La tempestività dei pagamenti – Le FAQ di IFEL

Con il webinar del 19 luglio scorso, ANCI-IFEL e la RGS, hanno riepilogato la disciplina sui tempi di pagamento dei debiti commerciali, fornendo indicazioni utili sulle modalità di applicazione delle misure di garanzia e riportando i principali risultati del monitoraggio.

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d’infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l’Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

Tra gli argomenti trattati:

  • la possibilità di monitorare lo stock di debiti in corso d’anno (Attraverso il servizio dedicato allo stock del debito di AreaRGS è possibile visualizzare i dati rilevati per l’esercizio in corso. Relativamente allo stock 2022 vengono prese in considerazione tutte le fatture non pagate alla data dell’ultimo aggiornamento. Per quanto riguarda il calcolo dei tempi, per le fatture non pagate alla data dell’ultimo aggiornamento il sistema attribuisce la data del 31.12.2022 [cfr. quesito 18]);
  • l’ordine da seguire nel pagamento delle fatture (Si rammenta l’opportunità che le fatture già scadute vengano pagate, di norma, in ordine cronologico e non in base alla scadenza della fattura, nel rispetto della “par condicio creditorum” [cfr. quesito 29]);
  • le modalità di gestione in PCC delle autofatture comunitarie (a breve il sistema sarà in grado di intercettare attraverso il contenuto dell’autofattura l’identificativo e la data del documento associato in modo tale da riuscire ad associare attraverso il numero dell’autofattura il pagamento, per il quale in alternativa sull’OPI potrà essere messo o il numero della fattura cartacea o il numero del documento elettronico. Quando verrà messo a punto questo meccanismo saranno fornite indicazioni agli enti di non caricare più manualmente questi documenti su PCC. Nel frattempo, la soluzione temporanea è quella di chiudere con il CH i documenti elettronici di autofattura e continuare ad inserire le fatture dei fornitori esteri su PCC ed inserire nell’OPI gli identificativi della fattura analogica come caricata su PCC [cfr. quesito 32]).

 

La redazione PERK SOLUTION

Obiettivi per il sociale: Proroga al 30 settembre 2022 del termine per la consegna della Relazione

Il decreto legge “Aiuti bis” – 9 agosto 2022, n. 115, art. 16, comma 4 – proroga il termine di scadenza per l’invio della rendicontazione 2021 sul potenziamento dei servizi sociali al 30 settembre 2022.

La modalità di presentazione della relazione di rendicontazione è esclusivamente per via telematica sul portale SOSE, nella sezione dedicata alla compilazione dei questionari dei fabbisogni standard (https://opendata.sose.it).
La quasi totalità dei Comuni ha effettuato l’invio della relazione; la proroga concessa permetterà a tutti i Comuni ancora inadempienti di completare ed inviare la rendicontazione, senza incorrere nel rischio di restituzione dei fondi assegnati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo avanzo libero per accoglienza profughi

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 116/2022, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento della spesa di sostentamento materiale e morale di profughi ucraini ospitati nel territorio comunale, quale spesa corrente una tantum, circoscritta all’esercizio 2022.

La Sezione ricorda come la ratio dell’art. 187, commi 2 del TUEL è quello di circoscrivere la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente a scopi di sana gestione finanziaria, talché esso “non può essere inteso come una sorta di utile esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, l’avanzo di amministrazione “libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato” (Corte cost. n. 138/209). In tal senso, il comma 3 bis del richiamato art. 187 preclude l’uso dell’avanzo libero nel caso in cui l’ente versi nelle fattispecie di cui agli artt. 195 e 222, salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio dell’art. 193.

Pertanto, secondo il richiamato art. 187, comma 2, la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato ai sensi dell’art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1 dell’art. 187, può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità di cui alle lett.e a), b), c), d), e), “indicate in ordine di priorità” (ved. anche principio 9.2, Allegato 4/2, D. Lgs. 118/2011).

Per spese corrente una tantum si intende la spesa significativamente priva dei caratteri di continuità temporale e certezza nel tempo, propri al contrario delle spese correnti a carattere permanente, e diversamente connotata dai tratti di estemporaneità, sporadicità e imprevedibilità “quali fattori qualificanti le spese elencate all’art. 187, comma 2, del TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l’utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l’avanzo di amministrazione (…) voce dell’entrata che si caratterizza anch’essa per incertezza nell’an e nel quantum (…) e che per sua natura è verificabile solo ex post, dopo l’approvazione al 30 aprile del consuntivo dell’esercizio precedente”.

In conclusione, sarà possibile attingere all’avanzo libero ex art. 187, comma 2, lett. d), TUEL per le spese aventi le predette peculiarità giuscontabili, “fermo restando che la qualificazione in concreto della fattispecie riferita dal Comune è di esclusiva competenza dell’ente che, qualora pervenga all’adozione di provvedimenti che comportino tali spese, sarà tenuto ad evidenziare, in motivazione, oltre ai presupposti di legge, la legittimità e la congruità delle stesse spese”.

 

La redazione PERK SOLUTION