Partenariato pubblico-privato: esclusi dal limite del 49% i fondi del PNRR

Se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto provenienti dall’Unione europea, anche nell’ambito del Pnrr, non incidono nella quota di contributo pubblico che nei contratti di Partenariato Pubblico privato non può superare il 49% del costo dell’investimento complessivo. È quanto evidenziato da ANAC nella delibera n. 432 del 20 settembre 2022, a fronte di un parere richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe) della presidenza del Consiglio.

Uno degli elementi rilevanti per le operazioni di Partenariato per la costruzione o per la concessione e gestione di asset pubblici riguarda infatti proprio l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del PNRR e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto (i cosiddetti grants) di provenienza europea ai fini del calcolo del prezzo non superiore al 49% del costo dell’investimento in tali operazioni.

Secondo ANAC, ee non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano in qualche modalità o forma a carico della
pubblica amministrazione, i finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria, anche nell’ambito del PNRR, possono ritenersi esclusi dalle valutazioni in merito al “contributo pubblico” e, in particolare, al perimetro del 49% di cui agli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in quanto destinati a “nettare” la quota di investimento. In caso di distinzione tra risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello
Stato italiano (loans), la predetta indicazione si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants). È la stessa norma del Codice a suggerire che il ‘‘contributo pubblico’’ in conto capitale, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse ‘‘della pubblica amministrazione’’ e, dunque, a carico di Autorità nazionali, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse euro-unitarie.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Nuove regole per le modalità di alimentazione della banca dati SIOPE

È stato pubblicato nella G.U. n. 224 del 24-9-2022 il decreto del MEF del 12 settembre 2022 recante “Tempi e modalità di alimentazione della banca dati SIOPE”.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 verranno meno gli adempimenti dei tesorieri e dei cassieri riguardanti la trasmissione alla banca dati SIOPE degli incassi e di pagamenti codificati relativi agli esercizi 2023 e successivi effettuati attraverso la rete interbancaria RNI in base alle «Regole di colloquio tra Banche Tesoriere e Banca d’Italia» consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE. Sempre a decorrere dall’esercizio 2023, la banca dati SIOPE sarà  alimentata dai dati dell’infrastruttura SIOPE+ di cui all’art. 14, comma 8-bis, della citata legge n. 196 del 2009 gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria.

Fino al 31 dicembre 2023 i tesorieri e i cassieri degli enti soggetti alla rilevazione SIOPE, esclusi gli enti di previdenza, continueranno a trasmettere alla banca dati SIOPE le informazioni codificate degli incassi e dei pagamenti relative agli esercizi 2022 e precedenti, compresi i prospetti delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2022 e i dati relativi alle attivazioni/disattivazioni degli enti e dei rispettivi tesorieri/cassieri, attraverso la rete interbancaria RNI in base alle «Regole di colloquio tra Banche Tesoriere e Banca d’Italia».

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza Locale, pagamento contributo per distacco sindacale anno 2022

Il Ministero dell’Interno comunica che con provvedimento del 16 settembre 2022, è stato disposto il pagamento del contributo assegnato nell’anno 2022 alle Province, alle Città metropolitane, ai Liberi consorzi comunali, ai Comuni, alle Comunità montane nonché alle ASP/IPAB, ad esclusione degli enti facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali (da intendersi riferita all’istituto del distacco sindacale) nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.

Gli enti beneficiari del predetto pagamento sono quelli che con modalità informatizzata, utilizzando esclusivamente la certificazione presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni enti locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale, hanno trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2022, richiesta di contributo.

Il citato pagamento è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei confronti degli enti che non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili di cui all’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, ovvero per gli enti che non hanno adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE.

Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza delle Regioni: Intesa sul Portale unico per il reclutamento

Nell’ultima riunione della Conferenza Unificata (che si è tenuta il 14 settembre) è stata espressa l’intesa sul decreto relativo alle modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali. Il provvedimento estenderebbe per taluni aspetti la disciplina (di cui all’art. 35-ter d.lgs. 165/2001) prevista per le amministrazioni centrali agli enti territoriali, in relazione alle modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento. Per questo motivo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI – con un documento congiunto inviato al Governo – pur esprimendo l’intesa – ritengono che “debba rimanere autonoma, per ogni ente territoriale, l’impostazione del back office delle procedure concorsuali a fronte di un front office comune e che occorre garantire l’integrazione e l’interoperabilità del Portale unico con i singoli sistemi regionali e locali esistenti, anche nel rispetto dell’autonomia organizzativa di Regioni e delle Province autonome, Comuni, Province e Città metropolitane, costituzionalmente garantita”.
“Appare, dunque, assolutamente necessaria sottolineano Regioni ed Enti locali – una verifica intermedia per testare il funzionamento e la reale personalizzazione della sezione riservata del Portale e dei suoi strumenti, nonché per constatarne l’efficacia anche in ordine all’interoperabilità tra il sistema centrale e quelli degli enti territoriali, tesa a scongiurare il serio rischio di un rallentamento o di un blocco delle procedure concorsuali, indispensabili anche per la concreta realizzazione delle Riforme previste dal PNRR”.
Preso atto dell’inserimento della fase sperimentale nell’ultima versione di decreto, la Conferenza delle Regioni, l’Anci e l’Upi hanno chiesto “l’istituzione di un Tavolo tecnico teso a verificare l’andamento della Riforma del Portale unico del reclutamento e a monitorarne gli esiti per le successive ed eventuali iniziative, anche ai fini della messa a regime del predetto Portale per le Regioni e gli Enti locali”.
La redazione PERK SOLUTION