DL Aiuti bis: Fondo di anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto

L’art. 16, commi 6-ter–6-sexies del D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti bis”, convertito con modificazione in legge n. 142/2022 (G.U. n. 221 del 21-9-2022) statuisce l’obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. La previsione è volta a dare attuazione alla delibera della Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8 del 2022 che, nell’individuare la competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato la necessità per gli enti locali interessati di accantonare la corrispondente provvista finanziaria nei futuri bilanci stabilmente riequilibrati.

Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è utilizzato secondo le modalità previste dall’articolo 52, commi 1-ter e 1-quater del D.L. n. 73 del 2021, che detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. L’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all’esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo potrà essere ripianato, a decorrere dall’esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari
al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 2022.

Il meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023 viene esteso anche agli enti locali in dissesto finanziario che abbiano ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di
rendiconto 2021.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle Linee Guida Anac

Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle indicazioni delle Linee Guida dell’Anac. Non possono discostarsi da esse in maniera irragionevole e abnorme, e comunque – nel caso decidano di non adeguarsi – lo devono motivare adeguatamente adottando un apposito atto che indichi le ragioni sottese a tale deroga. In base all’articolo 71 del Codice degli Appalti, tale motivazione deve essere particolarmente circostanziata qualora sia presente un bando-tipo che esplicita i criteri di valutazione delle offerte. A chiarirlo è la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con una Nota del Presidente approvata dal Consiglio.

 

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Enti pubblici: Il regolamento in materia di compensi spettanti ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo

È stato pubblicato nella G.U. n. 222 del 22 settembre 2022 il DPCM 23 agosto 2022, n. 143 recante “Regolamento in attuazione dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”.

Il regolamento si applica agli enti e agli organismi di cui all’art. 1, comma 2, della 1. 31/12/2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti. Sono, invece, esclusi da tale disposizione gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società pubbliche di cui al d.lgs. n. 175/2016, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali, anche in forma societaria.

La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell’organo stesso, nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese. Il compenso si intende determinato per l’intera durata
dell’incarico. Laddove il compenso non sia stabilito nell’atto di nomina o da disposizioni normative di settore, ovvero nelle more della sua determinazione, lo stesso potrà essere corrisposto dalle amministrazioni o enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l’organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso. La revisione dei compensi da parte dell’ente, nel corso di svolgimento del mandato degli organi, deve essere sottoposta al preventivo assenso dell’amministrazione vigilante, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze. I compensi sono definiti sulla base dell’applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli enti, della complessità gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi.

 

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