Determinazione del numero di abitanti ai fini della corresponsione delle indennità di carica e altri adempimenti

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 120/2022, fornisce chiarimenti in merito alla corretta determinazione del numero degli abitanti, ai fini della corresponsione delle indennità di carica ed altri adempimenti relativi ai Comuni con più di 5.000 abitanti.

La Corte ricorda che con delibera n. 7/2010/QMIG, la Sezione delle autonomie ha ritenuto che “la rilevazione
delle dimensioni demografiche dell’ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve essere operata in base al criterio fissato dall’articolo 156 del Decreto Legislativo 267/2000” e, dunque, per i comuni – come costantemente affermato dalla successiva giurisprudenza contabile – al dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall’Istat (ex multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 94/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 58/2021/PAR). L’art. 156 del TUEL prevede che le disposizioni del testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali, nonché all’inclusione nel sistema di tesoreria unica, alla disciplina del dissesto finanziario e alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, se non diversamente disciplinato, “vanno interpretate come relative alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile”. L’art. 37 del TUEL, nel disciplinare la composizione del consiglio comunale e del consiglio provinciale in base al numero degli abitanti, fa riferimento invece ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.

Di recente, la disciplina in materia di corresponsione delle indennità di funzione è stata innovata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). In particolare, all’art. 1, comma 583, è stato previsto che “a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle
regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni” (come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 174/2012), applicando una percentuale differenziata in relazione “alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”.

 

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PNRR: sono 896 le domande dei piccoli per accedere al Fondo da 30 milioni di euro

Il Dipartimento della Funzione pubblica rende noto che sono 896 le istanze pervenute da parte dei Comuni con meno di 5mila abitanti per accedere al fondo da 30 milioni di euro annui istituito dal decreto legge 152/2021 per contribuire alla copertura delle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie alla realizzazione dei progetti del Pnrr.

A gennaio, per dare tempestiva attuazione alla norma, il Dipartimento ha promosso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento – alla presenza dei rappresentanti del ministero dell’Economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del ministero dell’Interno, aperto nelle ultime riunioni anche ad Anci e a Formez PA – che ha definito i criteri di assegnazione dei contributi e l’iter per l’erogazione delle risorse.

Per la rilevazione dei fabbisogni e la gestione delle domande è stata realizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica, con il supporto di Formez PA, una piattaforma web dedicata, accessibile dal sito https://www.lavoropubblico.gov.it. A seguito della chiusura del bando, aperto dal 2 al 31 maggio, sono presentate 896 istanze, per regolarizzare le quali è stato richiesto di trasmettere, tramite Pec, la ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dall’applicativo. Hanno ottemperato 751 Comuni.

È in corso l’istruttoria per verificare che le amministrazioni siano effettivamente soggetti attuatori di progetti Pnrr: finora 512 hanno già trasmesso la documentazione relativa. Le altre sono state sollecitate a provvedere nel più breve tempo possibile. Subito dopo la conclusione di questa fase, sarà messo a punto il Dpcm di riparto del fondo.

 

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Mansioni superiori: trattamento economico spettante in caso di assenza per ferie o malattia

Nel caso di fruizione di giornate di ferie, nonché nei casi di assenza imputabile a malattia, infortunio o permesso per motivi personali, il trattamento retributivo differenziale connesso all’espletamento di mansioni superiori non vede essere corrisposto in quanto, nelle predette giornate, la prestazione lavorativa non viene effettuata.  Lo chiarisce l’Aran con l’orientamento applicativo CFL163.

La disciplina contrattuale prevista dall’art. 8, comma 7, del CCNL del 14.9.2000, nel disciplinare l’istituto delle “mansioni superiori” rinvia, per quanto non espressamente regolato, alle disposizioni di cui al D. Lgs 165/2001. Relativamente al caso di specie non può che farsi riferimento ai contenuti di cui all’art. 52, comma 4, del richiamato D. Lgs 165 del 2001 secondo il quale, quando ricorrono i presupposti per l’assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori “per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore”.

Diversamente, l’Aran ritiene che il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori.

 

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CFL163

CFL163

Decreto Trasparenza: Obblighi informativi per le nuove assunzioni di personale

Con la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022, avente per oggetto il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, “Attuazione della direttiva UE 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) rende note le prime indicazioni con riferimento anche al trattamento sanzionatorio connesso ai nuovi adempimenti, d’intesa con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il D.Lgs. n. 104/2022, in vigore dal prossimo 13 agosto contiene disposizioni che disciplinano le informazioni sul rapporto di lavoro, le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, nonché una serie di ulteriori misure a tutela dei lavoratori.

L’Ispettorato affronta un excursus sul campo di applicazione della disciplina in parola, sulle modalità e termini di comunicazione delle informazioni al lavoratore, sulle principali modifiche apportate al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, ponendo in evidenza le conseguenze sanzionatorie in caso di violazione dei nuovi obblighi informativi.

Con specifico riferimento alle modalità di comunicazione delle informazioni, la Circolare chiarisce che, fermo restando che con la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro il lavoratore deve essere già informato sui principali contenuti degli istituti di cui al novellato art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 (come per esempio orario di lavoro giornaliero per numero giorni alla settimana e importo retribuzione mensile per numero delle mensilità), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali, qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.

 

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