di intervento finanzia, con un importo complessivo di 450 milioni di euro, l’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata. Secondo quanto previsto dal decreto pubblicato in data odierna, “il MiTE approverà, con successivo decreto, la graduatoria definitiva delle proposte ammesse al finanziamento, tenuto conto anche degli esiti delle procedure di esclusione in corso e delle verifiche preliminari”.

 

La redazione PERK SOLUTION