Il Consiglio di Stato censura la norma che consente ai creditori di chiedere gli interessi al termine della procedura di dissesto

Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 4, del TUEL in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione. La disposizione censurata prevede che dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto dell’organo straordinario di liquidazione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Il rimettente, preliminarmente, esclude di poter aderire all’opzione interpretativa sugli effetti estintivi del pagamento integrale della quota capitale disposto dall’organismo straordinario di liquidazione nella fase di dissesto. Tale lettura non troverebbe riscontro né nel tenore letterale della disposizione né nell’interpretazione ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale relativa a previgente ma analoga disposizione, secondo la quale ogni pretesa creditoria rimasta insoluta nella procedura di dissesto torna ad essere esigibile nei confronti dell’ente locale una volta cessato il regime di sospensione temporanea, strumentale all’attività di rilevazione ed estinzione delle passività, a prescindere che vi sia stato o meno l’integrale pagamento della sorte capitale.

Il Consiglio di Stato ritiene che tale principio, elaborato sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata e da ultimo espresso nella sentenza n. 269 del 1998, possa essere rivalutato alla luce della sua anteriorità alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata con legge costituzionale n. 3 del 2001, e degli ulteriori interventi normativi che hanno conformato la disciplina del dissesto. Il rimettente ricorda che con la menzionata riforma costituzionale del 2001 i Comuni hanno visto riconosciuta con pienezza la loro posizione di ente pubblico territoriale di base e dalla ricognizione normativa relativa alla disciplina del dissesto se ne desume che la finalità consista nello stabile risanamento dell’ente locale attraverso la rimozione degli squilibri di bilancio che ne hanno causato il dissesto. Secondo la prospettazione del Consiglio di Stato il regime di inesigibilità solo temporaneo degli accessori del credito, derivante dall’equiparazione sul piano normativo di situazioni ontologicamente diverse, quali il dissesto finanziario degli enti locali e il fallimento dell’imprenditore
privato, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza. L’effetto di tale ingiustificata equiparazione – considerata la differente finalità della disciplina del dissesto rispetto a quella del fallimento – potrebbe compromettere l’obiettivo della stabile rimozione degli squilibri di bilancio che hanno determinato il dissesto dell’ente locale in quanto l’ente, tornato in bonis, sarebbe soggetto al credito per interessi maturati dopo la dichiarazione del dissesto rischiando di pregiudicare l’equilibrio raggiunto e di rendere necessario un nuovo intervento straordinario a carico della finanza pubblica. Il rimettente prosegue, inoltre, ritenendo che la disposizione censurata violerebbe, sotto altro profilo, l’art. 3 della Costituzione per l’attribuzione al creditore di una tutela che sembrerebbe eccedere i limiti di un equilibrato bilanciamento delle contrapposte esigenze a base dell’istituto del dissesto. Il regime normativo riservato agli accessori del credito nei confronti dell’ente locale dissestato confliggerebbe anche con il principio di equilibrio dei bilanci pubblici profilandosi il rischio di dissesti
in successione, così da compromettere il percorso di ripristino dell’attività ordinaria dell’ente locale una volta rimosse le cause che ne avevano determinato il dissesto. A tale riguardo, prosegue il rimettente, si configurerebbe anche una violazione del principio del buon andamento. Il Consiglio di Stato evidenzia che la disciplina censurata sembrerebbe svuotare di contenuto il riconoscimento costituzionale degli enti locali e del principio del pluralismo autonomistico di cui all’art. 5 della Costituzione. Il rimettente, infine, ravvisa una potenziale contrarietà della norma con gli artt. 114 e 118 della Costituzione per il sacrificio a carico della collettività, di cui il Comune è ente esponenziale, sotto il profilo delle negative ripercussioni, tanto sul piano della continuità delle funzioni amministrative che dei servizi pubblici, a fronte della tutela riconosciuta dalla norma al creditore commerciale. Per il Collegio rimettente la possibilità di rimuovere i prospettati profili di incostituzionalità potrebbe risiedere nel considerare inesigibili in via definitiva, e non solo temporanea, gli accessori del credito nei confronti dell’ente locale, riconoscendo carattere estintivo al pagamento integrale del credito, avvenuto nell’ambito della procedura di dissesto, per sorte capitale e interessi maturati al momento dell’apertura della procedura.

 

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CDP: Rinegoziazione prestiti concessi alle Città Metropolitane e ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana

La Cassa Depositi e Prestiti si rende disponibile alla rinegoziazione per l’anno 2022 dei prestiti in ammortamento al 1° luglio 2022 concessi alle Città Metropolitane e ai Comuni capoluogo di Regione o sede di Area Metropolitana, inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e smi. A tal fine è stata pubblicata la Circolare n. 1302/2022, con cui vengono fornite le istruzioni operative per la rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° luglio 2022, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2024.

Sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché sia stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito “TUEL”), approvata con decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL. La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, dal 4 ottobre 2022 al 25 ottobre 2022 (“Periodo di Adesione”), l’elenco dei Prestiti Originari rinegoziabili e renderà note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione con un apposito applicativo informatico di gestione.

 

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Riduzione IMU dovuta da soggetti non residenti in Italia: effettuato il riparto delle quote residui 2021 e del fondo 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che è stato adottato il decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 settembre 2022, con i relativi allegati 1 e 2, concernente il riparto della quota restante dell’anno 2021 e della quota relativa all’annualità 2022 del fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell’IMU dovuta da soggetti non residenti in Italia», previsto dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e successive modifiche e integrazioni.

La quota residuale del fondo istituito dall’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 3.241.767,16 euro e relativa all’annualità 2021, è ripartita, in proporzione alle somme già attribuite per lo stesso anno 2021. Il fondo per l’anno 2022, di cui l’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come integrato dall’articolo 1, comma 743, legge 30 dicembre 2021, pari a complessivi 15 milioni di euro, destinato a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione – per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia – dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella misura della 37,5 per cento, è ripartito sulla base della metodologia dei criteri di riparto previsti
dal decreto ministeriale del 24 giugno 2021, in proporzione alle somme già attribuite per l’anno 2021.

 

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Eventi sismici 2016: Trasmissione dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione del CUP

Il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 21 settembre scorso sul Portale del Federalismo Fiscale, informa che a seguito dell’emanazione del Decreto direttoriale del 9 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 148 del 27 giugno 2022, sono stati definiti i termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Nell’area riservata del Portale federalismo fiscale è reso disponibile ai Comuni, dal giorno 21 settembre 2022, il modello allegato al decreto – unitamente alle istruzioni – con il quale gli enti locali interessati trasmettono i dati relativi alle minori entrate verificatesi per gli anni 2021 e 2022 entro sessanta giorni dalla data in cui il modello stesso è reso disponibile all’interno dell’area riservata, vale a dire entro il 21 novembre 2022.
La trasmissione dei dati in questione, a norma dell’art. 17-ter, comma 1 del D. L. n. 183 del 2020, è propedeutica all’emanazione del decreto interministeriale con il quale sono ripartite le somme oggetto di rimborso agli enti locali interessati, decreto che sarà emanato una volta elaborati i dati trasmessi.
Viene ricordato, infine, che il modello, debitamente compilato in formato elaborabile, deve essere trasmesso esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  df.rimborsocup@pce.finanze.it e che non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.

 

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Funzione Pubblica, Fast Piccoli Comuni: Al via la manifestazione d’interesse

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha lanciato il progetto “Fast Piccoli Comuni”, in collaborazione con Formez PA, nell’ambito delle Azioni 1.2.1 e 1.3.1 del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.  Il progetto è articolato in tre ambiti di attività

– Ambito A: Verso la transizione digitale;

– Ambito B: verso la transizione amministrativa;

– Ambito C: Supporto ai Piccoli Comuni per il miglioramento delle attività amministrative mediante l’introduzione di tecnologie informatiche -, il progetto è rivolto ai 5.535 centri italiani con meno di 5.000 abitanti e ha finalità di affiancamento e supporto nella transizione digitale e amministrativa.

Il sostegno si attua attraverso specifiche azioni di training on the job, di accompagnamento all’implementazione di progetti di miglioramento e soluzioni digitali. I Comuni saranno supportati da una squadra di esperti con competenze multidisciplinari. In questo modo, potranno individuare le attività da mettere in campo e nuove modalità tecnologiche e organizzative, anche a partire da strumenti e pratiche esistenti e già sperimentate. Il progetto Fast Piccoli Comuni mira all’attuazione di piani di transizione al digitale su scala locale, al rafforzamento della capacità dei piccoli comuni nel ridurre i tempi e i costi dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese, al miglioramento della redazione degli atti amministrativi tramite tecnologie informatiche.

Le manifestazioni di interesse vanno inviate entro il 7 ottobre all’indirizzo: fastpiccolicomuni@formez.it.

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