Agenzia delle entrate: IVA agevolata al 10% per la realizzazione dell’archivio comunale

Alle prestazioni di servizio derivanti dal contratto di appalto da stipularsi per realizzazione del nuovo impianto di archiviazione del Comune si può applicarsi l’IVA nella misura ridotta del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies) e 127-septies),della Tabella A, parte terza, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 402 del 2 agosto 2022, evidenziando che il nuovo fabbricato possa essere ricondotto tra le “delegazioni comunali” che, a loro volta, sono espressamente ricomprese nell’elencazione delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia.

Il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 10 percento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione, primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria, con diversi documenti di prassi è stato precisato che sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri abitanti. L’articolo 16 del Testo Unico Edilizia contiene l’elencazione degli interventi relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, riproduttiva delle opere di cui alla menzionata legge n. 847 del 1964 e, più precisamente, al comma 8 sono indicati gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi, tra gli altri, ai seguenti interventi: “asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. (…)”.

Il successivo numero 127-septies) della medesima Tabella A, parte terza, prevede l’applicazione della stessa aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-qunquies”. Pertanto, ai fini IVA, possono beneficiare dell’aliquota nella misura ridotta del10 per cento le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, afferenti alla realizzazione delle medesime opere. Con riferimento alle “delegazioni comunali” espressamente ricomprese nell’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente riportate nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia, con la risoluzione n. 394/E del 2007, è stato chiarito che “sostanzialmente” la stessa deve essere considerata struttura amministrativa decentrata o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti nel territorio.

 

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Limiti ai compensi dei componenti del CDA delle società partecipate

La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 124_2022, fornisce utili indicazioni in merito ai compensi agli amministratori di società a totale partecipazione pubblica e alla corretta interpretazione dell’art. 11, commi 6 e 7 del d.lgs. 175/2016 (TUSP) e dell’art. 4, comma 4 del d.l. 95/2012. In particolare, il Comune istante chiede di conoscere l’interpretazione delle predette norme “nei casi in cui non vi fosse una spesa sostenuta nel 2013 o se essa, pur presente, appaia oggettivamente e motivatamente del tutto irrisoria ed anacronistica”.

Il Collegio precisa che, per giurisprudenza consolidata, il vincolo di cui all’art. 4 comma 4 del citato d.l. 95/2012,
a cui l’art. 11 co. 7 del TUSP fa rinvio, secondo cui il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013, è esteso a tutte le società a controllo pubblico, comprese quelle a partecipazione pubblica totalitaria. Nelle more dell’adozione del d.m., che avrebbe dovuto definire gli indici quali-quantitativi per la ripartizione in fasce delle società in controllo pubblico (ex art. 11, comma 6 d.lgs. 175/2016), il limite previsto dall’art. 4 comma 4 del d.l. 95/2012 (a cui il citato art. 11 fa rinvio), continua a trovare applicazione.

Unica ipotesi derogatoria al limite dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012, come individuato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Liguria, del. n. 29/2020), riguarda l’assenza di spesa per l’annualità di riferimento, per mancanza del costo-parametro che dovrebbe fungere da limite. In particolare, in assenza di oneri nell’esercizio 2013, in conseguenza della rinuncia al corrispettivo dell’amministratore all’epoca in carica, si è ritenuto necessario “considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo con l’indefettibile vincolo della “stretta necessarietà” enucleato dalla sopra citata deliberazione n. 1/2017/QMIG, resa in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie.(……) Tale computo deve essere contemperato, inoltre, con la massima quantificazione normativa attualmente disponibile di tale spesa imposta dall’art. 11, comma 7, TUSP (limite massimo di euro 240.000) che, de iure condendo, dovrà limitare l’esercizio del potere regolamentare ministeriale.

Riguardo all’ipotesi di spesa sostenuta nel 2013, ma oggettivamente e motivatamente del tutto irrisoria ed anacronistica, la Sezione ritiene che il limite previsto dall’art 4, comma 4, d.l. 95/2012 ha carattere tassativo e, in difetto di espressa previsione di legge, non può essere derogato in conseguenza di un’evoluzione rispetto alla configurazione originaria della società e ad un’evidente incongruenza degli emolumenti attribuibili in funzione della citata applicazione di siffatti limiti.

 

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Ripartiti 27 milioni di euro per la progettazione di opere idriche e di interventi infrastrutturali nelle ZES

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato il decreto che ripartisce ulteriori risorse, pari a circa 27 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture idriche di particolare rilevanza e per dare nuovo impulso allo sviluppo infrastrutturale delle Zone Economiche Speciali (Zes). Le risorse derivano dal Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review di infrastrutture già finanziate, e riguardano interventi coerenti con l’Allegato Infrastrutture, logistica e mobilità al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2022.
In particolare, il provvedimento del Ministro prevede la destinazione di circa 19 milioni di euro alla progettazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza idrica e a rafforzare il sistema dei bacini idrografici al fine di ridurre le perdite e contrastare la siccità, mettendo in sicurezza il patrimonio infrastrutturale e potenziando la capacità degli invasi. Gli interventi riguardano i sette distretti idrografici e le relative Autorità di bacino distrettuale (Alpi Orientali, Padano, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, Appennino Meridionale, Sardegna e Sicilia). Otto milioni di euro sono invece destinati alla progettazione di interventi infrastrutturali per sostenere lo sviluppo delle aree ZES (Abruzzo, Calabria, Campania, Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale, Sardegna).

Il decreto del Ministro segue l’intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata il 3 agosto 2022 e attua quanto previsto nell’Allegato Infrastrutture, logistica e mobilità del Documento di Economia e Finanza (Def) 2022, che destina tali risorse “ad ulteriore supporto delle politiche già intraprese per lo sviluppo del settore idrico, intende ampliare la destinazione del fondo progettazione opere prioritarie per consentire il finanziamento della progettazione (a livello di PFTE) di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, facenti parte del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e aventi come soggetto attuatore soggetti che non riescono a provvedere con risorse autonome allo sviluppo della progettazione”, nonché per dare nuovo impulso allo sviluppo delle Zone Economiche Speciali (ZES).

Gli enti beneficiari, che possono utilizzare le risorse anche avvalendosi di convenzioni con altri enti o con delega di funzioni, inviano al Mims (Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali) l’elenco dei piani/progetti/project review per i quali intendono utilizzare le risorse assegnate corredati dal Codice Unico di Progetto (CUP). L’elenco deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di apertura dei termini di presentazione delle proposte indicata dal decreto direttoriale che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Allegati:
Ripartizione risorse

 

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Niente indennità di funzione al vice presidente del consiglio comunale

L’art. 82 del TUEL non indica il vice presidente del consiglio comunale tra i beneficiari dell’indennità di funzione. L’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dalla citata norma primaria non permettono di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati.

Il Ministero dell’Interno, in riscontro ad una richiesta di parere, ha evidenziato che i soggetti beneficiari dell’indennità di funzione sono, per espressa disposizione normativa, il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali.

La previsione statutaria dell’ente, che estende anche al vice presidente del consiglio il diritto a percepire l’indennità di funzione, si pone in contrasto con le vigenti disposizioni normative vigenti, laddove l’elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dalla norma primaria, di cui all’art. 82 TUEL, non permettono, dunque, di estendere il relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell’incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell’ente.

 

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Aspettativa e indennità di funzione degli amministratori dipendenti a tempo determinato

Riconoscere una indennità piena al lavoratore a tempo determinato, che non può assolvere all’incarico della funzione pubblica a tempo pieno ed esclusivo, configurerebbe una disparità di trattamento ed una ingiustificata discriminazione tra l’amministratore in aspettativa non retribuita – con diritto a percepire la sola indennità di funzione – e l’amministratore/lavoratore a termine che, oltre all’indennità in misura piena, acquisirebbe il proprio trattamento stipendiale. Dunque, sebbene non sia possibile per il lavoratore a tempo determinato essere collocato in aspettativa non retribuita, quest’ultimo non potrà percepire l’indennità di funzione in misura piena. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla quantificazione dell’indennità di funzione da corrispondere agli amministratori. In particolare, è stato chiesto se un amministratore, insegnante del comparto scuola a tempo determinato part-time, con contratto di lavoro inferiore al cinquanta per cento, non potendo fruire dell’aspettativa non retribuita e avendo un contratto minimo di lavoro, possa avere diritto a percepire l’indennità in misura piena, considerando che la retribuzione è legata all’orario di lavoro contrattualmente sottoscritto.

Il Ministero ricorda come l’art. 81 del TUEL configura un diritto potestativo degli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, di essere collocati in aspettativa, funzionale all’attuazione del dettato costituzionale in tema di esercizio di funzioni pubbliche elettive. Il successivo art. 82 rubricato “Indennità”, statuisce il dimezzamento dell’indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi dei Comuni che, in quanto lavoratori dipendenti, non abbiano chiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita. Secondo la Corte dei conti, detta disposizione è funzionalizzata ad indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, attraverso la diminuzione forfettaria dell’indennità loro spettante, in ragione del prevedibile minore impegno dedicato all’espletamento della funzione pubblica, laddove essi decidano di optare per lo svolgimento anche di altra attività lavorativa (cfr. sez. reg. di controllo Puglia, delib. n. 19/PAR/2013). Il soggetto che decida di dedicarsi a tempo pieno all’espletamento della funzione pubblica, optando per l’aspettativa non retribuita dal proprio rapporto di lavoro, non può essere posto nella medesima condizione, in termini di corresponsione della indennità di funzione, rispetto a chi decide di continuare a svolgere attività lavorativa dedicandosi solo parzialmente alle esigenze dell’ente locale.

Il Ministero, in conformità a diverse pronunce della Corte dei Conti (Cfr. Corte dei Conti, sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, deliberazione 26/2013/SS.RR./PAR, Corte dei Conti Puglia, deliberazione n. 75/2019/PAR e Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 109/2018/PAR), ha avuto finora occasione di evidenziare che l’indennità di funzione va riconosciuta per intero agli amministratori locali che, per legge, non possono avvalersi della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita. Tuttavia, la magistratura contabile, in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, ha modificato parzialmente l’orientamento per cui il dimezzamento dell’indennità di funzione sarebbe correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l’aspettativa. E’ stato, infatti, recentemente precisato dalla Corte dei Conti che, pur volendo dare rilievo al fatto che il lavoratore a tempo determinato sia tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro e non possa essere collocato in aspettativa, egli, di fatto, non può assolvere all’incarico della funzione pubblica a tempo pieno ed esclusivo.

 

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