Contributo anno 2022 per la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale

È stata disposta l’erogazione del contributo, anno 2022, spettante ai comuni per la partecipazione degli stessi enti all’attività di accertamento fiscale e contributivo per l’anno 2021.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per i comuni che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE”.

Gli importi attribuiti a ciascun ente, sono stati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2011.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo stabilizzazione del personale ex ETI. Saldo 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che con decreto dirigenziale del 26 settembre 2022, è stato disposto il pagamento del saldo, nella misura del 30%, del contributo assegnato nell’anno 2022 a favore delle province, delle città metropolitane, dei comuni, per il rimborso degli oneri relativi alla stabilizzazione, presso gli enti medesimi, del personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani), ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Il pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sia per gli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016, sia nei confronti degli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli enti beneficiari del pagamento possono visualizzare l’importo loro assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTO STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI”.

 

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Il Consiglio dei ministri vara la Nota di aggiornamento al Def 2022

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2022, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2023-2025.

Il NADEF 2022 non definisce gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2023-2025, ma dopo sei trimestri di crescita superiore alle aspettative, “le prospettive adesso risultano meno favorevoli in ragione del marcato rallentamento dell’economia globale e di quella europea, principalmente legato all’aumento dei prezzi dell’energia, all’inflazione e alla situazione geopolitica”. Il Pil italiano è dato in rallentamento al +0,6% nel 2023.
Per l’anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del prodotto interno lordo (PIL) aumenti del 3,3%, dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del DEF in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del PIL nella seconda metà dell’anno. Inoltre, per effetto del positivo andamento delle entrate e della moderazione della spesa primaria sin qui registrati quest’anno, si prevede che l’indebitamento netto (deficit) tendenziale scenda dal 7,2% del 2021 al 5,1% del 2022, un livello inferiore all’obiettivo programmatico definito nel DEF, pari al 5,6%. Anche il rapporto debito/PIL è previsto in netto calo quest’anno, al 145,4% dal 150,3% del 2021, con un ulteriore sentiero di discesa negli anni a seguire fino ad arrivare al 139,3% nel 2025.

Nel 2023, a causa dell’indebolimento del ciclo internazionale ed europeo, la crescita tendenziale prevista scende allo 0,6% rispetto al 2,4% programmatico del DEF di aprile; l’indebitamento netto tendenziale a legislazione vigente viene previsto al 3,4%, inferiore all’obiettivo programmatico del 3,9% del DEF. Il Consiglio dei ministri è anche intervenuto sugli IRCSS, sul riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (decreto legislativo – esame preliminare), approvando in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega relativa al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Il decreto si inserisce nell’ambito della “Missione 6 – Salute” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. Il testo, tra l’altro, introduce criteri e standard internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico di IRCCS, con la valutazione dell’impact factor, della complessità assistenziale e l’indice di citazione, per garantire la presenza di sole strutture di eccellenza. Si definiscono, inoltre, le modalità di individuazione del bacino minimo di riferimento atte a rendere la valutazione per l’attribuzione della qualifica IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori.

 

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DL Aiuti ter: la nota di commento di ANCI

ANCI ha pubblicato una nota sintetica sul Decreto legge n. 23 settembre 2022, n. 144 (G.U. n. 223 del 23-09-2022) che introduce “ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)” – cosiddetti Aiuti ter.

Il provvedimento incrementa il contributo straordinario in favore di Regioni ed enti locali di 200 milioni di euro complessivi, 160 in favore dei comuni e 40 in favore di città metropolitane e province. Per far fronte ai rincari energetici e agli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per il 2022 di 400 milioni di euro, che si aggiungono al miliardo di euro già assegnato con la legge di assestamento del bilancio (legge 5 agosto 2022, n. 111).
Sono previsti ulteriori 100 milioni di euro per finanziare il contributo a copertura dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario. Viene istituito, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, un fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto. Sono stanziate risorse (50 milioni di euro per il 2022) per l’erogazione di contributi a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Specifiche risorse sono stanziate sia per contenere i maggiori costi energetici sostenuti dagli enti del terzo settore, con particolare riguardo a quelli che gestiscono servizi sociosanitari rivolti a persone con disabilità, sia per mitigare il caro-energia in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura.
Infine, le risorse finalizzate all’erogazione del “bonus trasporti” sono incrementate di 10 milioni di euro per il 2022.

Sono prorogate al 31 dicembre 2022 le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni. La posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di
cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

 

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ANAC, Messi comunali: Il numero dipende dalla posta da consegnare

In numero dei messi comunali dipende dal numero di raccomandate da notificare, o di semplice corrispondenza ordinaria da spedire in un anno. Perché sia equo il rapporto tra addetti e numero di invii stimati, vanno rispettate le seguenti proporzioni:
a) un addetto ogni 120.000 pezzi di corrispondenza ordinaria da spedire nell’arco dell’anno;
b) un addetto ogni 30.000 pezzi di raccomandata da spedire nell’arco di un anno;
c) un addetto ogni 17.143 pezzi di notifiche eseguite a mezzo di messo comunale, da spedire nell’arco di un anno.
E’ quanto ha precisato Anac in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un Comune. Prendendo atto dell’esito infruttuoso del ricorso al servizio postale manifestato dal Comune, l’Autorità ha fornito indicazioni valide anche per i servizi di notificazione di atti giudiziari e di ogni altro servizio postale gestito in proprio. Anac specifica inoltre che, nel caso il Comune o l’ente pubblico in questione decida di affidare ad un soggetto terzo di servizi postali la consegna delle raccomandate, tali appalti sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

“Si tratta – scrive l’Autorità – di servizi in cui l’attività principale è rappresentata dalla distribuzione, il cui costo è composto, in misura assolutamente prevalente, dal costo sostenuto per il personale”. Intervenendo nello specifico del caso sollevato, Anac aggiunge: “Appare pertanto singolare che, nel caso di specie, il costo della manodopera non raggiunga il 50% del valore del contratto”.

 

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