Cassa Depositi e Prestiti: Prestito Progettualità relativo agli investimenti inseriti nel PNRR o nel FNC

La Cassa Depositi e Prestiti supporta Comuni, Città Metropolitane e Province, soggetti attuatori di investimenti inseriti nel PNRR e nel FNC, che abbiano fatto richiesta o sono già assegnatari dei fondi PNRR/FNC (Contributo) alla data di richiesta del prestito (Circolare CDP n. 1280/2013), per le spese finalizzate alla predisposizione della documentazione progettuale.

Con il Prestito Progettualità PNRR/FNC è possibile finanziare le spese per la predisposizione della documentazione progettuale relativa agli investimenti inseriti nel PNRR o nel FNC, a partire da un importo minimo di € 2.500,00. Le somme erogate dovranno essere rimborsate obbligatoriamente al momento dell’incasso del Contributo, ma senza alcun onere aggiuntivo.

La somma finanziata è erogata, in una o più soluzioni, in base alle ordinarie procedure previste da CDP. L’ammortamento del prestito ha durata di cinque anni e decorre dal 1° gennaio del secondo anno solare successivo alla data di stipula del contratto e termina alla data di scadenza del prestito. Il prestito sarà reso disponibile da CDP fino al 31 dicembre 2024.

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La redazione PERK SOLUTION

L’appaltatore non può aumentare i costi di fronte alla richiesta di giustificativi

In sede di giustificazione dei costi della manodopera indicati nell’offerta economica, eventuali errori asseritamente materiali in cui sia incorso l’operatore economico nella indicazione di detti costi possono essere emendati solo se percepibili ictu oculi come tali dal contesto stesso dell’atto e senza dovere attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima. Diversamente, la “correzione” si tradurrebbe in una inammissibile manipolazione e variazione postuma dei contenuti dell’offerta con violazione del principio della par condicio dei concorrenti. Lo ha stabilito l’Anac nel parere di precontenzioso n. 349 del 20 luglio 2022 espresso in seguito all’istanza presentata dalla Rai nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento di logistica integrata per il centro di produzione.

La Rai ha chiesto all’Autorità di esprimere un parere sulla legittimità delle modifiche apportate in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta dall’operatore economico al costo della manodopera indicato nell’offerta economica e riguardo alla sussistenza dei presupposti per l’esclusione dell’operatore dalla gara. La società ha indicato nell’offerta economica costi della manodopera di 538.173 euro (su base annua). Successivamente, a seguito della richiesta della stazione appaltante di illustrare le giustificazioni relative alle singole voci di costo che hanno concorso a determinare l’importo offerto, la società ha dettagliato le componenti del costo della manodopera arrivando a un importo totale di 680.189 euro, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.

Nella dichiarazione di offerta non c’è traccia di alcun indizio che possa far ritenere che il costo annuo della manodopera sia il frutto di un errore materiale di calcolo e non invece di una stima incongrua del costo del lavoro. L’importo indicato in sede di giustificazioni è una inammissibile variazione postuma.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nella concessione delle spiagge servono più concorrenza e meno criteri rigidi e restrittivi

Nella concessione delle spiagge servono più concorrenza e meno criteri rigidi e restrittivi, finalizzati spesso al mantenimento di oligopoli e di rendite di posizione. L’esclusione di operatori economici qualificati, ma che non hanno mai gestito una spiaggia, crea collusione con gli operatori economici “storici”, producendo minori profitti per le amministrazioni comunali (derivanti dai canoni concessori) e servizi meno efficienti.
Così Anac ha preso posizione sulla decisione di un Comune di affidare in concessione la gestione di tre spiagge attrezzate per il periodo di cinque anni più cinque, adottando criteri molto rigidi di ricambio. “La certezza di avere poca o nessuna concorrenza riduce o annulla la spinta a presentare progetti gestionali innovativi e/o che prevedano significativi investimenti strutturali”, scrive Anac (Parere di precontenzioso n. 347).

Nel caso di specie, il Comune ha chiesto all’Anac se fosse legittimo il requisito di capacità tecnico-professionale contenuto nel Disciplinare di gara che prescrive l’aver “gestito in forma imprenditoriale per almeno una stagione balneare nell’ultimo triennio 2019-2020-2021 uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata od una struttura balneare assimilabile”.

Per l’Anac il requisito richiesto appare immotivatamente restrittivo della concorrenza perché di fatto non ammette che possano partecipare soggetti diversi da coloro che hanno già avuto in gestione lo stesso servizio, incidendo, così, profondamente il legittimo spazio concorrenziale degli operatori economici che svolgono attività analoghe anche se non identiche. Il requisito richiesto è inappropriato o quantomeno mal formulato perché crea una sorta di riserva di partecipazione a favore dei soli operatori economici che abbiano già svolto il servizio balneare o comunque servizi strettamente assimilabili.

 

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ANAC: Illegittima la proroga del servizio di tesoreria

L’affidamento in proroga del Servizio di Tesoreria non è conforme alla legge; la proroga dell’affidamento di un servizio, infatti, è consentita solo per evitare l’interruzione della prestazione in favore della Pubblica amministrazione e per il tempo necessario a consentire una nuova gara pubblica. L’utilizzo improprio dello strumento della proroga per l’affidamento del servizio di tesoreria è in difformità con i principi posti a tutela della concorrenza e della normativa sui contratti pubblici. È quanto stabilito dall’ANAC, con atto del Presidente del 20 luglio 2022.

L’Autorità ha più volte evidenziato il carattere eccezionalità e di temporaneità della proroga tecnica e ha quindi individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa. Affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: deve rivestire carattere eccezionale; deve avere carattere temporaneo; la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga; l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario; l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

Nel caso di specie, il ritardo nella conclusione della gara per il nuovo affidamento è imputabile esclusivamente alle Stazioni Appaltanti e, in particolare, ad un difetto di programmazione. Il comune, infatti, ha bandito la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria solo nove giorni prima della scadenza della Convenzione con la banca affidataria del servizio; anche se a quella data fossero pervenute offerte valide, l’amministrazione non avrebbe potuto comunque aggiudicare il servizio prima della scadenza del contratto originario.

 

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Commissariamento e rappresentanza all’interno di una Unione di Comuni

Le disposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 non possono trovare applicazione in caso commissariamento disposto ai sensi del menzionato art. 85 del D.P.R. n. 570/1960. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere riguardo alla possibilità di applicare le diposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del TUEL, anche all’ipotesi di commissariamento prevista dall’art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale prevede che, quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, il Prefetto provvede all’amministrazione del comune a mezzo di un commissario.

Nel caso di specie, è emerso che in occasione dell’ultima tornata elettorale presso il comune non è stata presentata alcuna lista e candidatura alla carica di sindaco e di consigliere comunale e che, conseguentemente, è stato nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione del comune; pertanto, viene chiesto di conoscere se il comune, che fa parte di una unione di comuni, possa essere rappresentato, all’interno della giunta dell’Unione, dal commissario prefettizio, in luogo del sindaco uscente, e da due assessori comunali cessati dalla carica per effetto del termine della consiliatura.

Al riguardo, il Ministero ritiene opportuno richiamare l’intervento chiarificatore, in tema di rappresentanza in seno alla comunità montana dei comuni a gestione commissariale, svolto dal Consiglio di Stato che ha espresso il proprio avviso con parere n. 666/2000 del 10 luglio 2000, affermando che “salvo diversa espressa previsione di legge o di statuto – i rappresentanti eletti dai comuni in seno agli organi delle comunità montane non decadono per l’effetto del commissariamento dell’ente e continuano ad esercitare il mandato fino alla nomina dei successori” ai sensi di quanto disposto dall’art. 141, comma 5, del TUEL. Come espressamente enunciato dal Supremo Consesso tale principio trova applicazione in tutti i casi di scioglimento del consiglio comunale ad eccezione del caso di scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata cui consegue automaticamente la rappresentanza del commissario prefettizio anche nell’ambito di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte dai consiglieri cessati. Diversa è la fattispecie prevista dal citato art. 85 D.P.R.570/1960, in tal caso infatti il commissariamento non viene disposto a seguito di scioglimento del consiglio comunale ma quando al termine della consiliatura le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, fattispecie pertanto che non è ontologicamente sovrapponibile alla previsione dello scioglimento del consiglio comunale di cui al più volte richiamato art. 141 TUEL. Conclusivamente il Ministero è dell’avviso che le disposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del TUEL non possano trovare applicazione in caso di commissariamento disposto ai sensi del menzionato articolo 85 del D.P.R. n. 570/1960.

 

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Pubblicato lo schema di relazione dell’Organo di revisione al bilancio consolidato 2021

Il Consiglio nazione dei commercialisti ha pubblicato sul proprio sito internet la bozza di Relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2021, redatta sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida della Corte dei conti e aggiornata con le novità del quattordicesimo decreto correttivo della contabilità armonizzata (Dm 1° settembre 2021).

A corredo del documento viene anche fornita una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione. Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione e da tabelle Excel per l’inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell’organo di revisione, che resta il principale responsabile dell’adempimento.

Documenti:
Relazione_consolidato_2021

 

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