Unioni di comuni: nessuna deroga per le assunzioni di assistenti sociali

22La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 137/2022, in riscontro ad una richiesta di quesito in merito l’individuazione dei limiti alle capacità assunzionali delle Unioni di comuni e, in particolare, la determinazione della possibilità di sostenere la spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali con i contributi previsti dall’art. 1 c. 797 e ss. L. 178/2020 in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate stabiliti dall’art. 1 c. 229 L. 208/2015, ha evidenziato che l’art. 1, comma 801, della citata legge 178/2020, ha testualmente stabilito che tali assunzioni sono in deroga ai limiti assunzionali solo per i Comuni. In assenza di una espressa disposizione normativa che estenda anche alle Unioni di comuni la possibilità di effettuare assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato in deroga ai limiti assunzionali propri delle forme associate, non è possibile derogare ai predetti limiti.

La Sezione ha altresì ricordato alcuni principi relativi alla disciplina delle Unioni di comuni ribaditi dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, in particolare:

  • l’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;
  • le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente;
  • i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.

L’attuale contesto normativo avente ad oggetto i vincoli alla spesa per assunzioni di personale, nonché la disciplina inerente ai parametri alla base della determinazione delle relative capacità degli enti – ivi comprese le Unioni di comuni – non consente alla Sezione di dare corso ad interpretazioni additive o derogatorie dirette ad eludere i limiti specificamente previsti dal Legislatore per le Unioni di comuni – enti “soggetti a specifici vincoli di finanza pubblica”, in mancanza di una espressa previsione che estenda all’Unione l’ambito soggettivo di applicazione delle norme espressamente formulate nei confronti dei soli Comuni. L’ambito di applicazione della
disposizione, dunque, va ricercato nella sua stessa formulazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Online la consultazione sul Pna 2022-2024, possibile inviare contributi entro il 15 settembre

Rafforzare l’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l’attuazione del Pnrr siano vanificati da episodi di corruzione senza per questo incidere sullo sforzo di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative. È questo l’obiettivo del Piano nazionale anticorruzione (Pna) 2022-2024 predisposto dall’Anac di fronte all’ingente flusso di denaro in arrivo dall’Europa e alle deroghe alla legislazione ordinaria introdotte durante la pandemia. Il Piano, in consultazione sul sito dell’Autorità fino al 15 settembre 2022, è stato elaborato come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall’Italia con il Pnrr e all’attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante. Eventuali modifiche del Pna potranno essere effettuate per adeguarne i contenuti una volta adottati il Dpr e il Dm previsti dalla citata normativa.

Il Pna è articolato in due Parti. La parte generale rappresenta un supporto ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (Rpct) e contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del Piao relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’Anac indica su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell’individuare misure di prevenzione della corruzione; fornisce indicazioni per realizzare un buon monitoraggio e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti (la principale è la previsione, salvo casi eccezionali, di un’unica programmazione per il triennio). Occorrono, si legge nel Pna, poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.

La parte generale contiene anche un approfondimento dedicato al divieto di pantouflage: l’Autorità nella propria attività di vigilanza ha rilevato che tale istituto comporta problemi per chi deve attuarlo anche a causa delle norme laconiche. Per questo Anac offre chiarimenti e soluzioni operative da inserire nei Piani, fermo restando che, per quanto riguarda l’attività di vigilanza e sanzionatoria dell’Autorità, ci sarà uno specifico regolamento.

 

La redazione PERK SOLUTION