Alle prestazioni di servizio derivanti dal contratto di appalto da stipularsi per realizzazione del nuovo impianto di archiviazione del Comune si può applicarsi l’IVA nella misura ridotta del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies) e 127-septies),della Tabella A, parte terza, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 402 del 2 agosto 2022, evidenziando che il nuovo fabbricato possa essere ricondotto tra le “delegazioni comunali” che, a loro volta, sono espressamente ricomprese nell’elencazione delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia.
Il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 10 percento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione, primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. In relazione alle opere di urbanizzazione secondaria, con diversi documenti di prassi è stato precisato che sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri abitanti. L’articolo 16 del Testo Unico Edilizia contiene l’elencazione degli interventi relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, riproduttiva delle opere di cui alla menzionata legge n. 847 del 1964 e, più precisamente, al comma 8 sono indicati gli oneri di urbanizzazione secondaria relativi, tra gli altri, ai seguenti interventi: “asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. (…)”.
Il successivo numero 127-septies) della medesima Tabella A, parte terza, prevede l’applicazione della stessa aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-qunquies”. Pertanto, ai fini IVA, possono beneficiare dell’aliquota nella misura ridotta del10 per cento le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, afferenti alla realizzazione delle medesime opere. Con riferimento alle “delegazioni comunali” espressamente ricomprese nell’elenco delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del 1964 e attualmente riportate nell’articolo 16 del Testo Unico Edilizia, con la risoluzione n. 394/E del 2007, è stato chiarito che “sostanzialmente” la stessa deve essere considerata struttura amministrativa decentrata o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti nel territorio.
La redazione PERK SOLUTION