Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L’articolo 60 del Dpr 3/1957 dispone, infatti, che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente. Si tratta di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l’eventuale decadenza dal pubblico impiego. Sussistendo un divieto assoluto di legge l’attività non è neppure autorizzabile dall’amministrazione di appartenenza. Ancorché il Dlgs 165/2001 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all’applicabilità del disposto normativo anche all’ipotesi – più grave – dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti.

Con queste motivazioni, la Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Umbria, con sentenza n. 60/2022, ha condannato il dipendente percepite per un incarico vietato, incompatibile con il mantenimento della qualità di pubblico dipendente e, quindi, non autorizzabile.

 

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Superamento limite trattamento accessorio per i compensi finanziati con i fondi del PNRR

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 116/2022, pronunciandosi ad una richiesta di un Ente ribadisce che il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell’ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La Sezione si è pronunciata con deliberazione n. 111/2022/PAR del 7 luglio 2022, confermando la possibilità del superamento dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell’ente locale in quanto “eterofinanziata”. Né sono ravvisabili ragioni per discostarsi da quanto già affermato in quella sede, benché la presente fattispecie non sia in verità perfettamente sovrapponibile. Nel parere reso con la richiamata deliberazione, infatti, la spesa “eterofinanziata” riguardava l’intero trattamento economico del personale dei servizi per l’impiego. La richiesta di parere in esame, invece, concerne il solo trattamento accessorio del personale coinvolto in progetti di transizione digitale finanziati con i fondi del PNRR. La disposizione di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale, peraltro, riprendendo i criteri esplicitati dalla Sezione nel già richiamato parere, trova un limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell’ente locale.

Pertanto, il trattamento accessorio “eterofinanziato” a valere sulle risorse del PNRR per progetti di transizione digitale, pertanto, non rileva ai fini dei limiti fissati dall’articolo 23, comma 2, del legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto di quanto precisato dal parere di questa Sezione espresso con deliberazione n. 111/2022/PAR del 7 luglio 2022.

La Sezione ricorda comunque che il trattamento accessorio in questione dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto, tra l’altro, dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.

 

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Servizi e forniture, revisione dei prezzi solo se prevista nei documenti di gara

La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Lo ricorda l’Anac nell’Atto del presidente su una richiesta di parere da parte dell’Arma dei Carabinieri relativa alla possibilità di procedere a modifiche, anche relative ai prezzi, dei contratti di appalto in corso di esecuzione – nello specifico per la fornitura di risme di carta formato A4 – a causa dell’attuale situazione internazionale e della persistente emergenza sanitaria da Covid-19.

Anche i più recenti interventi normativi in materia, osserva Anac, confermano tale possibilità. Il riferimento è all’articolo 29 del decreto 4/2022 che con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce “fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.

Quanto ai contratti in corso invece il legislatore è intervenuto al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il decreto 73/2021 solo ed esclusivamente per gli appalti di lavori e non per quelli di servizi e forniture: il provvedimento introduce un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche e prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Lo stesso legislatore non ha invece adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture. L’assenza di un meccanismo di compensazione/ revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture, analogo a quello disciplinato per i lavori, è stata evidenziata anche dall’Anac, che ha chiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo per consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.

Pertanto, allo stato, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del codice appalti, cioè solo se le modifiche sono previste chiaramente nei documenti di gara.

In ottica collaborativa l’Anac ricorda che con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Autorità ha adottato diversi atti, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Emergenza Covid-19”. Tra questi, il “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici” evidenzia la possibilità, per la stazione, per far fronte all’emergenza sanitaria, di procedere alle eventuali e conseguenti variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti dall’art. 106 del codice appalti.

 

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ARERA: Avvio di procedimento per la definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero

L’ARERA, con deliberazione del 6 settembre 2022, n. 413/2022/R/rif, avvia un procedimento per la definizione di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti, in coerenza con quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/06 (come introdotto dall’articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L’Autorità si propone di implementare nuove azioni e strumenti regolatori, necessari a tener conto, simultaneamente, degli effetti dell’avvenuto recepimento del c.d. “Pacchetto sull’economia circolare” e della concomitante attuazione del PNRR, secondo una stabile impostazione di forte attenzione al profilo infrastrutturale del settore, e di promozione sia della capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti, sia del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, europei e nazionali, quali, ad esempio, la prevenzione o l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio, da un lato, e la riduzione del conferimento in discarica, dall’altro.

Il PNRR prevede misure rivolte al settore dei rifiuti, che si rivelino utili a contribuire al rilancio dell’intero Paese, contemplando sia investimenti (rivolti “ad un miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio di rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi in carta e alla costruzione di impianti innovativi per particolari flussi”), che riforme, rilevando come, alla luce “delle evidenze emerse dalla Commissione UE sull’assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti, attribuibile all’insufficiente capacità di pianificazione delle Regioni e, in generale, alla debolezza della governance, risulti necessario sviluppare un Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”.

Si tratta di un insieme di azioni che l’Autorità intende supportare, nell’ambito di un quadro di efficace coordinamento delle attività poste in essere dagli attori della regolazione multilivello che caratterizza il comparto, portando a compimento il disegno di un sistema locale capace di chiudere il ciclo di gestione.

 

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