Rimodulazione dei due Piani di interventi edilizia scolastica per Città Metropolitane e Province

Il Ministero dell’Istruzione, con nota del 3 agosto 2022, inviata alle Province, alle Città metropolitane e agli Enti di decentramento regionale, relativa alla possibilità di modifica dei piani autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217, evidenzia che con decreti del Ministro dell’istruzione 18 maggio 2022, n. 116 e 18 maggio 2022, n. 117 sono stati rimodulati, su richiesta degli enti, rispettivamente i piani approvati originariamente con decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217, per la medesima finalità della manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tali decreti sono stati ammessi alla registrazione da parte degli organi di controllo in data 1° agosto 2022 e saranno pubblicati sul sito del Ministero dell’istruzione ai seguenti link:
– I piano – 855 milioni: https://pnrr.istruzione.it/progetto/piano-province-e-citta-metropolitane/;
– II piano – 1.125 milioni: https://pnrr.istruzione.it/progetto/piano-province-e-cittametropolitane-2/

Per correntezza amministrativa e in considerazione dei termini fissati dal PNRR per l’aggiudicazione dei lavori, si è proceduto a dare seguito all’approvazione dei piani con i suddetti decreti ministeriali. Si rileva, tuttavia, che non tutti gli interventi proposti rispettano i parametri, le dimensioni, gli standard energetici e i criteri, compreso il rispetto della normativa sul DNSH – Do no significant harm, indicati nella nota prot. n. 12925 dell’8 marzo 2022 di questa Unità di missione per il PNRR, in coerenza con gli obiettivi e i target del PNRR.
Pertanto, gli Enti sono invitati a garantire già nella progettazione e in fase attuativa il rispetto di tutte le condizioni del PNRR e di quanto riportato nell’accordo di concessione che sarà inviato a codesti enti per la relativa sottoscrizione.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Decreto Mims per istanza compensazione prezzi materiali per opere non PNRR

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato il D.M. 28 luglio 2022 n. 241,  che reca le modalità di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e s.m.i., per gli interventi di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dedicato alla compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali per opere non finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR/PNC. Come previsto dalla norma, le compensazioni possono essere richieste rispetto agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la dalla responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.
Per accedere al predetto Fondo inerente, come detto, opere non finanziate con risorse PNRR/PNC, entro il termine perentorio del 31 agosto 2022, le stazioni appaltanti dovranno presentare, con le modalità specificate nel predetto decreto 241/2022, apposita richiesta utilizzando la piattaforma (operativa dal 1° agosto), compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima piattaforma, contenente le seguenti informazioni:
a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza;
b) data di presentazione dell’offerta;
c) categoria di appartenenza dell’impresa appaltatrice;
d) attestazione, firmata dal direttore dei lavori e vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento;
e) copia dello stato di avanzamento dei lavori;
f) prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;
g) entità delle risorse finanziarie di cui al comma 1 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo;
h) l’entità del contributo richiesto;
i) gli estremi per l’effettuazione del versamento a favore della stazione appaltante del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritta l’ipotesi del CCNL del Comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021

L’Aran e i sindacati hanno sottoscritto l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019-2021. Il contratto riguarda circa 430mila dipendenti.

L’accordo si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale. L’incremento retributivo medio del comparto è pari a euro 100,27 mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 117,53 euro. Gli arretrati medi del contratto sono pari a circa euro 1.727,63.

È stata innanzitutto operata una revisione del sistema di classificazione del personale adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli Enti. A completamento del sistema di classificazione, è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza.

È stato delineato, inoltre, un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. Nell’Ipotesi è stata individuata una soluzione classificatoria per il personale della Sezione educativa e scolastica, e ulteriormente specificata la disciplina della sezione della Polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità.

È stata poi introdotta un’importante novità relativa alla disciplina del giorno festivo infra settimanale per il personale turnista. Istituita, inoltre, una nuova Sezione per le professioni ordinistiche nella quale viene ricompreso il personale le cui mansioni richiedono obbligatoriamente l’iscrizione ad Ordini professionali. Anche il sistema delle relazioni sindacali ha visto una importante revisione nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell’informazione e del confronto e con la valorizzazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione.

L’Ipotesi ha operato anche modifiche sostanziali ad alcuni istituti del rapporto di lavoro, ricercando un equilibrato rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti. Rilievo assume anche la nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

 

La redazione PERK SOLUTION