In GU il regolamento per l’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati alla riscossione dei tributi locali

Pubblicato in G.U. n. 174 del 27-7-2022 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 aprile 2022. n. 101, recante “Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.

Il regolamento, la cui entrata in vigore è prevista per l’11 agosto 2022,  dispone che presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, è istituito l’albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali.
In apposita sezione dell’albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi participate.
La domanda per l’iscrizione nell’albo è presentata alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze dal legale rappresentante e nella stessa sono effettuate anche le varie dichiarazioni.

La redazione PERK SOLUTION

 

Salvaguardia equilibri e assestamento al 31 luglio in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione

L’IFEL, con apposito comunicato, ricorda che entro il 31 luglio p.v., in assenza di pur richieste proroghe, gli enti locali sono tenuti alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL, nonché all’assestamento generale del bilancio di cui all’art. 175, comma 8 del TUEL. Entro la stessa data è previsto il termine entro cui approvare il bilancio di previsione 2022-2024, come da proroga disposta con il DM Interno del 28 giugno 2022.

Per il rispetto delle imminenti scadenze richiamate, si rammenta quanto previsto dalla FAQ Arconet n. 8 del 20 luglio 2015, in virtù della quale è concessa, agli enti che approvano il bilancio di previsione nel corso del mese di luglio, la possibilità di attestare la salvaguardia degli equilibri di bilancio attraverso la stessa delibera di approvazione del bilancio, ritenendo in questi casi superflua una verifica ulteriore e disgiunta della salvaguardia degli equilibri.

In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, anche in considerazione degli effetti economici dovuti a crisi internazionale ed emergenza epidemiologica, l’art. 40, comma 4, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti”) stabilisce che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con il rendiconto 2021 deliberato.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota Anci sulle nuove norme e modifiche in materia di appalti

ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento inerente le “Nuove norme e modifiche in materia di appalti introdotte dai recenti provvedimenti normativi”. Il documento fa un’ampia rassegna sulle norme contenute nei seguenti provvedimenti:
1) decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
2) decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
3) decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (AC 3653 in fase di conversione in legge).

 

La redazione PERK SOLUTION

Garante Privacy: Le PA devono fare attenzione quando pubblicano i dati on line

Quando pubblicano atti e documenti on line, le Pubbliche amministrazioni devono porre la massima attenzione a non diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Lo ha ribadito il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10 mila euro a un Comune.

L’Autorità è intervenuta su richiesta di un reclamante che lamentava la diffusione di dati personali contenuti all’interno di un curriculum vitae pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con cui da tempo aveva cessato l’attività lavorativa. Con il reclamo l’interessato aveva anche fatto presente la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il curriculum era rimasto disponibile online oltre l’arco temporale previsto dalla disciplina di settore e che la circostanza aveva comportato la diffusione dei dati in assenza di base giuridica. Il Comune non aveva neanche operato un’attenta selezione dei dati in esso contenuti (indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica personali).

Quanto alla tesi difensiva avanzata dal Comune, secondo la quale la pubblicazione del curriculum del reclamante sarebbe dipesa dalla condotta negligente del fornitore cui era stata affidata all’epoca la gestione della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito, il Garante ha ricordato che spetta al titolare del trattamento, quindi nel caso in esame al Comune, impartire adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei dati a chi li tratta per suo conto. Indicazioni che l’Ente aveva mancato di dare alla società affidataria del servizio informatico.

La diffusione dei dati personali del reclamante era pertanto avvenuta in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione dei dati”. Tra le altre violazioni riscontrate dall’Autorità, anche la mancata risposta da parte del Comune alla richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato.

Nel determinare l’ammontare della sanzione il Garante privacy ha tenuto favorevolmente in considerazione che la violazione non ha riguardato categorie particolari di dati personali e ha coinvolto un solo interessato. Il titolare ha inoltre fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui in futuro provvederà a pubblicare atti e documenti contenenti dati personali sul proprio sito web istituzionale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Potenziamento servizi sociali: firmato decreto di assegnazione risorse agli ATS per assistenti sociali

Il Ministero del Lavoro informa che è stato firmato il Decreto attuativo di liquidazione dei contributi per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2021 e di determinazione delle risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2022, ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 797-804, L. 178/2020).  Il contributo erogato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è attribuito a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Si rammenta che la Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.  In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

  • 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
  • 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

In sede di attuazione, il Decreto dispone che:

  • per l’anno 2021, sulla base dei dati presentati dagli ATS entro il 28 febbraio 2022, relativi al numero effettivo degli assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2021, sono determinati i contributi, nei limiti delle somme prenotate, in base alle somme liquidabili indicate nella Tabella 1 (allegata al Decreto), per un totale di euro 49.684.257,61;
  • per l’anno 2022, ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli ATS per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, in base ai prospetti presentati dagli ATS stessi sono determinate le somme prenotate secondo la Tabella 2 (allegata al Decreto), per un totale di euro 81.795.380,72;
  • in sede di riparto del Fondo è previsto che le somme saranno determinate entro il 30 giugno 2023.

Per tutti i dettagli si possono consultare le seguenti tabelle.