Materiali da costruzione: il decreto del MIMS sulle Linee guida per l’aggiornamento dei prezziari regionali

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rende noto che è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto di approvazione delle Linee guida per la determinazione e l’aggiornamento dei prezziari regionali dei materiali da costruzione. La misura, prevista dal decreto legge 4/2022 (“Dl sostegni”), ha l’obiettivo di evitare il rallentamento nella realizzazione delle opere pubbliche a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali utilizzati nelle costruzioni, che ha provocato difficoltà alle imprese.

Per garantire l’omogeneità dei prezzari regionali, che saranno utilizzati sia per le compensazione nel caso di lavori già aggiudicati, sia per le future gare, le Linee guida, predisposte da un tavolo tecnico costituito dal Mims e dalle Regioni, contengono indicazioni specifiche in merito alla loro struttura e articolazione, alla metodologia di rilevazione, alle tempistiche per il loro aggiornamento e agli aspetti organizzativi per la gestione degli strumenti ed il coordinamento tra le Regioni, con la costituzione della Rete dei Prezzari regionali delle opere pubbliche.

La Rete avrà il compito di monitorati i prezzi di un elenco di materiali più rilevanti e di maggiore impiego, con l’obiettivo di garantire un efficace scambio informativo tra le stesse Regioni ed il MIMS, riducendo eventuali difformità, così da attivare un eventuale tempestivo monitoraggio infra-annuale dell’evoluzione dei costi dei materiali, in particolare in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei prezzi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale: consentite le partecipazioni pubbliche anche minoritarie

È parzialmente illegittimo l’articolo 3, comma 2, della legge della Sicilia 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), là dove consentiva ai Comuni della Regione, in relazione allo sviluppo delle località montane e delle relative aree sciabili, di costituire o partecipare a società per un indefinito e quindi eccessivo insieme di finalità e attività. Ciò collide, infatti, con l’impostazione alla base del Testo Unico delle società partecipate (TUSP) che, attraverso un doppio vincolo, di scopo e di attività, punta a contrastare l’aumento ingiustificato delle partecipazioni pubbliche.
È quanto si legge nella sentenza n. 201/2022 con cui la Corte costituzionale ha spiegato che il rilevato contrasto non determina, tuttavia, l’illegittimità costituzionale dell’intera norma impugnata, perché l’attività di realizzazione e di gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva è espressamente considerata dall’articolo 4, comma 7, del TUSP.
La partecipazione, anche minoritaria, a società per la realizzazione e la gestione di tali impianti di risalita rimane quindi consentita, avendo peraltro anche finalità pubbliche di sostegno alle attività svolte nelle aree sciabili, di cui spesso costituisce l’infrastruttura essenziale. In ogni caso, la puntuale decisione di avvalersi di una società pubblica per lo svolgimento di tale attività dovrà essere analiticamente motivata secondo quanto dispone l’articolo 5 del TUSP, perché «gli enti territoriali possono assumere direttamente la gestione di attività imprenditoriali solo se (e in quanto) siano in grado di farlo a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato». La sentenza, più in generale, ha anche precisato che il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale «implica un favor per la società civile con riferimento a quelle attività di interesse generale che essa sia in grado di svolgere (in quanto non è
richiesta la natura pubblica del soggetto erogatore) e alle quali ben può l’ente pubblico concorrere con una partecipazione anche di minoranza».

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto differimento bilanci di previsione 2022-2024 al 31 agosto 2022

È stato adottato dal Ministero dell’Interno il decreto del 28 luglio 2022, in corso di pubblicazione in G.U., di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 agosto 2022, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), ha espresso parere favorevole. Ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del TUEL è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data.

 

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Pagamento fondi per incremento indennità Sindaco e amministratori

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con provvedimento dirigenziale del 22 luglio 2022, è stato disposto il pagamento di complessivi euro 100 milioni di euro a favore degli enti e per gli importi indicati nell’allegato B “Piano di riparto” al decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 30 maggio 2022, con il quale si è provveduto alla ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno previsto dall’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, così come incrementato dal comma 586 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Le ulteriori risorse di 10 milioni di euro stanziate per l’anno 2022 dal citato articolo 57-quater per i sindaci dei comuni sino a 3.000 abitanti, saranno erogate, a breve, con un successivo provvedimento.

I comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di che trattasi con modalità che verranno successivamente comunicate.

 

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Contributo cinque per mille IRPEF ai comuni. Assegnazioni 2022 – anno d’imposta 2020

Con la Circolare FL n. 81/2022, la Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che in data 6 luglio 2022 si è provveduto al pagamento delle quote spettanti ai Comuni per l’anno d’imposta 2020 – anno finanziario 2021, secondo l’elenco fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanza – Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l’utilizzo dei contributi erogati e le modalità di predisposizione del rendiconto e della relazione illustrativa, occorre far riferimento alla vigente normativa in materia, in particolare al D.P.C.M. del 23 luglio 2020 che ha modificato e integrato i precedenti D.P.C.M. del 23 aprile 2010 e del 7 luglio 2016.

Gli enti che ricevono contributi per importi superiori a 20.000 Euro devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa con procedura informatica, mentre gli enti che ricevono importi inferiori devono redigere il rendiconto e la relazione sui modelli cartacei predisposti da questo Ministero e conservarli agli atti del proprio Ufficio per almeno dieci anni. L’utilizzo e la rendicontazione devono essere effettuati entro l’anno successivo alla corresponsione degli importi spettanti e si richiama l’attenzione sugli obblighi di pubblicazione indicati nei commi 5 e 6 dell’articolo 16 del citato D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Tutti gli enti beneficiari dei contributi per il cinque per mille dell’IRPEF devono osservare tutte le norme previste dalla legislazione in materia, tenuto conto che, annualmente, le Prefetture effettuano controlli ispettivi che possono comportare l’applicazione delle sanzioni stabilite nell’articolo 17 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Allegati:

Circolare DAIT n.81/2022 – Modello A 
Circolare DAIT n.81/2022 – Modello A (.zip) 
Circolare DAIT n.81/2022 – Modello B
Circolare DAIT n.81/2022 – Modello B (.zip)

 

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