Incentivi IMU e TARI nel rispetto di termini ordinari o differiti per l’approvazione dei documenti contabili

La Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione n. 120/2022, nel dare riscontro ad una richiesta di parere in materia di incentivi destinabili al personale dipendente in conseguenza dell’incremento del gettito per l’accertamento e la riscossione dei tributi IMU e TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, ha ribadito la possibilità, in ossequio al principio di diritto espresso dalla Sezione delle autonomie (del. n. 19/2021), di erogare i compensi incentivanti di cui trattasi anche laddove l’approvazione del bilancio o del rendiconto sia avvenuta entro i termini prorogati dal Ministero dell’interno o dal legislatore, escludendo invece un ulteriore ampliamento degli ambiti applicativi della norma, sino al riconoscimento del compenso incentivante anche nell’ipotesi in cui l’approvazione del rendiconto avvenga oltre il maggiore termine concesso dalla normativa emergenziale, ma entro l’esercizio in cui cade l’obbligo della rendicontazione.

La Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 19/2021, ha chiarito che “appare incongruo correlare gli incentivi di cui al predetto comma 1091 all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile fissato ex art. 151, comma 7, d.lgs. 267/2000. Ciò anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato”.

L’attività esegetica sollecitata dal Comune istante circa un ulteriore ampliamento della norma, riconoscendo gli incentivi anche nel caso di approvazione del rendiconto oltre i termini prorogati ma comunque nell’esercizio di riferimento, si risolve, invero, nella richiesta di un’interpretazione contra legem, che, come tale, non può essere accolta con il favore del Collegio, in quanto imperniata sulla forzatura delle chiare espressioni letterali utilizzate all’interno del testo normativo, sino ad obliterare quella parte del contenuto precettivo del comma 1091, che, in ogni caso, impone all’ente locale il rispetto di termini perentori per l’approvazione dei propri documenti contabili, ordinari o differiti che siano. Ai fini di una corretta attività di esegesi non è consentito valicare il limite della littera legis sino a giungere all’evidente manipolazione dell’enunciato linguistico.

Atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell’esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della predetta circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091, al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

 

PNRR Istruzione, differimento all’8 settembre inoltro candidature per l’avviso mense

Con riferimento all’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, relativo alla presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, e al successivo avviso pubblico prot. n. 62182 del 15 luglio 2022, di riapertura dei termini per l’inoltro delle candidature, il Ministero con una nota del 19 agosto comunica che, al fine di garantire il rispetto di target e milestone del PNRR, i termini per l’inoltro delle candidature sono prorogati fino alle ore 15.00 del giorno 8 settembre 2022.
Le modalità di inoltro delle candidature restano le medesime indicate nel citato avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, esclusivamente attraverso il sistema informativo, accedendo al portale del Ministero dell’istruzione dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Restano, altresì, ferme tutte le disposizioni, i requisiti minimi di partecipazione e le cause di esclusione previste nel citato avviso pubblico prot. n. 48038 del 2021, alle quali si fa un integrale rinvio, nonché tutte le azioni di supporto e accompagnamento già previste.

 

La redazione PERK SOLUTION

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale non possono essere presentate tramite PEC

In conformità al disposto di cui all’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la presentazione delle dimissioni del consigliere comunale tramite PEC non equivale a presentazione personale, né ad inoltro mediante persona delegata, mancando in tal caso l’autenticazione della firma sia dell’atto di dimissioni sia dell’atto di delega. Pertanto, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale non possono essere presentate a mezzo raccomandata ovvero con posta elettronica certificata. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno con parere del 12 agosto 2022.

Il legislatore ha previsto dei requisiti formali particolarmente stringenti per la presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali, al fine di garantirne certezza e veridicità, in considerazione delle potenziali rilevanti conseguenze delle stesse. Il particolare, l’art. 38, comma 8 TUEL dispone che le dimissioni, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Ne consegue che la rassegnazione delle dimissioni – atto irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace – si configuri come atto giuridico in senso stretto, i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta; tale modalità di trasmissione non è idonea a soddisfare quanto richiesto dall’art. 38, comma 8. L’inosservanza, quindi, delle formalità prescritte dalla legge rende prive di efficacia le dimissioni e, conseguentemente, inidonee a produrre effetti, sia sotto il profilo dello scioglimento, sia sotto quello di una eventuale surrogazione dei consiglieri dimissionari.

 

La redazione PERK SOLUTION