PNRR: Gli enti ammessi al finanziamento degli interventi su asili nido e scuole dell’infanzia

È stato adottato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri e con il Coordinatore dell’Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’istruzione, del 22 settembre 2022, relativo all’individuazione degli enti ammessi a finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia.

Il provvedimento è adottato in applicazione dei commi da 59 a 61 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, la cui linea di finanziamento è transitata tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Sono 238 gli interventi ammessi, per un importo di euro 389.219.813,70 così suddivisi:
– n. 50 interventi per un importo di euro 67.063.439,24 per asili nido;
– n. 72 interventi per un importo di euro 131.301.903,56 per asili nido in aree svantaggiate;
– n. 32 interventi per un importo di euro 56.224.752,91 per scuole dell’infanzia;
– n. 42 interventi per un importo di euro 92.023.847,24 per scuole dell’infanzia in aree svantaggiate;
– n. 42 interventi per un importo di euro 42.605.870,75 per riconversione spazi.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: Missione M2C4 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. Chiarimenti

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con apposito comunicato, fornisce importanti chiarimenti in merito all’utilizzo, monitoraggio e rendicontazione dei contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere) e ora confluiti all’interno della Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”.

Gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione.  I Comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche per efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla lettera a) del comma 29, fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, e comunicati al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Non si ritiene ammissibile, invece, l’utilizzo delle risorse per la manutenzione straordinaria delle strade se non inerente al dissesto idrogeologico, che, laddove possibile, deve essere esplicitato nella descrizione del CUP.

Per le annualità 2022-2023-2024, i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge n.160/2019, sono tenuti a programmare già nell’anno corrente le opere da realizzare nelle tre annualità e a generare i CUP dagli appositi template, rispettando le “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template”, predisposte dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio.  Per quanto concerne l’alimentazione del sistema informatico ReGiS, la Direzione rammenta che tutte le opere delle annualità 2020-2021, in precedenza censite all’interno del sistema Bdap-Mop dovrebbero essere ora presenti sul sistema informatico ReGiS qualora queste ultime siano state correttamente associate con il relativo Cup nel predetto sistema Bdap-Mop. Inoltre, viene precisato che, in deroga a quanto previsto all’interno dei Decreti di assegnazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge n.160/2019, la certificazione di conclusione dell’opera (certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ex articolo 102 decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) dovrà essere inviata tramite il sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) e successivamente caricata sul sistema di monitoraggio ReGiS.

Infine, la Direzione segnale che al fine di fronteggiare il caro materiali, in deroga a quanto previsto dai decreti di assegnazione delle risorse per le misure in oggetto, è prevista la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi di gara esclusivamente per far fronte al caro materiali e solo per la realizzazione della stessa opera dalla quale derivano. L’utilizzo delle stesse è quindi escluso per ogni altra eventualità, di pari grado le stesse non possono essere utilizzate per le varianti in corso d’ opera.

 

La redazione PERK SOLUTION