Le nuove linee guida sui fabbisogni professionali della PA

Emanate dal ministro per la Pubblica amministrazione e dal ministro dell’Economia e delle finanze, e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le nuove “Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”,  volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione. La definizione dei nuovi profili professionali permetterà di superare l’automatismo nel turnover: le nuove assunzioni non consisteranno nella sostituzione di vecchie figure con altre identiche, ma guarderanno al futuro, alle nuove competenze che devono sostenere la trasformazione della Pa prevista dal Pnrr. Un processo che si tradurrà, dunque, in una progressiva riduzione delle figure amministrative aspecifiche a favore, ad esempio, di esperti del digitale, di e-procurement, di transizione verde, di project management.

Il documento di 37 pagine, diviso in tre sezioni, aggiorna le linee guida del 2018 e prevede alcune novità sostanziali: la gestione per competenze, l’adozione di un modello di fabbisogno incentrato sui “profili di ruolo” e l’illustrazione di esperienze di questo tipo già presenti in pubbliche amministrazioni nazionali e internazionali.

Al dipendente pubblico non si chiederà più semplicemente il possesso di nozioni teoriche, ma anche la capacità di applicarle ai casi concreti (sapere fare) e di mantenere una certa condotta (saper essere). Avrà sempre più importanza, quindi, la capacità di individuare, misurare e far crescere queste dimensioni. Nelle procedure selettive occorrerà, di conseguenza, valutare anche aspetti normalmente trascurati, quali, per esempio, la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo. Queste “soft skill” saranno valutate nei prossimi concorsi, come previsto dalle nuove norme introdotte con i decreti legge 80/2021 e 36/2022, attraverso metodologie consolidate e avranno maggiore peso nei percorsi formativi e di carriera.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anticipo Tfs-Tfr, prorogato l’Accordo quadro

Il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che è stato adottato, con la firma del ministro per la Pubblica amministrazione, il decreto ministeriale di proroga dell’Accordo quadro per l’anticipo del Tfs-Tfr (trattamento di fine servizio-trattamento di fine rapporto), già sottoscritto e formalizzato con Dm 19 agosto 2020 e con validità fino al 30 giugno 2022, che rinnova l’efficacia della misura, che agevola l’accesso al trattamento di fine servizio-rapporto da parte dei dipendenti pubblici. Il rinnovo è valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Resta ferma la disciplina contenuta nell’Accordo quadro relativa ai criteri e alle condizioni per l’accesso all’anticipo agevolato. Per il richiedente che accede alla pensione con il requisito previsto dall’articolo 14, decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, si applica il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante “Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021, per il biennio 2023-2024.
Sul decreto sono stati acquisiti gli atti di assenso da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti: ministero dell’Economia, ministero del Lavoro, Abi e Inps.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuove funzionalità CUP per i progetti PNRR e la Tabella di decodifica per i servizi di interoperabilità

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica rende noto che è on line la versione aggiornata del Sistema CUP per classificare i progetti PNRR, realizzata Dipartimento in collaborazione con l’Unità di Missione (UdM) PNRR, della Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell’economia e delle finanze. L’aggiornamento della sistema è visibile fin dalla prima azione che l’utente effettua in fase di apertura del CUP, dopo aver selezionato la modalità di generazione del codice (libera o tramite template CUP se disponibile).

Se il progetto rientra tra linee di finanziamento previste dal PNRR, tra le informazioni richieste, è obbligatorio registrare anche:

  • Tematica PNRR (Missione, Componente, Misura e Sub-investimento se previsto).
  • Target previsto: per compilare in modo corretto, deve essere indicato almeno un target tra quelli previsti. Se la misura/o sub-misura prevede più di un target, valorizzare a 0 i campi non necessari.
  • Data completamento prevista del progetto.

È stata pubblicata la nuova tabella di decodifica: codici e descrizioni delle tematica, sub investimento, target PNRR per utilizzare i servizi di generazione tramite web services e massiva (via batch).
I tracciati vanno aggiornati solo se i progetti che si intendono registrare o consultare all’interno del Sistema CUP rientrano nel PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero del lavoro: Conciliazione tempi vita – lavoro, attuazione della Direttiva UE

​Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”.

Il decreto prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Salvo che sia diversamente specificato, le sue previsioni si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento disciplina il congedo obbligatorio di paternità, che può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali; da 6 a 9 mesi, il periodo di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori; da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti; da 8 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato con un importo pari al 30% della retribuzione.

Nell’ambito delle modifiche alla legge n. 104/1992, il decreto inserisce un’apposita previsione che vieta atti discriminatori nei confronti di lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 ed al D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dal presente provvedimento.

Con riferimento alle lavoratrici autonome, il decreto estende il trattamento economico per congedo parentale da un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino a tre mesi ciascuno entro i primi dodici anni di vita del bambino ed aumenta il periodo massimo entro il quale i trattamenti economici per congedo parentale possono esse goduti complessivamente da entrambi i genitori da sei a nove mesi. In modifica del D.Lgs. n. 81/2015 e della legge n. 53/2000, il provvedimento interviene con previsioni che sanzionano qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di lavoratori che abbiano chiesto i benefici assicurati da quelle disposizioni.

 

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Conflitto d´interessi del dirigente per affidamenti alla ditta con cui collabora

Una dirigente comunale, nonché segretario generale del Comune, responsabile di affidamenti a una ditta presso cui collabora e da cui riceve compensi, nel momento in cui assegna in via diretta incarichi alla stessa società si trova in una situazione di conflitto d’interessi non dichiarato. E’ quanto afferma Anac con la nota a firma del Presidente per chiedere chiarimenti al riguardo, a seguito di un procedimento di vigilanza condotto dall’Autorità.

Secondo Anac, la dirigente avrebbe dovuto segnalare il legame con la ditta presso cui collabora, dichiarandolo al sindaco preventivamente, al fine di consentire al Comune di assumere le adeguate precauzioni. Invece, la dirigente non solo non ha comunicato i rapporti che intercorrevano con la ditta assegnataria di affidamenti da parte del Comune, e da lei gestiti, ma non ha rilasciato nemmeno una dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi.

La questione riguarda l’assegnazione di un progetto di formazione, affidato ad una ditta, di cui la dirigente risulta docente di alcuni corsi. La giurisprudenza afferma che il conflitto d’interesse non consiste solo nel comportamento dannoso per l’interesse generale, ma è una condizione giuridica che scaturisce anche nel caso di rischio di siffatti comportamenti. Pertanto un funzionario è tenuto sempre a dichiarare se si trova in una situazione di conflitto d’interessi rispetto ad una procedura di gara. La dichiarazione, infatti, riguarda ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

Nella nota viene sottolineato che “un particolare rigore nella applicazione delle regole sul conflitto di interessi sarebbe stato auspicabile anche in ragione della numerosità dei contratti sottoscritti con la medesima società, e delle modalità di affidamento, avvenuto in via diretta”. Inoltre, è emerso che nel Nucleo di valutazione del Comune è stato nominato membro un dipendente e socio della stessa ditta, il cui compenso è stato versato direttamente alla ditta, costituendo un ulteriore legame di collegamento, che avrebbe dovuto richiamare il Comune a maggiore prudenza e vigilanza. Nel frattempo, a seguito dell’avvio del procedimento di vigilanza di Anac, la dirigente si è dimessa dall’incarico.

 

La redazione PERK SOLUTION

Inconferibile il ruolo di sindaco e presidente del Consorzio pubblico di smaltimento rifiuti

L’incarico di Presidente del Cda di un Consorzio obbligatorio di smaltimento rifiuti, formato da tutti i comuni di una Provincia, non può essere conferito a uno dei sindaci, che controllano lo stesso consorzio. È quanto ha evidenziato ANAC con delibera n. 346 del 20 luglio 2022, dichiarando la nullità dell’atto di conferimento e il relativo contratto.

L’istruttoria dell’Autorità ha dimostrato che il ruolo di Presidente del Consorzio aveva una rappresentanza e una rilevanza esterna fondamentale, compreso quello di firma di bandi pubblici di concorso. Inoltre aveva potere di firma, dando esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, deliberando assunzioni o incarichi di consulenza, stipulando contratti o accordi. Pertanto, nonostante la presenza di un direttore generale, l’incarico di Presidente “è da ritenersi riconducibile tra quelli di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, anche in considerazione del potere di firma”.

Anac, pertanto, ha documentato che si tratta non di incompatibilità, ma di inconferibilità. Quindi la nomina è viziata fin dall’origine, costringendo l’amministratore comunale a dimettersi da Presidente del Consorzio. Inoltre, l’amministratore deve restituire gli eventuali compensi percepiti da Presidente del Cda. E chi ha conferito l’incarico “inconferibile” viene sanzionato con il divieto di poter conferire incarichi per tre mesi dalla data di comunicazione.

 

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ANAC, il compenso del progettista va indicato sempre, anche nell’indagine di mercato

Il calcolo per il compenso del progettista va indicato anche in caso di avviso dell’indagine di mercato, nella fase che precede la procedura negoziata, in modo da rendere note le prestazioni richieste e consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo stabilito e valutare se convenga partecipare alla gara. Lo ribadisce l’Anac in una nota a firma del presidente in merito all’istruttoria sull’affidamento del servizio di progettazione di un edificio adibito a polo di infanzia, finanziato con i fondi del Pnrr per un importo di 156.621 euro.

L’Autorità spiega anche che, in caso di omissione di un livello di progettazione, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve remunerare ogni prestazione svolta anche se riconducibile al livello di progettazione omesso: i livelli di progettazione omessi, infatti, non sono soppressi ma unificati al livello successivo e le voci di parcella relative ai singoli livelli progettuali tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi. In caso contrario si incorrerebbe nella violazione del principio dell’equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione. La fusione dei livelli progettuali, infatti, non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione.

 

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