Corte dei conti: Nota di coordinamento sull’attuazione del PNRR

La Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n.13/SEZAUT/2022/INPR avente ad oggetto “La Nota di coordinamento in materia di controlli sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e l’allegato Dataset”, fornisce alle Sezioni regionali le prime indicazioni di coordinamento essenziali, ispirate ai principi internazionali di audit (ISSAI), ai quali pure si conforma l’attività della Corte dei conti europea, per assicurare adeguati livelli di coerenza e uniformità nell’esercizio dei controlli previsti dal richiamato articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021.

L’articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, nell’ambito della disciplina della c.d. Governance del PNRR e con particolare riferimento al tema dei controlli, attribuisce alla Corte dei conti il compito di valutare le condizioni di economicità, efficienza e efficacia, con le quali sono gestite le risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR, prevedendo che la Corte dei conti riferisca al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR con periodicità almeno semestrale. Le Sezioni riunite hanno sottolineato la centralità dei controlli sull’attuazione del PNRR e sulla gestione delle relative risorse, segnalando l’esigenza di prevedere, nelle delibere annuali di programmazione dei controllo delle Sezioni centrali e regionali, «specifiche linee di attività di monitoraggio e controllo sull’impiego di dette risorse», anche allo scopo di alimentare, con i risultati di tali attività, i contenuti delle relazioni semestrali al Parlamento, di cui al citato articolo 7, comma 7.

La Sezione rileva la necessità che vengano perseguite linee e criteri uniformi nei controlli delle Sezioni regionali, oltre che l’armonizzazione dei risultati degli stessi, ferma restando, naturalmente, la facoltà da parte delle Sezioni regionali medesime di approfondimento e/o di ampliamento delle indagini di propria pertinenza. I controlli dovrebbero allinearsi con le finalità di fondo dell’attuazione del PNRR e cioè essere di impulso piuttosto che di impedimento, oltre che intervenire tempestivamente, anche in corso di svolgimento, in modo che, anche attraverso opportuni momenti di confronto con le amministrazioni interessate in ordine alle inefficienze e alle disfunzioni riscontrate, possano tradursi in un concreto ausilio a rispettare i tempi e gli obiettivi del programma.

L’obiettivo di breve periodo perseguito, pertanto, è rappresentato dalla definizione e valorizzazione di griglie comuni di rilevazione volte a monitorare lo stato di attuazione del Piano, sia al fine di realizzare il necessario raccordo con le Sezioni regionali, che di portare gli esiti della loro attività al Parlamento nazionale in funzione dell’attività di referto intestata alle SS.RR. di controllo. A tal fine, unitamente alle linee guida, è reso disponibile un prospetto di analisi che accoglie la totalità degli interventi qualificati PNRR e PNC, calato su di un foglio di calcolo contenente l’elenco di tutti gli investimenti, identificati tramite il codice CUP, finanziati con fondi PNRR e PNC, la cui realizzazione è stata demandata, dalle amministrazioni titolari d’intervento, alle amministrazioni locali rientranti nell’ambito di competenza territoriale delle relative Sezioni regionali di controllo. Gli enti elencati sono unicamente quelli che sono risultati, alla data del 30 giugno 2022, beneficiari di fondi PNRR e PNC, in base ai decreti ministeriali di assegnazione, e pertanto responsabili, in qualità di soggetti attuatori, della realizzazione degli investimenti finanziati.

Dataset allegato alla Delibera n. 13/INPR/2022

 

La redazione PERK SOLUTION

Sanzione unica per le violazioni reiterate

In tema di ICI e di IMU, nell’ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, derivanti da identici accertamenti riferiti a più annualità successive, si irroga una sanzione unitaria determinabile anche da parte del giudice in sede processuale. La Corte di Cassazione, con ordinanza del 18/7/2022, n. 22477/5, ha evidenziato che il regime della continuazione attenuata, previsto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, consente l’irrogazione di un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. I giudici di Piazza Cavour hanno, inoltre, affermato che la disposizione contenuta nel citato articolo si applica anche in campo processuale. Infatti quando sono pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi e sempre con riferimento a una serie di violazioni suscettibili di unificazione, il giudice, ove ne sussistano i presupposti, può procedere ad una ricostruzione unitaria dell’intera serie di violazioni, rideterminando quindi la sanzione unica dovuta. Nel caso di specie, al contrario, la Commissione tributaria regionale, dopo aver riconosciuto l’applicazione del cumulo, ne ha demandato l’applicazione al Comune anziché procedere autonomamente alla relativa rideterminazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Grave irregolarità il ricorso alla procedura di somma urgenza per il rifacimento del ponte se non c’è pericolo di crollo

L’ANAC, con delibera n. 368 del 27 luglio 2022, a seguito di approfondita istruttoria partita da un esposto anonimo, ha accertato gravi irregolarità e il mancato rispetto dei principi di libera concorrenza, rotazione e imparzialità dell’azione amministrativa da parte di un Comune che ha fatto ricorso alla procedura di somma urgenza per i lavori di rifacimento di un ponte, in quanto non essendoci pericolo di crollo dello stesso, i lavori decisi con affidamento diretto non sono tali da rientrare nei termini di legge “non rilevandosi i caratteri dell’imminente pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità”.

La vicenda parte dall’assegnazione di fondi per un importo di 800.000 euro al Comune per la messa in sicurezza idraulica e delle sponde del fiume Vomano, rilevando rischi idraulici per l’abitato. Facendo leva sulla somma urgenza, l’amministrazione comunale procedeva all’assegnazione ad una ditta dell’esecuzione delle opere ritenute necessarie per rimuovere il pericolo, rafforzando il ponte interessato al passaggio delle betoniere. Successivamente, però, sempre invocando la somma urgenza, il Comune aveva ritenuto “indifferibile e urgente procedere alla demolizione del ponte di accesso all’abitato, non appena ultimati i lavori stessi”. Invece di bandire una gara per l’assegnazione dei nuovi lavori di abbattimento del ponte, il Comune ha affidato in via diretta alla stessa ditta già prescelta in precedenza l’intervento di demolizione del ponte esistente, da effettuare a lavori ultimati, e la realizzazione di un nuovo attraversamento viabile a campata unica.

Anac fa presente che soltanto se le situazioni pericolose si presentano in maniera imprevedibile si può parlare di somma urgenza. Si tratta, quindi, di una procedura eccezionale, da utilizzare con molta attenzione e rigore per evitarne un uso distorto e illegittimo.

 

La redazione PERK SOLUTION